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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.2
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00002
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 25 marzo 1996 l'UT di __________ notificava a __________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 20'258.-- di media annua e un reddito d'altra fonte di fr. 5'000.-- (cfr. notifica della tassazione del 25 marzo 1996).
Successivamente, il 13 ottobre 1997 l'UT notificava alla contribuente una tassazione intermedia IC/IFD 1995-96, a valere dal 1° gennaio 1996, per mutamento di professione e, meglio, per passaggio da una attività dipendente a una attività indipendente, in cui esponeva un reddito aziendale di fr. 29'500.-, al quale aggiungeva un reddito d'altra fonte di fr. 5'000.- come nella tassazione ordinaria.
Il 20 ottobre successivo, l'UT notificava alla contribuente pure la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, in cui riprendeva il reddito aziendale dalla tassazione intermedia e elevava quello d'altra fonte a fr. 8'000.- di media annua.
Il reclamo presentato da __________ __________ contro la tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 (dal 1° gennaio 1996) e contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, veniva respinto, fatta eccezione della riduzione del reddito d'altra fonte a fr. 5'000.- per la tassazione IC/IFD 1997-98, con due decisioni separate, entrambe del 9 dicembre 1997. L'UT ravvisa nella costituzione della s.n.c. __________ __________ __________ restauri, l'inizio di un'attività indipendente idonea a giustificare l'allestimento di una tassazione intermedia dall'inizio effettivo dell'attività, segnatamente dell'operatività della ditta, vale a dire dal 1° gennaio 1996.
Con osservazioni del 12 gennaio 1998 l'UT aderisce alla domanda subordinata della ricorrente, rilevando che nella tassazione intermedia 1995-96 (dal 1° gennaio 1996) non si dovrebbe più tener conto del reddito d'altra fonte esposto nella tassazione ordinaria 1995-96, così come non se ne dovrebbe tener conto nella tassazione ordinaria 1997-98. Reputa per contro del tutto giustificato l'allestimento di una tassazione intermedia per passaggio ad attività indipendente dal 1° gennaio 1996.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 9 dicembre 1997 sono riformate nel senso che è stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 5'000.--.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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