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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.1
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00001
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato da:
__________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, nella dichiarazione fiscale 1995/96, il signor __________ __________. __________ indicava di aver lavorato, nel periodo di computo 1993/94, alle dipendenze della __________ __________ di __________, dalla quale aveva conseguito un reddito lordo di fr. 72’811.– nel 1993 e fr. 43’663.– nel 1994;
che sulla base delle indicazioni in questione, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente, con decisione del 23 settmbre 1996, la tassazione IC/IFD 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 51’063.– per l’IC e in fr. 51’363.– per l’IFD;
che, non contestata, la suddetta tassazione passava in giudicato;
che il 2 luglio 1997 il contribuente scriveva al Comune di __________, chiedendo una “revisione” della tassazione per l’anno 1996, argomentando di avere subito una riduzione di salario importante nel corso degli anni 1995 e 1996 e di non essere pertanto in grado di far fronte al pagamento delle imposte;
che l'Ufficio di tassazione, cui il Municipio di __________ aveva trasmesso l’istanza in questione per ragioni di competenza, notificava al contribuente una decisione del 31 ottobre 1997, con la quale respingeva la domanda di tassazione intermedia, rilavando come una semplice oscillazione del reddito non consenta di ottenere una tassazione fondata sui redditi dell’anno in corso;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 14 novembre 1997, nel quale sottolineava l’irregolarità dei salari pagatigli da __________;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 10 dicembre 1997, ribadendo che la mera riduzione dello stipendio, non accompagnata da un mutamento di professione, non consente di intraprendere una tassazione intermedia;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________. __________ chiede nuovamente di essere sottoposto ad una tassazione intermedia, lamentando di aver dovuto contrarre debiti per far fronte al proprio sostentamento e di avere pure dovuto subire procedure esecutive degli enti pubblici;
che, mentre di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994), all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994);
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385), ragione per cui la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278)
che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994);
che, come ha correttamente rilevato l'Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la semplice variazione di reddito – quali che ne siano le dimensioni – è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia, dovendosi dapprima accertare se sia dato uno dei motivi di intermedia;
che il contribuente non pretende di avere cessato l’attività lucrativa, per cui potrebbe entrare in considerazione tutt’al più il presupposto del cambiamento di professione;
che il Tribunale federale ha precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.);
che, sempre secondo la giurisprudenza, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126);
che, nel caso in esame, il ricorrente non sostiene di avere cambiato professione, ma si limita a far valere un drastico calo dello stipendio pagatogli dalla __________ __________ (fr. 37’273.– nel 1995, fr. 9’371.– nel 1996);
che è dunque evidente come non sia adempiuto il presupposto del mutamento di professione, sicché non può essere accolta la domanda di tassazione intermedia;
che si vuole comunque attirare l’attenzione del ricorrente sulla facoltà di chiedere un condono delle imposte che non fosse in grado di pagare a causa della situazione debitoria;
che l'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;
che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
che, in considerazione della situazione del contribuente, si rinuncia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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