AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.226
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00226
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 __________ __________ ha chiesto di poter dedurre dal reddito un importo di fr. 5'000.-- di media annua a titolo di “altre spese professionali” in relazione al preteso uso di un locale della propria abitazione per scopi professionali e ad altre spese quali l’acquisto di libri, riviste, apparecchiature elettroniche, ecc.. L’Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione per l’IC nella misura di fr. 2'000.-- e per l’IFD di fr. 1'700.-- (cfr. notifica della tassazione del 27 gennaio 1997).
Con tempestivo reclamo del 7 febbraio 1997 __________ __________ chiedeva, tra l’altro, l’aumento della deduzione a fr. 5'000.--, motivandolo con l’uso esclusivo di un locale del suo appartamento per l’esecizio del suo lavoro.
Con decisione su reclamo del 24 novembre 1997 l’UT respingeva, su questo punto, la richiesta del contribuente. La deduzione in discussione può infatti essere concessa, secondo l’UT, solo nel caso in cui il locale serva a titolo principale all’esercizio dell’attività lavorativa.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di aumentare di fr. 3'000.-- le deduzione per altre spese professionali. Rileva che l’ufficio della sua abitazione serve per preparare tutti i suoi lavori di pastore e per ricevere i membri della sua chiesa, non disponendo nella zona di un locale adeguato per la chiesa avventista.
4.1.
Tra le spese professionali deducibili dal reddito lordo di chi esercita un’attività dipendente sia l’art. 26 cpv. 1 LIFD sia l’art. 25 LT annoverano, oltre alle spese di trasporto (lett. a) e a quelle cosiddette di doppia economia domestica (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).
Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993; art. 7 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1995-96, dell’ 8 novembre 1994).
La relativa deduzione è ammessa per l’ imposta cantonale nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificati la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. DE). Per l’imposta federale diretta la deduzione forfetaria è del 3% del salario netto, al minimo fr. 1’700.-- l’anno al massimo fr. 3’400.-- (cfr. Appendice all’Ordinanza). Il contribuente che, in luogo della deduzione forfetaria, fa valere spese più elevate, deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale (art. 4 Ordinanza).
4.2.
Le nuove norme del diritto cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la precedente normativa dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
In merito all’uso professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato:
Assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (CDT n. n. 80.96.134 del 22 agosto 1996 in re E.P.; Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
4.3.
Questa Camera ha affermato che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
4.4.
Non diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito, ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 64, p. 325 s.).
4.5.
Gli argomenti sviluppati nel ricorso meritano tutela. Il salario indicato dal ricorrente nella dichiarazione fiscale proviene per intero, come si evince dai relativi certificati di salario, dalla sua attività di pastore avventista. Appare quindi del tutto plausibile, in considerazione anche degli aspetti logistici lamentati dal ricorrente (assenza di strutture adeguate nella zona), che egli usi un locale della sua abitazione per scopi professionali e, meglio, per preparare il suo ministero e per ricevere i fedeli della Chiesa avventista.
La richiesta di poter beneficiare della deduzione per l'uso professionale di un locale privato si rivela pertanto fondata, alla luce delle concrete circostanze e della giurisprudenza sopra ricordata.
4.6.
4.6.1. Gli atti dell'incarto non consentono tuttavia a questa Camera di decidere la misura della deduzione.
Nel suo reclamo il ricorrente chiedeva che alla deduzione forfetaria prevista dall’IC e dall’IFD venisse aggiunta la spesa del locale. Ora, un simile modo di procedere, che combina la deduzione forfetaria con quella analitica, non è ammissibile. Può e deve essere ammessa in concreto la deduzione analitica.
Se fino a questo stadio procedurale, proprio per la decisione dell’UT di concedere unicamente la deduzione forfetaria, non era stato necessario assumere le prove delle diverse spese professionali menzionate nel reclamo (abiti, riviste specializzate, libri, apparecchiature elettroniche), appare ora indispensabile retrocedere gli atti del procedimento all’UT, perché chieda innanzitutto al contribuente di comprovare le diverse spese professionali.
4.6.2. L’UT dovrà poi quantificare il costo del locale privato usato a scopo professionale, che, secondo la prassi della Divisione delle contribuzioni, confermata per ragioni di praticabilità della legge anche da questa Camera (CDT n. 80.96.174 del 26 novembre 1996 in re De.; di avviso diverso Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 65, pp. 326-327), potrà essere ottenuto, di regola, dividendo semplicemente il canone di locazione dell’intera abitazione per il numero dei locali. Anche su questo punto l'incarto non fornisce tuttavia alcuna indicazione circa il canone di locazione, che permetta di prendere una decisione. L'UT dovrà quindi accertare se il contribuente vive in un immobile di locazione, di quanti locali dispone e quanto paga mensilmente. Qualora invece il ricorrente avesse a disposizione gratuitamente l'abitazione, occorrerà, da un lato, quantificare il vantaggio in natura aggiungendolo al reddito e, dall'altro, determinare, in base al numero di locali a disposizione, l'importo della deduzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 novembre 1997 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione e, meglio, nei termini indicati al consid. 4.6.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster