AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.224
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00224
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 93/94 intermedia e IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 12 maggio 1997, l’autorità fiscale aveva notificato loro pure una tassazione intermedia con effetto a partire dal 1° agosto 1993, data del mutamento di professione del marito. Al reddito di fr. 50’000.–, attribuito alla moglie già nella tassazione ordinaria 1993/94, veniva aggiunto un ulteriore reddito di fr. 50’000.–, relativo alla nuova attività indipendente esercitata dal marito, del quale veniva peraltro stralciato il reddito del lavoro.
I reclamanti venivano dapprima invitati a produrre la documentazione necessaria e quindi convocati ad un’audizione presso l'Ufficio di tassazione. All’udienza del 30 ottobre 1997, compariva in loro rappresentanza il sig. __________ __________ __________, che, al termine dell’audizione, sottoscriveva il seguente verbale:
«Tenuto conto della documentazione presentata e dopo discussione, di comune accordo si conviene quanto segue:
Reclamo tassazione intermedia 1993/94
Ÿ Il comparente, sentite le spiegazioni dell’ufficio, ritira il reclamo presentato il 10 giugno 1997.
Reclamo tassazione 1995/96
Ÿ Il reddito aziendale della moglie relativo alla __________ “__________ __________ __________ ” viene ridotto a fr. 55’000.– di media annua.
Ÿ Il comparente, sentite le spiegazioni dell’ufficio, ritira le altre contestazioni».
In data 24 novembre 1997, ai contribuenti veniva pertanto notificata una decisione su reclamo, in cui il reddito aziendale era ridotto di fr. 5’000.–, conformemente all’accordo sottoscritto in udienza.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ impugnano la suddetta decisione su reclamo, argomentando che il sig. __________ non aveva la facoltà di ritirare il reclamo da loro interposto contro la tassazione 1995/96. Egli era infatti legittimato a discutere il reclamo limitatamente al reddito proveniente dalla __________ snc e non anche in relazione alla “__________ __________ __________ __________ ”. Nel merito, ritengono che le percentuali applicate dall’autorità di tassazione per ricostruire l’utile a partire dagli acquisti di merce non tengano adeguatamente conto della situazione di crisi attuale, che li ha fra l’altro obbligati ad introdurre azioni promozionali e omaggi alla clientela.
4.1.
Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (“Verständigung”), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 286).
L’accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337; ASA 63 p. 670 consid. 5a). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
4.2.
Mentre, secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (“behördliche Massnahme”; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7), che serve semplicemente a preparare la successiva decisione di tassazione, la dottrina più recente, invece, contesta la mera natura “procedurale” che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: «Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Übereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist» (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta pertanto di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.3.
Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso.
La tesi dei ricorrenti non può essere seguita.
5.1.
Anzitutto, deve essere sottolineato che la convocazione all’audizione del 30 ottobre 1997 si riferiva evidentemente al reclamo da loro interposto contro le tassazioni intermedia 1993/94 e ordinaria 1995/96. Ed essi non potevano non sapere di avere contestato, oltre alla commisurazione dell’utile della __________ snc, anche il reddito aziendale proveniente dalla gestione della “__________ __________ __________ __________ ”. I ricorrenti non possono quindi sostenere ora, in buona fede, di avere conferito al loro rappresentante contrattuale un mandato limitato ad uno dei fattori imponibili da loro stessi messi in discussione con il reclamo del 10 giugno 1997. Nella misura in cui essi hanno incaricato la __________ di rappresentarli dinanzi all’autorità fiscale, dopo avere ricevuto la convocazione all’udienza, devono accettare che vengano loro attribuiti gli atti compiuti dalla società in questione.
5.2.
È ben vero che, al momento di presentarsi dinanzi all’autorità fiscale per discutere la tassazione dei contribuenti, il loro rappresentante non sembra avere esibito una procura scritta, dalla quale sarebbe possibile evincere l’esistenza di eventuali limitazioni dei suoi poteri di rappresentanza.
Tuttavia, in primo luogo né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT 1994, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die di-rekte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).
Si deve inoltre tener presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).
Se anche, dunque, la procura conferita dai ricorrenti alla __________ __________ fosse stata limitata alla sola discussione del reddito proveniente dalla __________ snc oppure escludesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, tali eventuali limitazioni esistenti nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato non sarebbero comunque opponibili all’autorità di tassazione.
5.3.
Neppure qualora la transazione in questione non fosse stata mai sottoscritta, peraltro, i contribuenti potrebbero ancora rimettere in discussione la tassazione intermedia IC/IFD 1993/94, per quanto attiene all’utile della . Un nuovo calcolo del reddito imponibile, nel quadro di una tassazione intermedia, si giustifica infatti limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica che ha dato luogo alla tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994); e, come detto, la tassazione intermedia a partire dal 1° agosto 1993, nei confronti dei ricorrenti, è stata intrapresa per il mutamento di professione del marito, mentre non ha assolutamente interessato l’utile conseguito dalla moglie mediante l’esercizio della “ __________ __________ __________ ”.
Il calcolo del reddito in questione è dunque divenuto definitivo, per l’intero periodo fiscale 1993/94, allorché è passata in giudicato la decisione del 24 aprile 1995.
5.4.
Ne consegue che, in presenza di una transazione validamente sottoscritta dal rappresentante dei ricorrenti, con la quale si è conclusa la procedura di reclamo, la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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