AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.223
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00223
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
reddito del lavoro fr. 25’986
reddito aziendale fr. 22’357
reddito della sostanza fr. 8’338
reddito d’altra fonte fr. 65’000
Il reddito imponibile, dopo le deduzioni previste dalla legge, ammontava a fr. 85’226.– per l’IC e a fr. 93’776.– per l’IFD.
Con istanza del 17 settembre 1997, i coniugi __________ chiedevano all'Ufficio di tassazione di __________ __________ l’emissione di un riparto degli elementi imponibili e dell’imposta fra marito e moglie. L’autorità fiscale dava seguito alla richiesta, con decisione del 22 ottobre 1997, nella quale, in particolare, ripartiva nel seguente modo i redditi degli istanti:
reddito del lavoro al marito
reddito d’altra fonte metà al marito, metà alla moglie
reddito immobiliare alla moglie
reddito aziendale al marito.
L’autorità di tassazione accoglieva solo in parte il reclamo, con decisione del 2 dicembre 1997, nella quale attribuiva alla moglie anche la deduzione degli interessi passivi relativi alla casa di abitazione di sua proprietà. Quanto, invece, al reddito d’altra fonte, l'Ufficio di tassazione ne ribadiva la ripartizione fra marito e moglie in ragione di un mezzo, argomentando che tale importo era stato aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti, in considerazione della mancanza di disponibilità finanziarie della famiglia; si trattava pertanto di una correzione che riguardava non solo il marito ma anche la moglie, che «pur non svolgendo attività lucrativa e non avendo altri introiti, deve sopportare gli oneri della sostanza immobiliare e le spese per il proprio sostentamento».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente l’attribuzione a lei del 50% del reddito d’altra fonte. Argomenta che il reddito di fr. 65’000.– in questione non è un’entrata comprovata bensì una valutazione ingiustificata dell’autorità fiscale; osserva inoltre che il marito svolgeva un’attività indipendente nel settore immobiliare e non aveva altri redditi se non quelli dichiarati e che, anzi, ha contratto debiti per mantenere la sua attività e la famiglia; rileva infine che dal 1989 la crisi del settore immobiliare ha reso la situazione finanziaria del marito tanto precaria da comportare diversi pignoramenti di beni.
4.1.
L'art. 10 della legge tributaria in vigore nel periodo di tassazione 1993/94 (LT 1976) prevede al suo capoverso 3 che i coniugi rispondono solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia. La responsabilità solidale fra i coniugi decade, in particolare, su richiesta scritta di uno di essi all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione. Le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercantonale, ed i rimedi giuridici degli art. da 175 a 185 LT sono applicabili per analogia al riparto delle quote fra marito e moglie.
Un’analoga disciplina della responsabilità fra marito e moglie è ora prevista dall’art. 12 della legge tributaria entrata in vigore il 1° gennaio 1995 (LT 1994).
4.2.
Per quanto concerne l'IFD, l'art. 13 cpv. 2 DIFD dispone che la moglie risponda solidalmente col marito per la sua quota all'imposta complessiva. Come nel caso del diritto cantonale, anche nel caso del diritto federale essa ha diritto a ottenere la notifica di una decisione di riparto contro cui possa esperire i rimedi giuridici ordinari (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 10 ad art. 13 DIFD, p. 151).
4.3.
La decisione con cui l’autorità di tassazione effettua il riparto del debito d’imposta fra i coniugi è sì impugnabile con i rimedi ordinari, ma, in tale occasione, possono essere contestati solo la misura della responsabilità del coniuge (quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui attribuito appartiene di fatto all’altro coniuge) oppure il calcolo del debito d’imposta attribuito ad un coniuge (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 127; CDT n. 403 del 2 settembre 1983; CDT n. 173/174 dell’11 giugno 1986). La tassazione degli elementi complessivi, su cui si fonda il riparto in questione, è invece già passata in giudicato e non può dunque essere rimessa in discussione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 13 LIFD, p. 49).
4.4.
Nella fattispecie, la ricorrente sembra contestare anche la tassazione di base dei coniugi, su cui si fonda il riparto impugnato. Definisce infatti immotivata l’aggiunta del reddito d’altra fonte di 65’000 franchi e adduce che il marito non avrebbe conseguito altri redditi se non quelli dichiarati, provenienti dall’attività immobiliare.
Come detto, non è tuttavia ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei coniugi, nella misura in cui esso sia passato in giudicato. Alla ricorrente si deve ricordare che la tassazione contro cui si indirizzano le sue censure è stata definita nell’ambito di un’audizione tenutasi presso l'Ufficio di tassazione il 24 luglio 1997, alla presenza di suo marito. Quest’ultimo ha discusso con l’autorità di tassazione il calcolo dei redditi ed ha sottoscritto una transazione, nella quale si determinava il reddito d’altra fonte in fr. 65’000.–. Del resto, né il marito né la ricorrente hanno interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro la suddetta decisione su reclamo.
4.5.
Come ha spiegato l’autorità di tassazione alla ricorrente, nella decisione impugnata, l’imposizione del reddito d’altra fonte trova la sua giustificazione nella sproporzione fra le spese sostenute dai coniugi nel corso del periodo di computo ed i redditi dichiarati. Infatti, secondo l’art. 33 LT 1976 il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita, facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT 1976). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
Proprio in considerazione della natura del “reddito d’altra fonte” di cui si tratta, appare senz’altro giustificata la sua ripartizione per metà fra marito e moglie. Per il fatto che non si tratta di un reddito aziendale, che sarebbe come tale riconducibile all’attività di commerciante di immobili esercitata dal marito, bensì di un reddito fondato sul calcolo del dispendio della famiglia, non è possibile attribuirlo più all’uno che all’altro coniuge.
Non può pertanto essere censurato l’operato dell’autorità di tassazione, che ha attribuito alla ricorrente la metà del reddito d’altra fonte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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