AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.221
Data decisione, Autorità: 02.07.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00221
Lugano 2 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv__________ __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata nel 1940, impiegata di commercio, divorziata, vive con la figlia __________, nata nel 1964, titolare di una rendita d’invalidità. Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 la contribuente ha tra l’altro chiesto la deduzione di un importo di fr. 6'000.-- per l’IC e di fr. 4'700.-- per l’IFD per persone bisognose a carico. L’Ufficio di tassazione ha invece negato tale deduzione, rilevando come dalla documentazione presentata risulti che la contribuente non abbia a sopportare un onere finanziario per il mantenimento della figlia pari almeno all’importo della deduzione (cfr. decisione su reclamo del 24 novembre 1997).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone in questa sede la richiesta di deduzione per persona a carico. Presenta una distinta delle spese sostenute dalla figlia nel corso di un anno, dalla quale risulta che le spese ammontano mediamente a circa fr. 3'200.-- mensili e che eccedono di gran lunga i suoi redditi, rilevando che la rimanenza grava sulle sue spalle.
All’udienza del 10 marzo 1998 la ricorrente ha precisato che sua figlia soffre da anni di afasia a seguito di un incidente della circolazione e che necessita di continui stimoli e assistenza.
Della documentazione relativa alle spese mensili elencate nella distinta del 22 dicembre 1997, prodotta su richiesta del giudice, verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Con osservazioni del 24 giugno 1998 la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso.
Gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
4.2
Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. ____________________. del 15 settembre 1995 in re P. B.).
Questa Camera ha così avuto modo di stabilire che non ha diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico il contribuente che ha in casa un figlio che beneficia di una rendita AI, nella misura in cui non dimostri che l'onere finanziario da lui sopportato sorpassa la rendita stessa (CDT n. ..__________ del 13 gennaio 1997 in re G. P.). Parimenti un figlio invalido, che beneficia della rendita dell' assicurazione invalidità nonché della prestazione complementare, non è "bisognoso", neppure qualora frequenti corsi universitari; infatti, le spese di formazione non rientrano nel minimo di esistenza e, d'altronde, l' invalido potrebbe farsi rifondere tali costi dalla stessa assicurazione invalidità. Pertanto, i suoi genitori non hanno diritto alla deduzione per persone bisognose a carico (CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re F. e S. M.).
Il diritto alla deduzione per persone bisognose a carico è inoltre stato negato a un contribuente che asserisce di dover provvedere al sostentamento dei propri genitori, sebbene questi ultimi siano beneficiari di una rendita AVS ed abitino in casa propria. La loro situazione finanziaria non si situa infatti al di sotto del minimo vitale (CDT n. ..__________ del 14 novembre 1997 in re M.G.).
La figlia della ricorrente, __________ __________, ha beneficiato negli anni di computo 1993-94 (tassazione 1995-96) di una rendita AI di fr. 15'036.- all'anno. Ha inoltre conseguito un reddito da attività dipendente di fr. 3'646.- e beneficiato di un reddito da titoli di fr. 493.- di media annua, per un totale lordo di entrate pari a fr. 19'175.-. Dall’esame dell’incarto AI è poi emerso che __________ __________ beneficia dal 1° agosto 1996 anche di un assegno per grandi invalidi di grado medio di un importo di fr. 5'820.- all’anno. L’AI assume inoltre il costo, dedotta la franchigia, di due paia di scarpe ortopediche fabbricate in serie all’anno, come pure le spese di viaggio inerenti a tale provvedimento (cfr. decisione del 7 dicembre 1993 della Cassa cantonale di compensazione). Non ha per contro concesso l’assunzione delle spese per la logopedia (cfr. Sentenza del 24 giugno 1996 del Tribunale cantonale delle assicurazioni).
Si deve quindi convenire, in linea di principio, con l’argomentazione addotta dall' Ufficio di tassazione, nel senso che la figlia della ricorrente dispone apparentemente di redditi sufficienti per far fronte alle proprie necessità. Non va d'altronde dimenticato che i titolari di una rendita AI, se in condizioni di particolare bisogno, possono richiedere l'erogazione della prestazione complementare (art. 2 LPC).
5.2.
Nel suo ricorso la ricorrente argomenta che le spese per il mantenimento della figlia ammontano mediamente a circa fr. 3'200.- il mese e che eccedono di gran lunga i suoi redditi.
A suffragio di questa affermazione la ricorrente ha prodotto una distinta (datata 22 dicembre 1997) delle asserite spese, senza tuttavia esibire le relative pezze giustificative, indispensabili per verificarne la fondatezza.
Su richiesta del giudice ha poi prodotto un’ulteriore distinta relativa a versamenti effettuati nel corso del 1993 (per complessivi fr. 4'882,85) e un’altra relativa a versamenti effettuati nel corso del 1994 (per complessivi fr. 4'299,20), producendo i giustificativi di alcune spese, tra cui un versamento di fr. 1'700.- a Sport-invalidi per le vacanze estive del 1993, tre versamenti risp. di fr. 237.-, di fr. 395.- e di fr. 158.- per alcune ore di logopedia, e un versamento per spese di trasporto mensili alla Fondazione __________ di fr. 95,20. Ha inoltre prodotto la fotocopia dei diversi versamenti effettuati a mezzo conto corrente postale.
La documentazione prodotta non consente tuttavia di verificare la natura dei diversi versamenti, se spese in stretta connessione con la malattia o invece se d’altra natura o persino liberalità a favore di enti di pubblica utilità. Né può essere incluso nelle spese parte del canone di locazione, poiché, se la figlia della ricorrente non fosse in grado di assumerselo con le proprie entrate, non avrebbe che da formulare richiesta, come già segnalato, di prestazione complementare alla rendita AI.
Anche nel presente caso, così come in altri precedentemente giudicati da questa Camera (cfr. consid. 4.2.) non è possibile stabilire che la ricorrente debba sopportare spese per persone a carico. Dall’esame dell’incarto fiscale e dell’incarto AI della figlia della ricorrente, come pure dall’esame delle distinte spese prodotte non è provato che la figlia, con le proprie entrate, non sia in grado di sopperire al proprio fabbisogno, altrimenti detto, che le spese cui deve far fronte la figlia della ricorrente eccedano le sue entrate in misura tale da legittimare la deduzione per persone bisognose a carico.
La ricorrente chiede altresì di poter beneficiare dell’aliquota A.
Secondo l'art. 35 cpv. 2 l'aliquota d'imposta più favorevole, denominata aliquota A, vale per i coniugati viventi in economia domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, celibi e nubili, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25° anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. Di tenore sostanzialmente identico l’art. 36 cpv. 2 LIFD.
Perché uno dei contribuenti menzionati dall'art. 36 cpv. 1 LT possa beneficiare dell'aliquota A, determinante è innanzitutto l'elemento della convivenza con figli senza attività lucrativa sotto la sua autorità parentale o con figli agli studi fino al 25° anno di età (cfr. per quanto concerne la norma nel tenore rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1990: CDT n. 340 del 28 agosto 1986 in re E.M.; e inoltre CDT n. 487 del 12 dicembre 1986 in re F.V.; CDT n. 493 del 12 dicembre 1986 in re F.F.).
A questa condizione, espressamente menzionata nelle norma, se ne aggiunge, secondo l'Autorità fiscale, una seconda, di segno negativo, segnatamente che il contribuente non conviva more uxorio con altra persona. Altrimenti detto, secondo la Divisione delle contribuzioni, la scala A delle aliquote sarebbe appannaggio soltanto delle famiglie monoparentali, cioè delle famiglie composte da un solo genitore e dai figli che non vivono in concubinato.
A queste due condizioni se ne aggiunge una terza e, meglio, di provvedere al sostentamento dei figli minorenni o dei figli a tirocinio o agli studi fino al 25° anno di età e, nel caso di persone bisognose, di provvedere in modo essenziale al loro sostentamento.
6.2.
Orbene, il fatto stesso che alla ricorrente non possa essere riconosciuta la deduzione per persone bisognose per la figlia __________, implica di riflesso anche il diniego dell’aliquota A, mancando l’ultima delle tre condizioni sopra elencate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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