AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.219
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00219
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1997
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ svolge l’attività di __________.
Nella dichiarazione fiscale 1997/98 indicava di avere conseguito, nel periodo di computo, i seguenti redditi: dall’attività lucrativa indipendente fr. 7’465.– nel 1995 e fr. 1’063.– nel 1996; dalla sostanza (valore locativo) fr. 2’150.– all’anno.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 21 luglio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ quantificava il reddito aziendale del contribuente in fr. 18’000.– in media annua e il valore locativo in fr. 3’000.–. Dopo le deduzioni previste dalla legge, il reddito imponibile veniva determinato in fr. 14’572.– in media annua per l’IC, cui corrispondeva un’imposta annua di fr. 320.–; quanto all’IFD, il reddito risultava inferiore al minimo imponibile.
Nella propria decisione su reclamo del 9 dicembre 1997, l'Ufficio di tassazione argomentava che la rivalutazione del reddito aziendale dichiarato era stata determinata dalla sproporzione esistente fra le entrate dichiarate dal contribuente e le spese da lui sostenute. Il calcolo fatto dall’autorità fiscale era il seguente:
entrate dichiarate fr. 8’528
spese:
interessi passivi fr. 6’715
oneri AVS fr. 6’543
premi cassa malati fr. 4’639
diminuzione debiti rispetto al 1995 fr. 2’800
imposte pagate (comunali, fed., cantonali) fr. 2’404
totali fr. 8’528 fr. 23’101
Sulla base del calcolo in questione, che ancora non comprendeva i costi per il sostentamento personale, l'Ufficio di tassazione aveva ritenuto di ridurre il reddito aziendale a fr. 1’000.– e di aggiungere peraltro un reddito d’altra fonte di fr. 14’000.–, per tener conto dei vantaggi goduti in famiglia.
All’udienza del 18 febbraio 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente ha in particolare sostenuto che terze persone gli avrebbero saldato dei debiti permettendogli di far fronte alle proprie necessità. Il giudice gli ha pertanto assegnato un termine di venti giorni per produrre eventuali dichiarazioni di terzi verso i quali sarebbe debitore.
Il 4 marzo 1993 il contribuente ha prodotto due dichiarazioni, entrambe datate 27 febbraio 1998, che confermano l'esistenza di due prestiti di fr. 2'000.-- ciascuno, senza tuttavia indicare la data alla quale risalirebbe il prestito.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una “valutazione coscienziosa”.
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Analogamente a quanto previsto dalla LIFD, anche l’art. 204 cpv. 2 LT prevede che l’autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L’autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
4.3
Va subito rilevato che il calcolo dell'UT, esposto nel dettaglio nella decisione su reclamo, appare, in linea di principio, ineccepibile. Basti considerare che a fronte di redditi per fr. 30'000.- nel biennio di computo stanno uscite per oltre fr. 23'000.-, senza considerare il fabbisogno per vivere per due anni, valutato complessivamente dall'UT in poco meno di fr. 7'000.-.
Le giustificazioni esposte dal ricorrente all'udienza non sono apparse lineari e convincenti. L'UT ha d'altronde mostrato notevole prudenza nel considerare il fabbisogno per vivere, ammettendo aiuti da parte dei genitori, che pure vivono in ristrettezze.
Le due dichiarazioni del 27 febbraio 1998, prodotte dopo l'udienza, sono alquanto generiche e non indicano la data in cui sarebbe avvenuto il prestito. Quella rilasciata dai genitori appare poi sostanzialmente dettata da ragioni familiari.
Dando prova di grande prudenza e per economia di giudizio, questa Camera considera di poter includere nel calcolo del dispendio, senza ulteriori accertamenti, la conferma del prestito di fr. 2'000.- di __________ __________ -__________ e di ridurre così il reddito d'altra fonte di fr. 1'000.- di media annua, riducendolo così a fr. 13'000.-, confermato invece il reddito aziendale di fr. 1'000.-.
In simili condizioni il reddito imponibile ammonta a fr. 10'522.-per un'imposta annua di fr. 62.-.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 dicembre 1997 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 13'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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