AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.218
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00218
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 1997
in materia di: imposta comunale - moltiplicatore
presentato da:
__________. __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 7 luglio 1997 ha avuto luogo un incontro tra il contribuente e la Divisione delle contribuzioni, in cui è stato convenuto che il credito, dedotte le spese sostenute per conseguire il reddito, sarebbe stato assoggettato nella misura di fr. 337'000.-- a un'imposta annua intera per il 1997 a norma degli articoli 47 LIFD e 57 LT. Da qui la notifica dell'imposta cantonale annua intera , secondo l'art. 57 LT, dell' 11 luglio 1997.
Il Comune di __________, a sua volta, emetteva il 14 luglio successivo la tassazione dell'imposta comunale annua intera, in cui applicava il moltiplicatore dell' 80% all'imposta dovuta al cantone.
Il 29 settembre 1997 il Municipio di __________ decideva di fissare il moltiplicatore d'imposta per il 1997 al 90%. Il 22 ottobre successivo notificava a __________ __________ una nuova tassazione d'imposta annua intera, alla quale applicava il nuovo moltiplicatore. L'imposta dovuta passava così da fr. 37'868.-- a fr. 42'601,50.
Il 4 novembre 1997 __________ __________, assistito dallo studio legale __________, presentava reclamo, contestando la tassazione “aggiuntiva” emessa dal Comune di __________ il 29 settembre 1997. Avverte che la tassazione del 14 luglio 1997 è cresciuta incontestata in giudicato, al più tardi già il 17 luglio successivo, quando l’importo è stato pagato. Rileva poi che non sono dati, nel suo caso, gli estremi del recupero d’imposta. Avverte infine che il principio della sicurezza del diritto si oppone all’applicazione retroattiva di leggi e decisioni.
Con decisione del 18 novembre 1997 il Municipio di __________ ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando sostanzialmente che al momento della prima decisione il moltiplicatore d’imposta per il 1997 non era ancora stato definito.
Il Municipio di __________ propone invece di respingere il ricorso, limitandosi a confermare la propria decisione su reclamo.
4.1.
Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni (art. 299 cpv. 1 LT). Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).
L'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno (art. 276 cpv. 1 LT). Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT).
4.2.
La competenza di questa Camera è pacificamente data, litigioso essendo il calcolo dell'imposta annua intera e, meglio, l'applicazione del moltiplicatore d'imposta nei termini di cui sarà detto in seguito.
5.1.
Secondo l’art. 57 cpv. 1 LT, alla fine dell’assoggettamento o in caso di tassazione intermedia gli utili in capitale previsti dall’articolo 17 capoversi 2 e 3, le liquidazioni in capitale dell’articolo 37, gli indennizzi previsti dall’articolo 22 lettere c) e d), conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un’imposta annua intera con l’aliquota applicabile unicamente a questi redditi. Di analogo tenore l’articolo 47 cpv. 1 LIFD.
L’imposta annua intera costituisce un’eccezione al principio della tassazione sul passato (tassazione praenumerando, “Vergangenheitsbemessung”) e viene determinata per l’anno fiscale, nel quale si è verificata l’entrata straordinaria. Dal profilo della sistematica le norme del diritto cantonale e di quello federale in questione rientrano nel quadro della tassazione biennale sul passato, cosicché tornano applicabili le altre regole di questo sistema. La situazione al 1° gennaio del relativo periodo di tassazione, e non il momento dell’esigibilità della prestazione imponibile, fa stato per accertare lo stato civile determinante per la scelta dell'aliquota. Più prestazioni straordinarie nel corso di un medesimo anno vengono cumulate ai fini dell’aliquota (Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 167).
5.2.
In linea di principio, quindi, la tassazione annua intera si riferisce all’anno (intero) per il quale viene prelevata. Determinante non è il momento preciso in cui la prestazione imponibile diviene esigibile, né il momento in cui viene emessa la tassazione, bensì l'anno di pertinenza della prestazione imponibile.
6.1.
L’ imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’ imposta cantonale del medesimo anno. Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’ imposta cantonale base. La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall’ articolo 162 della legge organica comunale (art. 276 LT).
Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell’ imposta cantonale base (art. 162 cpv. 1 LOC). Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l’ approvazione del conto consuntivo dell’ anno precedente (art. 162 cpv. 2 LOC; art. 110 lett. a LOC). Nella determinazione del moltiplicatore d’ imposta il municipio tien conto degli avanzi, rispettivamente dei disavanzi d’esercizio, degli anni precedenti nel rispetto del principio dell’ equilibrio finanziario a medio termine e dell’ art. 162 cpv. 2 LOC (art. 20 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, del 30 giugno 1987).
Ai fini della determinazione del moltiplicatore politico il Municipio gode di un’ ampia latitudine di giudizio (RDAT n. 5/II-1992).
6.2.
Secondo l’ art. 49 cpv. 1 LOC il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all’ anno, alla data prevista dal regolamento comunale. La prima sessione deve tuttavia essere convocata entro il 30 aprile ed avere come oggetto principale la gestione dell’ esercizio precedente (art. 49 cpv. 2 LOC). La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, deve invece essere in ogni caso consacrata all’ approvazione del preventivo dell’ anno seguente (art. 49 cpv. 3 LOC). Il Dipartimento, in casi eccezionali, può prorogare i termini per la tenuta delle sessioni ordinarie del Consiglio comunale (art. 49 cpv. 4 LOC).
Il ritardo non autorizzato dal Dipartimento nell’ approvazione dei conti consuntivi non pregiudica tuttavia la validità della decisione del Legislativo (RDAT n. 5/II-1995) .
7.1.
Il problema che si pone nel caso in esame è unicamente quello di sapere se la fissazione del moltiplicatore ad anno già iniziato e, meglio, dopo la notifica della tassazione annua intera possa avere effetto retroattivo e comportare quindi la revisione di una tassazione già cresciuta in giudicato.
7.2.
Con la notificazione della tassazione al contribuente (art. 131 LIFD ed art. 205 LT), inizia a decorrere il termine per interporre reclamo; se la tassazione intimata dall' Ufficio di tassazione non viene tempestivamente impugnata, cresce in giudicato.
L'autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 198; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 353; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 586 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1128; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.). Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175 LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).
Altra eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi é errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299 cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; 85 in re B. SA; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
7.3.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è chiaro che, trascorso il termine di impugnativa, la sostituzione di una tassazione non può più avvenire senza violare principi essenziali di procedura e portare ad una insicurezza giuridica inammissibile in materia fiscale; questa Camera ha già avuto occasione di decidere quindi che l'autorità fiscale non può semplicemente sostituire una tassazione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla (CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 374 del 2 settembre 1983 in re C.; CDT n. 150-1 del 6 aprile 1988 in re B.; CDT n. 85 del 21 maggio 1990 in re. F.D.). Gli unici rimedi che l'autorità fiscale ha a sua disposizione, per modificare una decisione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla, sono, come già detto, quelli del ricupero d'imposta e della rettificazione degli errori di calcolo.
Come emerge dalla descrizione dei fatti, la tassazione dell'imposta comunale annua intera, notificata dall'autorità fiscale comunale il 14 luglio 1997, è pacificamente cresciuta incontestata in giudicato. Non solo il ricorrente non l'ha impugnata nel termine di trenta giorni, ma ha addirittura provveduto a saldare il proprio debito d'imposta nel giro di pochi giorni e, meglio, già il 17 luglio successivo.
L'autorità fiscale comunale ha poi notificato al ricorrente una nuova tassazione, sostitutiva della precedente, il 22 ottobre 1997, in cui veniva sostituito il moltiplicatore d'imposta comunale dell'80% con quello del 90%, che il Municipio di __________ aveva nel frattempo adottato.
Tale modo di procedere non trova consenziente questa Camera. In effetti, l'adozione del moltiplicatore d'imposta del 90% da parte del Municipio di __________ il 29 settembre 1997 non configura in alcun modo un motivo idoneo a consentire la riapertura di una tassazione cresciuta in giudicato dall'angolazione del recupero d'imposta. All'autorità fiscale comunale non poteva certo sfuggire che il Municipio non aveva ancora deliberato il moltiplicatore d'imposta per il 1997.
Né si può ragionevolmente sostenere che l'adozione del moltiplicatore d'imposta in data successiva alla notifica della tassazione possa in qualche modo configurare un errore di calcolo, così come è circoscritto dalla legge.
L'autorità fiscale comunale, che sapeva che il Municipio non aveva ancora stabilito il moltiplicatore d'imposta per il 1997, avrebbe dovuto attendere l'adozione del nuovo moltiplicatore prima di notificare la tassazione dell'imposta annua intera a carico del ricorrente, o quanto meno limitarsi a esigere un anticipo d'imposta in attesa di poter notificare la tassazione corretta. Avendo invece scelto di notificare subito la tassazione dell'imposta annua intera, prima ancora di conoscere il moltiplicatore d'imposta dell'anno 1997, essa ne rimane vincolata.
La decisione su reclamo del 18 novembre 1997 e la decisione del 22 ottobre precedente vanno pertanto annullate.
Non si vede infatti come possa essere questione di retroattività dell'aliquota, quando la legge non impone nessun termine all'esecutivo comunale entro il quale stabilire il moltiplicatore comunale d'imposta, ritenuto che il Municipio di __________ ha fatto uso della propria competenza soltanto il 29 settembre 1997 per stabilire il moltiplicatore dell'anno in corso. Né va dimenticato, come già si è ricordato, che determinante per l'imposta annua intera è l'anno di pertinenza della prestazione imponibile e non il momento preciso in cui scade e diventa esigibile la prestazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 novembre 1997 e la notifica di tassazione aggiuntiva del 22 ottobre 1997 sono annullate.
Il soccombente Comune di __________ verserà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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