AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.216
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00216
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, . __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione su reclamo del 17 novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva in deduzione spese professionali per complessivi fr. 16’983.– per l’IC e fr. 17’258.– per l’IFD; in particolare, aveva ammesso:
Ÿ spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro per fr. 12’408.– in media annua,
Ÿ spese di doppia economia domestica per fr. 2’400.–,
Ÿ altre spese professionali per fr. 2’175.– per l’IC e fr. 2’450.– per l’IFD.
L’autorità fiscale negava per contro la detrazione delle liberalità a enti di pubblica utilità, per complessivi fr. 1’191.–argomentando che l’ente beneficiario, la “Società __________ __________ ”, non era stato esentato dalle imposte.
In seguito alla lettera dell’8 gennaio 1998, con cui la Camera di diritto tributario ha chiesto al ricorrente di comprovare che la “Società __________ __________ ” sia al beneficio dell’esenzione fiscale, come richiesto dalla legge tributaria e dalla LIFD, il contribuente ha comunicato di ritirare il ricorso su questo punto, con scritto del 20 gennaio 1998.
Le norme vigenti (cfr. art. 205 e 208 LT e art. 131 e 135 LIFD) non impongono infatti all'autorità fiscale di firmare le notifiche di tassazione né le decisioni su reclamo, ragione per cui la firma non è requisito di validità e la sua mancanza non rende perciò nulla la decisione (per l’IFD, cfr. Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 5 ad art. 95 DIFD, p. 196 s.).
La firma di un atto costituisce elemento indispensabile per la sua validità laddove un terzo può sostituirsi all'avente diritto. Ciò deve tuttavia essere escluso nel caso della notifica di tassazione e della decisione su reclamo, poichè è soltanto l'autorità cantonale che procede alla loro intimazione, per cui l'intromissione di terzi è esclusa (cfr. CDT n. 4 del 17 gennaio 1984 in re M.S.).
Questa Camera ha d'altronde già avuto modo di rilevare che con l'introduzione della notifica di atti fiscali da parte del Centro elettronico cantonale, l'esigenza formale della firma sarebbe del tutto impraticabile e avrebbe per conseguenza di annullare gli effetti della razionalizzazione derivante dall'uso dell'informatica (cfr. CDT n. 157 del 4 aprile 1984 in re E.S.).
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-95: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3.
Nella fattispecie, come detto, non vi è contestazione in merito ai presupposti per la detrazione dei costi per la trasferta con il mezzo privato, ma è discusso unicamente il computo della relativa distanza. Il ricorrente sostiene infatti di percorrere 54 km per l’andata e 50,4 km per il ritorno serale. L’autorità fiscale ha per contro considerato una distanza di soli 47 km.
4.3.1.
Questa Camera ha già avuto modo di ritenere legittima, a tal fine, l’applicazione dell’«Indicatore delle distanze chilometriche da __________ - __________ - __________ per uso dei dipendenti dello __________», elaborato dalla Sezione del personale dello __________, in primo luogo per il calcolo delle spese di trasferta dei funzionari. Tale strumento mira infatti ad una semplificazione, nel rispetto delle esigenze della parità di trattamento, poiché serve a garantire un'applicazione coerente ed uniforme della legge stessa. Essa è stata pertanto condivisa anche da questa Camera, che ha osservato come non sia possibile pretendere dall'autorità fiscale che verifichi di volta in volta l'effettiva distanza percorsa da ogni contribuente.
Non si può certamente escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo autostradale dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze inevitabili, legate alla natura stessa di una semplificazione. Per le stesse ragioni, d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di 60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile economica sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso (CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re F. e C. A.).
4.3.2.
Nella tabella menzionata, la distanza fra __________ e __________ è commisurata in 46 chilometri. Ne consegue che il ricorrente avrebbe diritto alla deduzione per una percorrenza di 92 chilometri al giorno, senza che metta conto di approfondire le sue considerazioni in merito ai diversi itinerari adottati per l’andata e per il ritorno. L'autorità fiscale ha addirittura aumentato di un chilometro la distanza, a favore del contribuente. Alla luce delle considerazioni che precedono, nulla impedirebbe alla Camera di diritto tributario di modificare la tassazione a svantaggio del ricorrente, riducendo il rimborso a quanto necessario per i 92 km giornalieri.
In considerazione della esiguità dell'importo che dovrebbe essere aggiunto ai redditi, si rinuncia tuttavia ad una reformatio in peius.
4.4.
La deduzione delle spese di trasporto deve conseguentemente essere confermata in fr. 12’408.–.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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