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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.215
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00215
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, cittadino germanico, svolge l’attività di commerciante all’estero e dimora a __________ con la moglie __________, casalinga, e due figli.
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione dell’11 novembre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva al reddito della sostanza di fr. 12’500.– in media annua (valore locativo della casa di loro proprietà) un reddito d’altra fonte di fr. 30’000.–. Dopo le deduzioni per spese di manutenzione della casa, per oneri assicurativi e per figli, il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 21’425.– all’anno per l’IC e fr. 27’625.– per l’IFD. Ai fini del calcolo dell’imposta, per la commisurazione dell’aliquota l’autorità fiscale aggiungeva ai redditi in questione redditi all’estero per complessivi fr. 100’000.–, sicché l’imposta sul reddito ammontava a fr. 2’133.80 per l’IC e fr. 1’449.80 per l’IFD.
L’Ufficio di tassazione accoglieva il gravame, con decisione del 24 novembre 1997, stralciando il reddito d’altra fonte ed anche le deduzioni per oneri assicurativi e per figli a carico. L’imponibile si riduceva di conseguenza a fr. 10’625.– per l’IC e per l’IFD, mentre l’imposta sul reddito scendeva a fr. 1’007.– per l’IC e a fr. 430.55 per l’IFD.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano il riconoscimento delle detrazioni stralciate con la decisione su reclamo e, in via subordinata, una riduzione dei redditi all’estero presi in considerazione per il calcolo dell’imposta.
All’udienza del 18 febbraio 1998 il giudice ha proposto, conformemente a dottrina e giurisprudenza, di ammettere la deduzione per premi assicurativi in misura proporzionale al reddito conseguito in Svizzera e a quello estero ritenuto dall'UT per la determinazione dell'aliquota e, meglio:
CH D
IC IFD
reddito netto 10’625 (9.6%) 10’625 (9.6%) 100’000 (90.4%)
premi assicurativi 691 346
deduzione figli 1’152 902
Analogamente il giudice ha proposto di ammettere la deduzione sociale dalla sostanza in misura proporzionale alla sostanza svizzera e a quella estera, quantificando la proporzione in ca. il 35% e la deduzione in fr. 25'000.--.
L'UT ha aderito seduta stante alla proposta, i ricorrenti con comunicazione scritta del loro fiduciario del 2 marzo 1998.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid. 4).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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