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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.214
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00214
Lugano, 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
La notifica di tassazione veniva successivamente confermata con decisione su reclamo del 17 novembre 1997.
La Divisione cantonale delle contribuzioni propone per contro di respingere il ricorso, spiegando che la modifica legislativa è stata voluta unicamente per non escludere la deduzione di debiti comprovati per il semplice fatto che non sono tassati per il corrispondente credito, come nel caso dei diplomatici. Rileva inoltre che manca in concreto una documentazione completa e ineccepibile del prestito, non bastando una semplice dichiarazione bancaria del versamento a contanti dell'importo di fr. 180'000.--. Considera inoltre giustificata la richiesta dell'autorità di tassazione di __________ alla luce delle concrete circostanze del caso, segnatamente del rimborso di un prestito ipotecario con l'ammontare asseritamente ricevuto dal signor __________ senza prestargli garanzie di sorta.
All'udienza del 17 febbraio 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente si è riservato un termine fino al 20 marzo, poi prorogato fino alla fine di aprile, per produrre ulteriori prove atte a suffragare l’esistenza del prestito. Il 7 aprile il ricorrente ha poi prodotto un contratto di prestito datato 15 marzo 1998 e due ricevute, del 28 dicembre 1993, risp. del 31 dicembre 1994.
3.1.
L'art. 47 cpv. 1 LT diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57 cpv. 1 lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. 41 e p. 176). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza (cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran Consiglio si può leggere testualmente:
La Commissione ha deciso lo stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando cosl la deduzione dei debiti alla sola prova (in base ad una chiara documentazione) della loro esistenza.
L'articolo è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare, ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).
Ciò non significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
Ne consegue che gli interessi versati a degli stabilimenti aventi la loro sede in Stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, come ad esempio il Liechtenstein e Panama, continueranno a non essere ammessi a meno che vengano fornite precise indicazioni sugli effettivi aventi diritto (ASA, 55 pag. 137).
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale non basta il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA, 36 pag. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA, 36 pag. 391).
La nuova norma dell'art. 47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione per la deduzione dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede all'estero, il loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise condizioni o da elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però di sottolineare che "ciò non significa che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza".
3.2.
Va quindi ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
Non diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976, sul piano probatorio è al contribuente che incombe l'onere di provare l'esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).
Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).
Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.).
3.3.
Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. ..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
Nel caso in esame il ricorrente, oltre ad aver comunicato il nome dell’asserito creditore, il signor __________ __________ di __________, ha prodotto, dopo l’udienza del 17 febbraio 1998, un contratto di prestito e due ricevute relative agli interessi scaduti nel 1993 e nel 1994. Il contratto, datato 15 marzo 1998, precisa l’entità dello stesso, l’ammontare degli interessi, la loro scadenza annuale, la prima volta il 31 dicembre 1993, come pure le modalità del versamento. Le ricevute, datate 28 dicembre 1993 e 31 dicembre 1994, stese su carta libera di fattura identica, danno atto del versamento da parte del debitore degli interessi in ragione di fr. 6'000.- per il 1993 e di fr. 12'000.- per il 1994.
Orbene, questa documentazione non appare a questa Camera sufficiente per documentare ineccepibilmente l’esistenza del prestito. Vero è che nel contratto di prestito si precisa che fr. 20'000.- sono stati versati in contanti e che gli ulteriori fr. 180'000.- sono stati versati sul conto del ricorrente presso __________. Mancano tuttavia ulteriori indizi a comprova dei rapporti d’affari tra il ricorrente e il signor __________, atti a provare in modo inequivocabile la titolarità economica di quest’ultimo dell’importo versato al ricorrente. Manca in particolare documentazione bancaria che possa in qualche modo comprovare l’uscita dai conti del creditore dell’importo, non indifferente, di fr. 200'000.- ed eventualmente del loro cambio in franchi svizzeri e/o della loro esportazione dalla Francia. Mancano anche le prove dei movimenti bancari relativi al versamento degli interessi, soprattutto di quelli scaduti alla fine del 1994, che ammontavano a fr. 12'000.-. Alla mancanza di questi e altri indizi che potessero comprovare in modo ineccepibile il prestito poteva semmai sopperire una dichiarazione del fisco francese o quanto meno documentazione fiscale di fonte francese, che documentasse l’assoggettamento del prestito e del relativo reddito in Francia.
In simili condizioni, non diversamente da altri casi giudicati da questa Camera vigente la vecchia LT, il debito verso il signor __________, domiciliato in __________, non può essere considerato in quanto non ineccepibilmente provato. Chi ricorre al prestito da parte di persone domiciliate all’estero o enti con sede all’estero, per non incorrere nel rigore probatorio esatto dalla giurisprudenza per evitare una facile evasione fiscale, deve preoccuparsi di poter ottenere dal creditore la documentazione necessaria a provare la titolarità economica dell’importo del prestito e, a scanso di ogni difficoltà, l’imposizione all’estero del relativo reddito.
Non può quindi essere questione, in simili condizioni, di violazione del diritto fiscale internazionale, come pretende il ricorrente, ma unicamente, per quanto si è detto, di adempimento delle esigenze probatorie poste dalla giurisprudenza.
4.2.
Non vanno comunque sottaciute, anche se a mero titolo abbondanziale, le perplessità manifestate dalla Divisione delle contribuzioni in relazione all’operazione, dal momento che il prestito di fr. 200'000.- sarebbe servito a estinguere il debito ipotecario di fr. 175'000.- presso __________, senza che il nuovo creditore esigesse garanzie di sorta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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