AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.213
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00213
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione, ha, da un lato, portato il reddito della sostanza a fr. 39'790.--, stabilendo il valore locativo in fr. 3'720.-- di media annua, e, dall'altro, negato la deduzione delle spese di malattia (cfr. decisione su reclamo del 17 novembre 1997), argomentando:
"Nel caso concreto, in sede d'udienza, il rappresentante della reclamante é stato invitato a presentare la distinta delle spese di malattia riferite agli anni di computo, i conteggi della cassa malati nonché la certificazione del grado di dipendenza medica dell'interessata.
Dalla documentazione successivamente recapitata é accertato come gran parte degli esborsi si riferiscano alla retta della casa di cura __________ __________ di __________, per trattamenti stazionari.
Orbene, una recentissima sentenza della Camera di diritto tributario stabilisce che gli ospiti in case di cura (anche in quel caso si trattava della Clinica __________. __________) il cui stato di salute richiede un trattamento ed una cura di tipo ospedaliero (equivalente al grado 3 secondo le tabelle di valutazione dei grado di dipendenza infermieristica emanate dal DOS) possono dedurre la quota di retta giornaliera, pagata alla casa di cura, per la parte che supera le spese di vitto e alloggio valutate in fr. 100 al giorno, fino ad un massimo di fr. 140.‑ al giorno.
La deduzione della quota di retta é ammessa quindi unicamente nei riguardi degli ospiti che rientrano nella categoria di dipendenza di grado 3.
Nel caso in rassegna la valutazione medica del grado di dipendenza equivale al grado 2 perciò non può entrare in linea di conto alcun riconoscimento fiscale per la retta giornaliera pagata alla Clinica __________. __________
Pertanto, scomponendo dalla distinta presentata dalla reclamante le rette in questione, tenuto conto della franchigia legale del 5 % e dei rimborsi della cassa malati, non resta più alcun importo da dedurre quale spesa di malattia".
Quanto alla rettifica del valore locativo, l'UT ha rilevato che occorre tener conto dell'intero valore locativo dell'appartamento goduto dalla reclamante.
Rileva infine di non aver potuto utilizzare, proprio per questi motivi, il proprio appartamento di 2 1/2 locali.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito imponibile.
Con una disposizione analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
3.2.
In considerazione della rilevanza che ha assunto, nell’ambito della legislazione sulle assicurazioni sociali, la nozione di “grande invalido”, che ora è di fatto riconosciuta anche nell' assicurazione malattia (dopo l'entrata in vigore della LAMal), questa Camera ha riconosciuto che le spese legate al ricovero in una casa di cura devono essere considerate anche ai fini dell’imposta sul reddito, almeno nei casi in cui il la persona interessata adempia i requisiti definiti all’art. 42 LAI (titolarità di un "assegno per grandi invalidi" erogato dalla cassa di compensazione AVS in virtù dei combinati disposti dell'art. 43bis LAVS e dell'art. 42 LAI; cfr. CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re H.C.).
3.3.
In seguito all’udienza del 17 febbraio 1998, in cui la ricorrente ha sostenuto di essere al beneficio dell’assegno per grandi invalidi, la Camera di diritto tributario ha richiamato gli atti relativi alla contribuente presso la Cassa di compensazione AVS/AI. Ne è risultato che, contrariamente a quanto stabilito dall’autorità fiscale nella decisione impugnata, la ricorrente è al beneficio di un assegno per grande invalido, in base alla situazione esistente a partire dal giugno del 1993 certificata dal dottor __________, con effetto soltanto dal 1° ottobre 1994 (e non già dal 1° giugno 1994), per il fatto che la relativa domanda è stata inoltrata solo il 10 ottobre 1995 (domanda tardiva secondo l'art. 46 cpv. 2 LAVS).
Ne consegue che la ricorrente deve essere considerata grande invalida a partire dal giugno 1993 e che da tale momento le spese per la casa di riposo dovevano pertanto essere considerate costi di malattia deducibili dal reddito, nella misura stabilita dalle apposite circolari dell’amministrazione fiscale.
Alla luce di questo accertamento, si giustifica di annullare la decisione e di rinviare gli atti all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione.
Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 280). In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti all'immobile, possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT n. 4 dell'11 febbraio 1992 in re L.P.). Impedimenti di natura soggettiva non consentono invece di fare astrazione dall'imposizione del valore locativo. Va infine ricordato che il valore locativo viene imposto anche quando il proprietario non occupa l'immobile; basta che lo abbia a disposizione (RF 1990 p. 104; CDT n. 281 del 30 ottobre 1992 in re G.G.; CDT n. 177 del 27 agosto 1993 in re H.B.).
È pertanto ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione di continuare ad imporre il valore locativo della ricorrente, nonostante il suo ricovero. D’altra parte, dalla dichiarazione fiscale, ed in particolare dall’apposito questionario relativo alla sostanza immobiliare, risulta che la contribuente condivideva un appartamento al 2° piano della sua casa con il figlio __________, che paga, da parte sua, una pigione di fr. 11’880.–. Come rileva l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, la somma della pigione pagata dal figlio e del valore locativo della parte a disposizione della madre è uguale alla pigione pagata dagli inquilini del primo piano.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all’autorità fiscale, perché emetta una nuova decisione su reclamo, conformemente ai nuovi accertamenti indicati al consid. 3.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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