AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.209
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00209
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo all’autorità di tassazione, contestando la modifica del reddito aziendale, da loro commisurato in fr. 41’500.– e stimato per contro nella tassazione in fr. 48’000.–. Lamentavano inoltre lo stralcio delle deduzioni per figli e per figli agli studi, argomentando che il figlio __________ era tuttora apprendista.
L’Ufficio di tassazione ammetteva parzialmente il reclamo e, con decisione del 9 dicembre 1997, riduceva il reddito aziendale da fr. 48’000.– a fr. 46’000.– in media annua. Quanto alle deduzioni per il figlio __________, ribadiva per contro di non poterle ammettere, essendo quest’ultimo economicamente autosufficiente.
Pendente causa, la Camera di diritto tributario ha incaricato un proprio ispettore di procedere ad una verifica della contabilità dei ricorrenti. Il rapporto dell’ispettore è stato rassegnato in data 16 aprile 1998.
Per gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
3.2.
L’autorità fiscale si è discostata dall’utile risultante dalla contabilità prodotta dal ricorrente, avendo ravvisato una palese sproporzione fra i ricavi dichiarati e le spese aziendali fatte valere. Il contribuente, da parte sua, ribatte invece che «si può conseguire una stessa cifra d’affari avendo minori acquisti nel periodo usando le scorte in esistenza».
Per disporre di una nuova valutazione dell’attendibilità dei conti prodotti dal ricorrente, la Camera di diritto tributario ha incaricato il proprio ispettore di procedere ad una verifica presso la sede della sua azienda.
Dal rapporto del 10 aprile 1998, redatto dopo esame dei libretti con le registrazioni degli incassi e delle spese giornalieri, risulta che i costi di gestione sono inferiori a quelli esposti nei rendiconti annuali allegati alla dichiarazione; quanto alla cifra d’affari, anche la sua attendibilità è messa in dubbio, alla luce di due versamenti del gennaio e del febbraio 1995, che farebbero sorgere un problema di mancanza di disponibilità. In conclusione, per l’ispettore il reddito di fr. 46’000.– in media annua appare condivisibile.
Di fronte alle risultanze della perizia citata, questa Camera ritiene di poter confermare il reddito aziendale stabilito nella decisione su reclamo.
4.1.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
fr. 3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
fr. 5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
4.2.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6.000.–franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 5’100.– (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).
4.3.
I presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (ACC). Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio.
D’altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 235). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In altri termini, il fine di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore dell'oggetto (“progressione diretta”), anche con questo ulteriore strumento che consente di ridimensionare le basi di computo (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 215).
Per queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.
D'altra parte, la giurisprudenza del Tribunale federale e delle commissioni cantonali di ricorso in materia tributaria ha sempre evidenziato la correlazione che deve sussistere fra le spese effettivamente sostenute ed il corrispondente diritto alla deduzione. Il problema si è posto, in particolare, per quei figli che, facendo un apprendistato, sono in grado di provvedere, almeno in gran parte, al proprio fabbisogno.
L'Alta Corte ha pertanto stabilito che il contribuente ha diritto alla deduzione per figli quando spende per il loro sostentamento una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (cfr. STF del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.; analogamente, la giurisprudenza del Canton Argovia, in ASA 37, p. 32). Altri cantoni propongono, in relazione alla legislazione tributaria cantonale, soluzioni diverse, ma fondate sugli stessi presupposti; per il Tribunale amministrativo di Berna, p. es., se il figlio dispone di un reddito che copre almeno la metà del suo fabbisogno, i genitori perdono il diritto alla deduzione per figli (cfr. StE 1990 B 29.3 n. 7). Da tutte le soluzioni esaminate si perviene comunque alla conclusione che, in considerazione del fatto che le deduzioni sociali sono concesse in una misura forfettaria - a differenza delle altre deduzioni, che si fanno in base alle spese effettivamente sostenute - occorre evitare che possano beneficiarne anche contribuenti che sostengono spese per figli in una misura irrisoria.
4.4.
Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha negato le detrazioni rivendicate dai ricorrenti, argomentando che il figlio __________, nato nel 1975 e pertanto maggiorenne alla data determinante, riceverebbe un salario di fr. 1’600.– al mese e sarebbe pertanto in grado di provvedere al proprio mantenimento senza che si richieda un ulteriore contributo dei genitori.
Un reddito mensile di fr. 1’600.– è infatti certamente superiore ai minimi di esistenza stabiliti dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello in relazione al diritto esecutivo e dovrebbe di conseguenza coprire le spese di mantenimento del giovane __________. Né i ricorrenti fanno valere particolari spese per la formazione del figlio in questione.
4.5.
Si tenga inoltre presente che giurisprudenza e dottrina tendono a distinguere, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.); in questo quadro, le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340). I diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà del contribuente, della quale l'autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, n. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).
Poiché, nella fattispecie, i ricorrenti non provano – né rendono almeno verosimile – di spendere per il mantenimento del figlio un importo pari o superiore a quello di cui rivendicano la detrazione, questa Camera non può che confermare la decisione dell’autorità fiscale. Neppure la circostanza, addotta dai ricorrenti, secondo cui i genitori dovrebbero pagare la pigione per un appartamento più grande a causa della convivenza con il figlio __________, porta ad una diversa conclusione, se si considera che essi pagano comunque poco più di mille franchi al mese di affitto e che, d’altronde, hanno un altro figlio minorenne in casa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
c. nelle spese di verifica di fr. 300.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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