AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.208
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00208
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1997
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del dell’8 settembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC 1995/96, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 26’305.– in media annua. Il contribuente interponeva reclamo, in data 26 settembre 1997, chiedendo la detrazione delle spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di lavoro, abitando egli in una frazione di __________ non servita dai mezzi pubblici ed in considerazione altresì dell’irregolarità del suo orario di lavoro.
L’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 17 novembre 1997, argomentando che il contribuente avrebbe potuto servirsi dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro e che la scelta di usare l’automobile privata non giustificava da sola il riconoscimento di una maggiore detrazione per i relativi costi. Donde la deduzione di soli fr. 3’600.– all’anno.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la deduzione dei costi per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro mediante il mezzo privato. Adduce di aver bisogno di un’automobile a __________, dovendosi spostare sui cantieri, e di una a __________ per i propri spostamenti privati. Chiede pertanto una deduzione di complessivi fr. 9’360.–.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
Nella fattispecie, per l'IC (tassazione per inizio assoggettamento dal 1° luglio 1995) l'Ufficio di tassazione ha ammesso le deduzioni richieste per spese di doppia economia domestica: fr. 4'800.– per il pranzo e per la cena e di fr. 7'800.-- per la camera a __________.
Quanto alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un importo di fr. 3'600.--, a copertura del trasferimento settimanale da __________ a __________.
4.1.
Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di __________ -Campagna e __________ -Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
4.2.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).
È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
4.3.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale (CDT n. ..__________ del 12 novembre 1996 in re A.P.).
4.4.
Nel caso in esame, la scelta di usare il mezzo privato, se può essere condivisa da un punto di vista meramente personale, non può esserlo dal profilo fiscale per le ragioni sopra illustrate.
Senza che metta conto verificare partitamente i tempi di percorrenza, l'uso del mezzo pubblico non appare, nel caso concreto, del tutto irragionevole, soprattutto se si considera che si tratta del solo rientro settimanale e che la trasferta con il mezzo pubblico è sostanzialmente al riparo da insidie e imprevisti.
La decisione dell' Ufficio di tassazione deve quindi essere condivisa. Essa sfugge per altro a critiche fondate anche dal profilo della quantificazione delle spese ammesse. L'autorità fiscale ha infatti concesso al ricorrente la deduzione dell'abbonamento generale delle FFS (fr. 2’800.–), cui ha aggiunto prudentemente un importo di fr. 800.– per tener conto di eventuali ulteriori spese.
4.5.
Gli ulteriori argomenti invocati dal ricorrente non sono di rilievo. In effetti essi non concernono la trasferta settimanale per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo durante l’orario di lavoro, per recarsi sui cantieri che egli deve seguire.
Si tratta quindi di spese che esulano da quelle di trasporto strettamente connesse con l’esercizio dell’attività.
4.5.1.
Non va d’altra parte dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).
Lo stesso codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
4.5.2.
Ne consegue che, quand'anche si volesse giustificare l'uso del veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l'esigenza di usare il veicolo durante gli orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal datore di lavoro, in quanto resa necessaria da esigenze del datore di lavoro.
A titolo meramente abbondanziale si rileva comunque che il certificato di salario della __________ ____________________ __________ non evidenzia alcuna rifusione di spese a tale titolo. Il che consente di escludere che al ricorrente sia stato richiesto dal datore di lavoro l'uso sistematico del veicolo privato.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster