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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.207
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00207
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che con decisione su reclamo del 17 novembre 1997 l'Ufficio di tassazione di __________ ha esposto ai coniugi __________ e __________ __________ un reddito d'altra fonte di fr. 2'500.-- a parziale ripresa delle spese di trasferta, che il datore di lavoro ha rifuso forfetariamente ad __________ __________, peggiorando su questo punto la notifica di tassazione del 15 settembre 1997, che non prevedeva nessuna ripresa a tale titolo;
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la ripresa dell'importo di fr. 2'500.-- sulle spese di trasferta che il datore di lavoro rifonde mensilmente ad __________ __________ con un importo globale;
che la ripresa trae origine dal rapporto della verifica fiscale dell'impresa di costruzioni __________ __________, effettuata nell'aprile del 1992, e al successivo verbale del 13 luglio 1992, con il quale l'impresa accettava la ripresa di parte delle indennità di trasferta e del rimborso spese veicoli ai dipendenti;
che nelle tassazioni IC/IFD 1993-94 e 1995-96 ad __________ __________ non è stata fatta nessuna ripresa per spese di trasferta rifuse globalmente;
che tale ripresa è stata effettuata, per la prima volta, nella tassazione IC/IFD 1997-98 in sede di decisione su reclamo;
che gli atti dell'incarto non consentono a questa Camera di pronunciarsi sulla contestazione;
che, in effetti, la verifica fiscale dell'impresa __________ __________ si riferisce all'anno di computo 1990, mentre che per la tassazione di __________ __________, qui in contestazione, fanno stato gli anni di computo 1995-96;
che se, da un lato, la ripresa appare giustificata dal citato rapporto dell'ispettorato fiscale e ancor più dalla lievitazione conosciuta in cinque anni dalla rifusione forfetaria, dall'altro, non risulta né se all'impresa __________ siano state effettuate delle riprese per rifusioni delle spese di trasferta e veicoli ai dipendenti negli anni di computo 1995 e 1996, né se __________ __________ continui a esercitare, nell'ambito dell'impresa, le medesime mansioni che esercitava nel 1990 o se invece esse abbiano conosciuto un'evoluzione;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 novembre 1997 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di __________ per nuova decisione sul punto in contestazione, dopo ulteriori accertamenti.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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