AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.206
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00206
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 29 settembre 1997, l’Ufficio tassazione notificava quindi ai ricorrenti la tassazione intermedia per mutamento della professione del marito, segnatamente per passaggio da un'attività indipendente a una dipendente, fissando il reddito del lavoro in fr. 113’697.-- (fr. 77’690.-- conseguiti dal marito e fr. 36’007.-- della moglie).
I coniugi __________ interponevano però reclamo in quanto, a loro detta, l’autorità fiscale avrebbe calcolato in modo erroneo sia il reddito del lavoro sia quello imponibile.
Nella decisione su reclamo, l’Ufficio tassazione riconfermava il reddito del lavoro preso in considerazione per il calcolo dell’imposta, mentre apportava alcune modifiche alle deduzioni. Ne risultava un nuovo reddito imponibile di fr. 66’938.-- per l’imposta cantonale e di fr. 71’820.-- per l’imposta federale diretta.
Con il presente, tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti contestano la decisione su reclamo del 24 novembre 1997 dell’Ufficio tassazione. Ritengono errato il reddito preso in considerazione per il calcolo del reddito imponibile e obbiettano la mancata deduzione degli interessi passivi del conto costruzione.
3.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (art. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpv. 1 e 2 LT). La tassazione biennale sul passato (praenumerando), cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 pag. 386). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, pag. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, pag. 323 seg.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 pag. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell’attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione a causa di morte.
(art. 45 LIFD, 55 LT).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l’imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT).
3.2.
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale e la dottrina considerano che il cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi di imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo di attività all’altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF 6 marzo 1986 in re. F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, pag. 514 seg.).
3.3.
Nella fattispecie il marito è passato da un attività indipendente ad una dipendente. L’emissione di una tassazione intermedia da parte dell’autorità fiscale è quindi pienamente giustificata. D’altro canto, i ricorrenti, in linea di principio, nemmeno la contestano.
Come già accennato al considerando precedente, il reddito imponibile è di regola calcolato in base al reddito medio biennale civile precedente il periodo fiscale (art. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpv. 1 e 2 LT).
Nel caso di una tassazione intermedia vale per contro la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell’assoggettamento (art. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però ai soli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT). Inoltre, siffatta tassazione interviene al momento del cambiamento (art. 46 cpv. 1 LIFD, 56 cpv. 1 LT).
All’inizio dell’assoggettamento il reddito si determina:
a) per il periodo fiscale in corso:
per l’imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD),
per l’imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
4.2.
Dalle motivazioni della decisione su reclamo del 24 novembre 1997 risulta che l’Ufficio tassazione, nel calcolare il reddito del lavoro, ha correttamente applicato le disposizioni legali sopra citate.
L’autorità fiscale ha in effetti determinato il reddito del lavoro sulla base dei redditi conseguiti fra il momento del cambiamento (1.6.1995) ed il 31.12.1996 e li ha poi riportati su un anno.
In cifre e con riferimento ai certificati di salario 95/96, il reddito ottenuto nei 19 mesi in questione ammonta a complessivi fr. 123’009.-- (ovvero fr. 36’262.-- per i 7 mesi del 1995 e fr. 86’747.-- per i 12 mesi del 1996). Riportandolo su 12 mesi otteniamo un reddito del lavoro pari a fr. 77’690.-- (= [123’009.-- : 19] . 12).
La contestazione dei ricorrenti in merito al calcolo del reddito del lavoro non può pertanto essere accolta.
5.1.
Come si è visto, la tassazione intermedia viene intrapresa limitatamente ai soli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT). Ne consegue che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.).
Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, ad Art. 46, p. 165; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., consid. 2 b).
5.2.
, Va subito rilevato che la tassazione intermedia oggetto del presente gravame verte unicamente sul mutamento di professione e, conseguentemente, sul reddito conseguito per effetto del passaggio da un'attività indipendente a una dipendente. Ogni contestazione relativa agli interessi passivi del conto costruzioni esula pertanto da questo contesto, poiché non concerne un elemento di reddito, o altro ad esso strettamente connesso, colpito dalla modifica.
La contestazione relativa alla mancata deduzione degli interessi di costruzione andava semmai sollevata con tempestivo reclamo al momento della notifica della tassazione ordinaria, avvenuta il 27 febbraio 1996. Diversamente si finirebbe per restituire ai soli contribuenti, per i quali si realizza nel corso del periodo fiscale un motivo di intermedia, un termine di reclamo, risp. di ricorso, di cui in precedenza non ha fatto uso.
5.3.
Va comunque precisato che gli interessi addebitati sul conto costruzione non potrebbero in ogni caso essere dedotti. Per costante giurisprudenza infatti gli stessi sono ritenuti dei costi di costruzione dell’immobile, ovvero una spesa d’investimento che non provoca una diminuzione della sostanza ma che contribuisce a creare o a sviluppare una fonte di reddito, e non deducibili come interessi passivi (cfr. in particolare RDAT I-1996 N. 10t con riferimenti alla giurisprudenza cantonale e federale).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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