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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.202
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00202
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1997
in materia di: IC 1997/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, domiciliata a __________, svolge l’attività di __________ a titolo indipendente ed è madre di due figli, nati rispettivamente nel 1989 e nel 1992;
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, la contribuente indicava di aver conseguito, nel periodo di computo 1995/96, un reddito aziendale di soli fr. 5’703.– il primo anno e fr. 7’431.– il secondo;
che, notificandole la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 22 settembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ rettificava il reddito da attività indipendente, commisurandolo in fr. 12’000.– in media annua, ed aggiungeva un reddito d’altra fonte di fr. 6’000.–, per tener conto del dispendio del periodo di computo e dell’aumento di sostanza;
che il reddito imponibile per l’IC ammontava di conseguenza a fr. 16’682.– in media annua, cui corrispondeva un’imposta di fr. 477.50, mentre la contribuente risultava esente dall’IFD;
che, con reclamo all’autorità di tassazione, la contribuente spiegava che l’aumento di sostanza era stato determinato da donazioni dei genitori, mentre al mantenimento dei figli aveva contribuito il loro padre, con un versamento di fr. 500.– al mese;
che, con decisione del 17 novembre 1997, l'Ufficio di tassazione elevava il reddito d’altra fonte a fr. 12’000.–, pari all’ammontare dei contributi alimentari versati dal padre per i figli e concedeva la deduzione di fr. 6’000.– per figli a carico;
che il reddito imponibile ammontava, di conseguenza, a fr. 16’682.–, come nella precedente tassazione, ma l’imposta si riduceva da fr. 477.50 a fr. 61.50 all’anno, grazie all’applicazione dell’aliquota A;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che la deduzione per figli a carico le venga concessa per entrambi i figli;
che, nelle sue osservazioni del 15 dicembre 1997, l’autorità fiscale propone di concedere la deduzione richiesta di fr. 6’000.–, ma di aggiungere un reddito d’altra fonte di fr. 6’000.–, per tener conto del fatto che «il reddito imposto sarebbe in ogni caso insufficiente per il normale fabbisogno (madre e due figli, risparmi nel periodo di computo)»;
che gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 4'300 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede;
che, nel caso in cui i genitori vivono separati, la deduzione in questione spetta solo al genitore che esercita l’autorità parentale, mentre l’altro, che contribuisce al mantenimento mediante il versamento di alimenti, ha già il diritto di dedurre integralmente questi ultimi (cfr. per l’IFD Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; per l’IC Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni);
che pertanto la ricorrente ha diritto alla detrazione per due figli a carico, per un ammontare di complessivi fr. 12’000.–;
che non si comprende, d’altra parte, la richiesta dell’autorità di tassazione, di aggiungere un reddito d’altra fonte di fr. 6’000.–, per il solo fatto che è stata concessa una deduzione di corrispondente entità;
che, infatti, il riconoscimento della detrazione richiesta non è certo in grado di influenzare il calcolo del dispendio, dal momento che l’autorità fiscale era già a conoscenza sia del numero di figli a carico della ricorrente sia dell’ammontare degli alimenti versati dall’altro genitore;
che, del resto, si potrebbe anche aggiungere un piccolo reddito d’altra fonte, ma ciò non avrebbe alcun effetto sulla tassazione, nella misura in cui lo stesso non superi l’ammontare di circa 5’300 franchi, per il fatto che il reddito netto rimarrebbe comunque inferiore al minimo imponibile (fr. 15’900.–);
che comunque gli oneri di mantenimento dei figli sono ampiamente coperti dai versamenti del padre, che oltrepassano abbondantemente il minimo di esistenza valido in materia di esecuzioni e fallimenti (fr. 220 al mese per figli fino a sei anni e fr. 300 dai sei ai dodici anni, secondo la tabella della Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello);
che, inoltre, la ricorrente ha giustificato l’aumento della sostanza adducendo di avere beneficiato di donazioni da parte dei genitori.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 novembre 1997 è riformata nel senso che è concessa un’ulteriore deduzione di fr. 6’000.– per figli a carico.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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