AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.200
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00200
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 17 novembre 1997 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 1997-98, con cui determinava il reddito imponibile in fr. 39'408.--.
La contribuente presentava ricorso il 4 dicembre 1997, limitandosi a contestare genericamente la decisione su reclamo e a chiedere di essere sentita.
Il 5 dicembre 1997 questa Camera impartiva alla ricorrente un termine fino al 20 dicembre per precisare i fattori della tassazione che venivano contestati e a esporne i motivi, con l’avvertenza che, se questo termine fosse scaduto infruttuoso, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con lettera raccomandata del 30 dicembre 1997 la ricorrente inviava i giustificativi, senza tuttavia precisare gli elementi della tassazione che contestava e fornirne i motivi. Ribadiva nuovamente la richiesta di essere sentita.
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce, un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, inedita, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Questa Camera ha pertanto impartito alla contribuente un termine di grazia per emendare le lacune dell’atto ricorsuale, con l’avvertimento che, se ciò non fosse avvenuto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
La contribuente ha purtroppo lasciato trascorrere infruttuoso questo termine, cosicché il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile. Lo scritto e la documentazione inviati il 30 dicembre sono manifestamente tardivi.
Non occorre quindi nemmeno chiedersi, in simili condizioni, se la lettera del 30 dicembre soddisfi le condizioni di ricevibilità del ricorso, anche se ciò appare di primo acchito quanto meno problematico. Nuovamente infatti la ricorrente non specifica gli elementi della tassazione che intende contestare, né tanto meno ne specifica i motivi (cfr., ad esempio, STF del 19 maggio 1978 in Sammlung BGE no 558; da ultimo: STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, inedita, consid. 4a). La mera produzione di documenti non basta, poiché, a tenore degli articoli 227 cpv. 1 LT 1994 e 140 cpv. 2 LIFD, essa è intesa a suffragare, ma non a sostituire la motivazione e le conclusioni del ricorso.
5.2.
Né basta a sopperire a tali mancanze formali la richiesta di essere sentiti dal giudice. Un ricorso non può, sia sotto il profilo dell'IFD sia dell'IC, esaurirsi e limitarsi alla richiesta di essere sentiti, poiché ciò equivarrebbe a negare il carattere di perentorietà insito nel termine di grazia previsto dai succitati articoli (cfr. CDT n. 16 del 29 gennaio 1985 in re G.D; CDT n. 7 del 22 febbraio 1991 in re D. e V. G.). La richiesta di essere sentito oralmente non può dunque essere sostitutiva della motivazione del gravame, e della produzione dei mezzi di prova (Masshardt, Wehrsteuerkommentar, ed. 1980, ad art 106, nota 10, p. 417). Perché si dia seguito alla richiesta di essere sentiti sui fatti rilevanti per il giudizio occorre che la domanda sia formulata correttamente, cioè contenuta e presentata nel gravame formalmente ricevibile (CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re M.S.).
Del resto, quelle che fa valere la ricorrente sono essenzialmente spese per viaggi in Sardegna e dalla Sardegna a __________, per sé e per i figli, e per telefonate da casa a __________, ove i figli vivono con il padre. In tutti i casi, non sono costi che servono al vero e proprio sostentamento dei ragazzi, ma piuttosto spese – senz’altro giustificate – per mantenere i contatti personali della ricorrente con i suoi figli affidati al padre. Si tratta pertanto, secondo la legislazione tributaria, di «spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia», che sono espressamente dichiarate non deducibili (art. 34 lett. a LIFD, art. 33 lett. a LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster