AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.198
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00198
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 1997
in materia di: esonero fiscale dall'imposta sull'utile e sul capitale
presentato da:
__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________, rappresentata dalla __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 13 marzo 1997, ha fatto istanza affinché fosse posta al beneficio dell’esenzione dal pagamento delle imposte ordinarie.
La Divisione delle contribuzioni ha respinto l’istanza con decisione formale del 4 novembre 1997 in quanto, essendo l’attività dell’istante circoscritta alla città ed al Cantone di __________, non vi erano le necessarie premesse atte a giustificare l’esonero.
Nelle sue osservazioni la Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso e ribadisce l’assenza dei requisiti sanciti dalla legislazione cantonale per fruire dell’esenzione fiscale.
Giusta l’art. 65 lett. g LT del 21 giugno 1994, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.
Adottando la nuova legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, il legislatore cantonale, nella disciplina dell’esenzione dalle imposte sull’utile e il capitale delle persone giuridiche, ha così voluto conformarsi alle scelte effettuate dal legislatore federale, riprendendo gli art. 23 cpv. 1 lett. g della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni (LAID) e 56 lett. h della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).
3.2
Le premesse necessarie affinché una persona giuridica possa beneficiare dell’esonero fiscale della lett. g dell’art. 65 LT sono pertanto:
· il perseguimento di fini di culto;
· la portata cantonale o nazionale delle attività da lei svolte. Nella fattispecie la fondazione ha la sede fuori Cantone; bisogna quindi verificare se le sue attività rivestano o no un carattere nazionale.
Questo tribunale ha più volte affermato che un ente persegue un’attività sul piano nazionale quando opera su tutto il territorio Svizzero o quanto meno nella grande maggioranza dei Cantoni oppure sia aperto e frequentato da utenti provenienti da ogni parte della Svizzera (cfr. le decisioni CDT no. 19 del 2 marzo 1989 in re SIAP, no. 59 del 6 marzo 1987 in re F.C., no. 332 del 28 agosto 1986 in re H.H. T.).
3.3
Nella fattispecie, come giustamente rilevato dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, abbiamo senz’altro a che fare con un’istituzione a carattere religioso che persegue scopi di culto.
La ricorrente è una fondazione ai sensi degli art. 80 ss. CC con sede statutaria a . Come si evince dal preambolo degli statuti, la stessa si considera parte della Chiesa di Gesù Cristo sulla base del vecchio e nuovo Testamento contemplati dalla Bibbia e ai sensi del Credo apostolico; il suo compito più importante consiste nel servire Dio e gli uomini. Dall’articolo 5 risulta inoltre che, benché indipendente, la fondazione collabora con la Chiesa evangelica riformata del __________ nell’adempimento di compiti missionari e di diaconato. Inoltre, conduce e gestisce le attività e le opere che le sono state demandate dalla Comunità evangelica del Canton __________ quali la __________ __________ -, __________ __________ e la __________ __________ __________.
Giusta l’art. 10 degli statuti, del Consiglio di fondazione fanno parte di diritto un delegato sia del Consiglio della Chiesa evangelica del Canton __________, sia dell’associazione delle Parrocchie evangeliche riformate del Canton __________.
La sua natura religiosa ed i suoi fini di culto sono pertanto indiscutibili o quanto meno nettamente preponderanti, anche se è innegabile che indirettamente vengono svolte anche talune attività che, travalicando il mero carattere religioso o cultuale, assumono valenza di utilità verso una più ampia cerchia di persone.
3.4
Anche la tesi della Divisione cantonale delle contribuzioni secondo cui la ricorrente, che non ha sede nel Canton Ticino, non opera sul territorio nazionale merita di essere condivisa.
La fondazione, nell’ambito delle sue attività religiose, compie opere umanitarie. In particolare, dalla documentazione agli atti, risulta che la stessa si occupa dei seguenti compiti ed istituti benefici:
la Zürcher Stadtmission (letteralmente “la Missione della città di __________ ”) ha i suoi uffici a __________. Il suo obbiettivo consiste nel contattare quelle persone che si trovano in situazioni difficili ed aiutarle a superare questi momenti (si veda l’editoriale del resoconto dell’anno 1996 della Stadtmission). Il raggio di quest’attività è praticamente limitato alla città.
la __________ è un foyer situato a __________ che si occupa delle persone lontane da casa e dalla propria famiglia.
la __________ __________ __________ è un’istituzione ubicata a __________ che assiste gli emarginati procurando loro un alloggio. Nel 1996 questo centro ha ospitato 66 persone provenienti dalla città di __________, 12 dal cantone __________ ed 1 proveniente d’altrove (cfr. il resoconto del 1996 della __________ __________ __________, pag. 18).
il progetto di alloggio __________ a __________ che ha quale obbiettivo la reintegrazione dei detenuti.
la cura delle anime nel settore della ristorazione si occupa del sostegno degli stranieri impiegati nelle strutture alberghiere di __________ e di __________.
Da quanto sopra risulta che le opere e gli istituti gestiti dalla ricorrente sono circoscritti alla città di __________ ed alle regioni limitrofe: la fondazione non opera quindi su tutto il territorio Svizzero e nemmeno nella grande maggioranza dei cantoni. Inoltre, data l’ubicazione degli stabilimenti, quasi tutti gli utenti provengono forzatamente dalla sola regione __________. Sicuramente la ricorrente soccorre ed aiuta anche persone provenienti da altri cantoni, ma determinante affinché si possa ammettere il carattere nazionale è il raggio d’azione. Quello della ricorrente è limitato alla regione di __________ ed ha pertanto una connotazione puramente regionale.
Il fatto che fra i beneficiari di questi servizi vi siano anche dei ticinesi non è determinante, poiché costoro ne beneficiano proprio e soltanto in quanto residenti nel raggio in cui la ricorrente esplica la propria azione, cioè nel Canton __________.
La loro presenza non è quindi sufficiente per poter affermare che le sue attività abbiano effetti tangibili per il nostro cantone.
3.5
Non mette pertanto conto, nell'ambito di un giudizio anticipato sull'ammissione delle prove, sentire il teste offerto dalla ricorrente, che altri non è che il suo amministratore. Gli atti dell'incarto, segnatamente la documentazione trasmessa dalla ricorrente stessa all'autorità fiscale ticinese nell'ambito della procedura d'esenzione, consentono infatti a questa Camera di pronunciarsi con piena cognizione di causa.
L' autorità può infatti rinunciare ad assumere i mezzi probatori offerti tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto procedurale, allorché giunga al convincimento già in base alle prove assunte e ove ritenga che la prova offerta non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 120 Ib 224 consid. 2b pag. 229 e richiami; STF del 26 febbraio 1996 in re L. F.-T. e M. V.-T.; inoltre Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 140).
3.6
Alla luce delle considerazione che precedono la ricorrente, senza nulla togliere all’importanza del lavoro da lei svolto, non può beneficiare dell’esenzione dell’imposta sull’utile e il capitale in quanto non può essere considerata una persona giuridica che persegue, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto ai sensi dell’art. 65 lett. g LT, senza che metta conto sentire, nell'ambito di un giudizio anticipato sull'ammissione delle prove, il teste offerto dalla ricorrente, che altri non è che il suo amministratore. Gli atti dell'incarto, segnatamente la documentazione trasmessa dalla ricorrente all'autorità fiscale ticinese nell'ambito della procedura d'esenzione, consente infatti a questa Camera di pronunciarsi con piena cognizione di causa.
Per completezza si aggiunga che, al fine del presente ricorso, il fatto che la ricorrente benefici dell’esenzione nei Cantoni __________ e __________ è del tutto irrilevante.
Nel Canton __________ la fondazione ha infatti la sua sede statutaria e, come predetto, vi svolge le sue principali attività. D’altro canto, giusta l’art. 16 lit. d StG, anche questo Cantone concede l’esenzione unicamente a quegli istituti che svolgono le proprie attività nel cantone o nell’interesse della Svizzera (si veda la decisione di esenzione della Direzione delle Finanze del Canton __________). Quindi, se la ricorrente svolgesse le sue attività unicamente nel nostro Cantone, __________ non le avrebbe di certo concesso l’esenzione.
Anche nel Canton __________ la ricorrente esplica un’attività concreta sul piano cantonale; in particolare collabora a progetti occupazionali a favore degli asilanti collocati nello ospizio di transito Ennenda situato in un’immobile di sua proprietà. L’esenzione in questo Cantone è pertanto giustificata. In Ticino invece la ricorrente non svolge nessuna attività; possiede unicamente degli immobili inutilizzati e dei posteggi che ha affittato a terze persone.
4.2
È infine opportuno rilevare, a titolo del tutto abbondanziale, che la soluzione sarebbe stata diversa se il Canton __________ avesse stipulato con il Canton Ticino un accordo di reciprocità in materia di esenzione fiscale, che avrebbe posto sul medesimo piano delle persone giuridiche con sede in Ticino le persone giuridiche con sede nell’altro cantone, rimuovendo l'ostacolo della sede extracantonale (CDT n. 207 del 22 maggio 1981, in re __________; CDT n. 320 dell'8 ottobre 1985 in re __________).
L'esistenza di una dichiarazione di reciprocità rende infatti di equipollenti le istituzioni con sede nell'altro Cantone contraente alle istituzioni che hanno sede nel Canton Ticino (Grüninger/Studer, Commentario della LT/BS, ad art. 7, p. 58).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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