AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.197
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00197
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 97 intermedia
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 27 agosto 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ respingeva l’istanza, argomentando che non era adempiuto nessuno dei motivi cui la legge subordina la tassazione intermedia.
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo all’autorità fiscale, adducendo che le nuove mansioni da loro assunte nei rispettivi posti di lavoro costituivano un mutamento di professione secondo la legislazione fiscale.
L’Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 10 novembre 1997. Nella motivazione della decisione, osservava che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il passaggio da un’attività a tempo pieno a un’attività a tempo parziale non costituisce motivo di intermedia; negava quindi che, nella fattispecie, fosse dato il presupposto del mutamento di professione.
Fa valere di essere passato, dal 1° giugno 1997, da __________ di __________ a capo servizio tecnico presso le __________, con riduzione di salario. Quanto alla moglie __________, dopo la nascita della figlia __________, ha dapprima cessato del tutto l’attività (da __________ 1997), poi da agosto l’ha ripresa al 40%, con mansioni diverse.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
Da quanto detto discende anzitutto che la semplice variazione di reddito – quali che ne siano le dimensioni – è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia. Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella fattispecie, il ricorrente ritiene che il suo mutamento di mansioni e la quasi concomitante riduzione dell’impiego della moglie abbiano determinato una situazione assimilabile ad un mutamento di professione.
4.2.
Nonostante il cumulo dei redditi e della sostanza, la moglie e il marito sono considerati due distinti soggetti fiscali. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in ASA 59 p. 556).
Per quanto concerne il requisito quantitativo, invece, secondo il Tribunale federale, bisogna tener conto del fatto che i coniugi formano un'unità economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; ASA 59 p. 556; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in ASA 60 p. 187).
4.3.
4.3.1.
Il Tribunale federale ha escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA 53 p. 188).
4.3.2.
Quanto al mutamento di professione, giurisprudenza e dottrina ritengono che sia sempre dato quando il contribuente abbandona un’attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d’imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d’attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
4.3.3.
Vi è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
4.4.
Il caso in esame presenta notevoli analogie con un altro deciso recentemente da questa Camera, ove è stata negata la tassazione intermedia a due coniugi che, simultaneamente, alla nascita del figlio, avevano ridotto l'attività lucrativa dipendente l'uno nella misura del 40% e l'altro nella misura del 60% (CDT n. ..__________ del 3 settembre 1997 in re D. e F.L.). Questa Corte ha osservato, in quell’occasione, che è vero che, se uno solo dei coniugi avesse cessato l’attività e l’altro avesse continuato a lavorare al 100%, la situazione economica dei ricorrenti sarebbe stata praticamente identica, mentre essi avrebbero avuto notevoli vantaggi dal profilo fiscale. In tale ipotesi, infatti, uno dei due avrebbe adempiuto il requisito qualitativo (in concreto, la cessazione dell’attività lucrativa) e di conseguenza, purché vi fosse anche il requisito quantitativo, sarebbe stata intrapresa una tassazione intermedia.
La Camera di diritto tributario ha tuttavia concluso che è la chiara volontà del legislatore a produrre questo effetto, che non può ovviamente essere scongiurato con un intervento in sede di interpretazione o di applicazione.
4.5.
Nella fattispecie, la decisione impugnata non può essere censurata, poiché rispetta rigorosamente la legislazione e la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale.
Nessuno dei due coniugi ha infatti cambiato professione.
Il marito è sì passato dal posto di macchinista a quello di caposervizio tecnico, ma tale nuova situazione configura una promozione piuttosto che l’inizio di un diverso tipo di attività professionale. Basti dire che la designazione del posto è ora quella di “capomacchinista” e che il salario annuo di base è passato da fr. 85’517.– a fr. 87’868.–. La riduzione del versamento netto figurante dalla scheda di salario di agosto rispetto a quella di maggio è riconducibile unicamente alle altre indennità ed ai rimborsi di spese, che sono stati sensibilmente inferiori in agosto; in particolare è mancata la voce “docente professionale”, che aveva giustificato un indennizzo di fr. 731.50 solo nel mese di maggio. Ma da una simile circostanza non è certo possibile evincere che vi sia stato un cambiamento di professione.
Neppure la nuova situazione lavorativa della moglie configura un mutamento di professione tale da giustificare una tassazione intermedia. Si è trattato piuttosto di una riduzione dell’attività dovuta alla recente maternità, come è del resto frequente nel caso di coniugi che lavorano in due. Quanto alle “nuove mansioni” che la signora __________ -__________ svolgerebbe ora, dopo la riduzione dell’attività, non risulta in alcun modo che esse siano tanto diverse da quelle precedenti, da far venir meno la qualifica della sua attività di aiuto medico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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