AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.195
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00195
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 29 novembre 1997
in materia di: multa disciplinare e tassa di diffida
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale per l’imposta cantonale 1997/98 entro il termine del 31 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ li diffidava, con scritto del 22 maggio 1997, a voler ottemperare all’obbligo entro dieci giorni e li avvertiva contestualmente che, in caso di inosservanza della diffida, sarebbe stata loro inflitta una multa fino a fr. 1’000.–;
che, in seguito all’inosservanza di tale diffida, con decisione del 19 giugno 1997, l’autorità di tassazione infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 125.–;
che, con reclamo del 3 novembre 1997, i contribuenti contestavano la multa, riconoscendo di non aver chiesto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione, ma adducendo tuttavia di avere pagato gli acconti d’imposta e di avere pure provveduto, il 25 giugno 1997, all’invio della dichiarazione;
che, con decisione del 5 novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;
che, con tempestivo ricorso, in lingua tedesca, alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono nuovamente l’annullamento della multa disciplinare;
che, in data 2 dicembre 1997, questa Camera ha invitato i ricorrenti a voler tradurre in italiano il loro gravame, avvertendoli inoltre della facoltà di ritirare il ricorso, in considerazione del carattere vincolante della decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo ad esso interposto;
che, per tutta risposta, i ricorrenti hanno rinviato alla Camera di diritto tributario, in data 3 dicembre 1997, la lettera in questione, allegando uno scritto, ancora redatto in tedesco, in cui adducono di non comprendere l’italiano;
che l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);
che, di fronte al ricorso del contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 2 dicembre 1997, a segnalare il vizio ai ricorrenti e ad attribuir loro contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;
che, non essendo pervenuta, come detto, alcuna traduzione del gravame, a questa Camera non resta altra alternativa se non quella di dichiararlo irricevibile;
che, d’altronde, se anche fosse pervenuta la traduzione, come già anticipato ai ricorrenti nella citata lettera del 2 dicembre 1997, questa Camera avrebbe comunque dovuto respingere il ricorso nel merito, in considerazione della tardività con cui era stato interposto reclamo all’autorità di tassazione;
che, infatti, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che, nella fattispecie, il reclamo contro la decisione del 19 giugno è stato presentato solo il 3 novembre 1997 e, del resto, mai i ricorrenti hanno addotto uno dei motivi di restituzione dei termini indicati nella legge, ragione per cui la decisione impugnata avrebbe dovuto essere respinta;
che, a titolo ancor più abbondanziale, si vuole precisare che, anche nell’eventualità in cui si fosse riconosciuto un motivo di restituzione del termine, la multa dovrebbe essere confermata, per il semplice fatto che i ricorrenti stessi riconoscono di non avere chiesto una proroga del termine per inoltrare la dichiarazione e di avere adempiuto il loro obbligo di collaborazione solo il 26 giugno 1997, cioè dopo avere ricevuto la decisione con cui gli si infliggeva la multa;
che il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato irricevibile e la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese processuali, per complessivi fr. 150.–, sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster