AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.194
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00194
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 novembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
, __________ __________ -,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l’Ufficio di tassazione ha notificato a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98 in data 15 settembre 1997;
che __________ __________ presentava reclamo il 22 ottobre 1997, contestando la mancata deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile, che sarebbero consistite in opere di isolazione intese a ottenere un migliore risparmio energetico e giustifican-do il ritardo nell’inoltro del reclamo con l’assenza in Brasile, dall’inizio di agosto per oltre un mese, dove si era recato con la moglie per adottare due bambine;
che con decisione del 24 novembre 1997 l’UT dichiarava irri-cevibile il reclamo, poiché l’assenza in Brasile non era impre-vedibile;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione di irricevibilità dell’UT, rilevando che la partenza per il Brasile non era prevedibile, poiché non poteva essere conosciuto a priori quando il Tribunale dei minorenni avrebbe assegnato dei minori alla coppia in attesa di adottarli; che essendo partito con la moglie il 25 agosto, aveva dato ordine alla posta di __________ -__________ di trattenere la corrispo-ndenza fino al rientro; che la corrispondenza è rimasta in giacenza fino al 3 ottobre ed è stata ritirata il 6 ottobre; che pertanto il reclamo è stato inoltrato nel termine di trenta giorni;
che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica; questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).
una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
che, al momento in cui le PTT hanno introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato il secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione "due o tre giorni feriali dopo quello dell'impostazione" (cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01);
che una decisione inviata per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso le PTT in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS 783.01) è valido sia per il diritto federale sia per il diritto cantonale a condizione che la procedura cantonale non contenga disposizioni contrarie (DTF 109 Ia 18 c. 4; 104 Ia 466 c. 3 con rif.).
che, in caso di ordine fermo posta, incombe al destinatario di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza) è considerata notificata l'ultimo giorno del termine (Praxis des BG 75/1986 no 21, pag. 63 c. 2c).
che, per contro, l'ordine di trattenere il corriere non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale: per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica (cfr. DTF 100 III 5 c. 3): esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario e impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ord.); se non si pone un problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109 Ia 19) resta un compito di chi si assenta nel corso di un procedimento di disporre affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 97 III 10 e rif.);
che, nel caso di specie, la notifica di tassazione è stata spedita per posta B lunedì 15 settembre 1997 e deve quindi essere considerata notificata al più tardi il 19 settembre successivo;
che, per quanto si è detto in precedenza, l’ordine di trattenere la corrispondenza non è di alcun rilievo ai fini dell’intimazione della notifica della tassazione;
che il termine di reclamo di trenta giorni (cfr. art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta) è dunque scaduto al più tardi lunedì 20 ottobre 1997;
che pertanto il reclamo datato 22 ottobre e spedito il giorno successivo risulta tardivo, seppur di pochi giorni;
che nel caso in esame nemmeno si pone il quesito della restituzione del termine, poiché il ricorrente ha ritirato la corrispondenza, che aveva fatto trattenere dall’Ufficio postale, già il 6 ottobre 1997, quando ancora mancavano un paio di settimane alla scadenza del termine di reclamo;
che può infatti essere questione di restituzione del termine solo quando esso è scaduto infruttuoso per uno dei motivi enumerati dagli art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD, senza che il contribuente avesse la possibilità, facendo uso della necessaria diligenza, di presentare l’atto omesso in tempo utile e sempre che ne abbia fatto domanda entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
che, pur comprendendo i nobili motivi che hanno indotto il ricorrente e sua moglie ad assentarsi fino all’inizio di ottobre, non è giuridicamente possibile altra soluzione, per quanto detto sopra.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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