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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.191
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00191
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 novembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
ha retrocesso all' Ufficio di tassazione di __________ la dichiarazione d'imposta 1995-96 non compilata, con la sola osservazione "non svolgo nessuna attività, non percepisco indennità di disoccupazione".
Nella notifica di tassazione del 13 ottobre 1997 l'autorità fiscale gli ha esposto un reddito d'altra fonte, al netto di ogni deduzione, di fr. 30'000.--, che è poi stato ridotto a fr. 24'000.-- nella decisione su reclamo del 27 ottobre 1997.
3 3.1.
Secondo gli art. 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT l’autorità di tassazione può procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede l’autorità può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente e deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
Condizione imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato. L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p. 129; Känzig/Beh-nisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
3.2.
Per l’art. 132 cpv. 3 LIFD e per l'art. 206 cpv. 1, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
La legge pone quindi due requisiti: il contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione ed il reclamo deve essere motivato (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 133). Con la prova dell’inesattezza della tassazione d’ufficio, il Legislatore ha voluto stabilire un’inversione dell’onere della prova (Weidmann/ Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 510). Per contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. Se la prova dell’inesattezza della tassazione non viene portata, la tassazione d’ufficio rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per l’autorità di tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce.
3.3
Va infine ricordato che il ricorrente deve indicare, nell’ atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’ irricevibilità (art. 227 cpv. 2 LT; art. 140 cpv. 2 LIFD).
4 Nel caso in esame il ricorrente si limita a lamentare la non conformità della decisione su reclamo con quanto da lui denunciato (recte: non dichiarato) nella dichiarazione d'imposta.
Non si giustifica tuttavia, malgrado la concisione del ricorso, di assegnarli un termine di grazia per motivare il ricorso.
La mancanza di collaborazione del contribuente nel denunciare i propri redditi perdura da anni e, per quanto è dato evincere dall'incarto, si ripropone anche nel periodo fiscale 1997-98.
Da anni il contribuente non fornisce alcuna spiegazione plausibile circa i mezzi che gli consentono di provvedere al proprio sostentamento pur non lavorando e non percependo alcuna indennità, né spiega - ciò che interessa in questa sede - perché la tassazione d'ufficio dell'UT sarebbe manifestamente errata.
Va comunque rilevato, di transenna, che la tassazione d'ufficio potrebbe essere difficilmente considerata manifestamente inesatta, non appena si considera che il reddito espostogli dall'UT corrisponde sostanzialmente al minimo vitale stabilito dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (minimo per vivere e oneri connessi quali l'alloggio).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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