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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.187
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00187
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 novembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con tempestivo reclamo del 15 giugno 1997 __________ __________ impugnava la tassazione per apprezzamento, contestando la valutazione dell’UT che avrebbe per effetto di mandarlo sul lastrico.
Convocato dall’UT per essere sentito, il contribuente si presentava il 9 settembre 1997 per esaminare in contraddittorio il calcolo della disponibilità. L’autorità fiscale, ribadita la mancanza di disponibilità, gli sottoponeva una proposta di transazione che prevedeva la riduzione del reddito aziendale a fr. 36’000.--, al che il contribuente lasciava l’ufficio rimettendosi al giudizio dell’UT.
Con decisione su reclamo del 20 ottobre 1997 l’UT confermava la notifica di tassazione.
L’UT, con osservazioni del 9 dicembre 1997, si riconferma nella propria decisione, sottolineando il carattere del tutto prudenziale della proposta di transazione che ha irritato il contribuente.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni, dal canto suo, contesta la ricevibilità del ricorso.
3.1.
Come si è visto, l’Amministrazione federale delle contribuzioni eccepisce la carenza di motivazione del ricorso. Come si vedrà, la censura è manifestamente infondata e pecca di eccesso di formalismo.
3.2.
In effetti, adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT 1994; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art.208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti). L’art. 4 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. Mc L., cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249).
3.3.
Va d’altra parte ricordato che, secondo l'art. 227 cpv. 1 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità. Lo stesso principio vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD.
3.4.
Certo, nel caso in esame il ricorso non risulta soddisfare i requisiti formali di ricevibilità posti dalla surriferita normativa. Nondimeno questa Camera non ha ritenuto necessario impartire al ricorrente un termine di grazia in considerazione della motivazione della decisione su reclamo dell’UT, che si limita ad affermare una insufficiente disponibilità delle entrate rispetto al fabbisogno per vivere, senza però esporre elementi concreti di calcolo sui quali il contribuente possa prendere posizione e, se del caso, contestarli.
Vero è che prima della notificazione della decisione su reclamo ha avuto luogo un incontro con l’UT, che il contribuente ha lasciato prima di firmare il verbale. Dall’incarto non emerge tuttavia alcun documento che possa in qualche modo provare che vi sia stato un contraddittorio, ancorché inconcluso, in cui siano stati concretamente discussi gli elementi su cui l’UT ha fondato il calcolo del dispendio.
In simili condizioni appare del tutto ingiustificato esigere dal ricorrente una motivazione ineccepibile del ricorso.
Per evidenti ragioni di economia di giudizio, questa Camera ha quindi considerato che nulla si opponesse a entrare nel merito della contestazione.
In occasione dell’udienza del 26 febbraio1998 il presidente della Camera ha verificato in contraddittorio con le parti, ricorrente e Ufficio di tassazione, il calcolo del dispendio, confrontando le entrate dichiarate dal contribuente con le sue uscite, così come hanno potuto essere ricostruite.
Al termine del confronto, il giudice ha proposto alle parti di stabilire il reddito aziendale come nel precedente periodo, in fr. 28'000.-- di media annua e di aggiungervi un reddito d’altra fonte di fr. 7'000.--, per tener conto di altri introiti non qualificabili come aziendali, che hanno consentito al ricorrente di far fronte al dispendio suo e della sua famiglia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
Dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 ottobre 1997 è riformata nel senso che il reddito aziendale di __________ __________ è fissato in fr. 28'000.-- di media annua e il reddito d’altra fonte di __________ e __________ __________ in fr. 7'000.-- di media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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