AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.185
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00185
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna (quest’ultimo in sostituzione del presidente Alessandro Soldini, astenutosi)
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 19 novembre 1997
in materia di: tassa d'iscrizione a RF
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 9 luglio 1997, l’Ufficio dei registri di __________ notificava all’acquirente la tassa d’iscrizione a registro fondiario, commisurandola in fr. 26’400.–, pari all’11‰ del valore di alienazione. Il giorno seguente, l’associazione acquirente reclamava all’Ufficio dei registri contro la tassazione in questione, chiedendo che fosse applicata l’aliquota ridotta prevista per gli enti di pubblica utilità. Il reclamo veniva respinto con decisione del 15 luglio 1997, con cui l’autorità di tassazione osservava che «l’art. 38 cpv. 3 Tariffa per le operazioni a RF non si applica per gli enti di pubblica utilità bensì agli enti di diritto pubblico».
__________ __________ __________ impugnava allora la suddetta decisione, con ricorso al Dipartimento delle istituzioni. La ricorrente si richiamava, in particolare, ad un’informazione che le sarebbe stata fornita telefonicamente prima della stipulazione del contratto, in relazione ad una prassi consistente nel ridurre dell’80% la tassa per le persone giuridiche di pubblica utilità.
Il Dipartimento delle istituzioni respingeva il gravame con decisione del 3 novembre 1997, nella quale argomentava di non potersi discostare dalla chiara lettera della norma applicabile.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ __________ postula nuovamente la riduzione della tassa di iscrizione a fr. 5’280.–. La ricorrente ribadisce di avere ricevuto dal servizio “cassa” dell’ Ufficio dei registri di __________ l’informazione in merito all’applicabilità dell’art. 38 cpv. 3 della Tariffa; ritiene inoltre che sarebbe costitutiva di una inammissibile disparità di trattamento un’eventuale discriminazione tra enti pubblici e enti privati con scopo di pubblico interesse, tanto più che l’esenzione le è stata riconosciuta con riferimento a altre imposte federali e cantonali.
4.1.
In applicazione dell’art. 7a cpv. 3 del Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario – Testo unico del 21 luglio 1966 (DLTRF), contro la decisione su ricorso del Dipartimento delle istituzioni è dato ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, alla Camera di diritto tributario; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.
4.2.
Tale disposizione è stata introdotta nel Decreto legislativo con la legge concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’art. 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria. L’art. 98a OG ha infatti imposto ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Gli scopi perseguiti dal legislatore federale erano, in primo luogo, di assicurare la garanzia minima necessaria per una protezione giuridica equa ed uniforme in tutti i Cantoni e, in secondo luogo, di sgravare il Tribunale federale stesso. Non essendo il Consiglio di Stato un’autorità giudiziaria indipendente secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, il legislatore cantonale ha pertanto introdotto il ricorso ad un tribunale contro le decisioni direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, in relazione alle quali la legislazione cantonale prevedeva la sola facoltà di adire un’autorità amministrativa (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’art. 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria, n. 4600 del 27 novembre 1996, p. 2).
4.3.
La modifica dell’art. 7a DLTRF è entrata in vigore il 6 giugno 1997, dopo l’approvazione federale.
4.4.
Il tributo prelevato dal Canton Ticino in occasione di operazioni nel registro fondiario non è come tale materia soggetta a ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Come meglio si vedrà in seguito, esaminando la natura giuridica del tributo, sia per la parte dello stesso che si configura come tassa sia per la parte che invece costituisce una vera e propria imposta, esso è prelevato dal Cantone, in base ad una legge cantonale. L’unico caso in cui può entrare in considerazione un ricorso di diritto amministrativo è quello previsto dall’art. 116 lett. f OG nella sua versione in vigore fino al gennaio 1994: tale disposizione prevedeva infatti che fosse dato il rimedio dell’azione di diritto amministrativo al Tribunale federale, quale istanza unica, per le contestazioni fondate sul diritto amministrativo federale concernenti l’esenzione da contributi cantonali. Ora, il nuovo art. 116 OG ha limitato a soli tre casi l’ammissibilità dell’azione di diritto amministrativo, introducendo per tutte le altre materie la via classica del diritto amministrativo: l’autorità amministrativa adotta una decisione, che sarà suscettibile di ricorso di diritto amministrativo (Moor, Juridiction de droit public, in: Pache [a cura di], L’Organisation judiciaire et les procédures fédérales – Le point sur les révisions récentes, Losanna 1992, p. 95). L’azione di diritto amministrativo è stata limitata ai soli casi cui non si addice una procedura che scaturisce in una decisione amministrativa ed in particolare per le controversie relative al rapporto fra membri dello Stato federale (Messaggio del Consiglio federale concernente la modificazione della legge federale sull’organizzazione giudiziaria e la modificazione del decreto federale concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale, n. 91.025 del 18 marzo 1991, in FF 1991 II p. 444; Uebersax, Zur Entlastung der eidgenössische Schieds- und Rekurskommissionen sowie durch die Neuregelung des verwaltungsrechtlichen Klageverfahrens, in AJP 1994 p. 1128).
4.5.
La disposizione esecutiva n. 1 cpv. 3 lett. b delle disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 1991 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria stabilisce che il Consiglio federale emana, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni esecutive concernenti la competenza decisionale nei casi in cui l’azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni quale istanza unica era ammissibile secondo il diritto previgente, ma non lo è più giusta gli articoli 113 e 130. Il legislatore ha disposto che la competenza decisionale fosse trasferita a un’autorità federale competente secondo la materia, che sia direttamente o indirettamente un’istanza inferiore del Tribunale federale o del Tribunale federale delle assicurazioni; inoltre, come istanze direttamente inferiori, ha indicato che fossero designate commissioni federali di ricorso o di arbitrato competenti secondo la materia. Nell’Ordinanza del 3 febbraio 1993, emanata in esecuzione della norma legale citata, il Consiglio federale ha attribuito la competenza decisionale nella materie enumerate (art. 1 lett. a-g) e per le «altre pratiche, nella misura in cui una legge preveda l’azione di diritto amministrativo in deroga all’articolo 116 OG» all’autorità amministrativa federale incaricata dell’esecuzione dell’atto legislativo applicabile in materia, con riserva delle disposizioni di altre leggi federali che demandano il potere di decidere a un’autorità cantonale (art. 2 cpv. 1 Ordinanza cit.). Inoltre, ha attribuito competenza a commissioni federali di ricorso o di arbitrato in merito a contestazioni derivanti da contratti di diritto pubblico della Confederazione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.). Infine ha previsto un ricorso ad una commissione federale contro le decisioni ai sensi dell’art. 2 cpv. 1. La stessa Ordinanza ha modificato altri atti legislativi, elencati nell’allegato.
4.6.
Per quanto attiene alla competenza a decidere in merito a contestazioni fondate sul diritto amministrativo federale concernenti l’esenzione da contributi cantonali, la citata ordinanza è silente né sono state modificate, in seguito alla riforma dell’art. 116 OG, le leggi federali che accordano il privilegio dell’esenzione fiscale alla Confederazione ed ai suoi istituti, aziende e fondazioni non autonome (art. 10 cpv. 1 LGar) nonché alle casse malati (art. 31 LAMI, art. 17 LAMal), alla SUVA (art. 67 LAINF), alle ferrovie (art. 6 LFFS) ecc.. Se questo silenzio debba essere interpretato nel senso che la questione dell’esenzione della Confederazione e degli altri enti privilegiati rientra fra le «contestazioni fondate sul diritto amministrativo federale concernenti i rapporti tra Confederazione e Cantoni», per le quali è tuttora ammessa l’azione di diritto amministrativo (art. 116 cpv. 1 lett. a OG), è un problema che può essere lasciato insoluto.
In ogni caso, infatti, è evidente che l’art. 98a OG, che obbliga i Cantoni ad istituire tribunali di ultima istanza nella misura in cui le decisioni di questi ultimi siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, non impone certamente di creare un’istanza di ricorso indipendente in materia di tariffa per le operazioni a RF. Se fosse data l’azione di diritto amministrativo, la Confederazione o un altro ente privilegiato, che volesse invocare l’esonero fiscale, potrebbe farlo senza prima avere esaurito le vie di ricorso di diritto cantonale. Se invece l’esenzione fiscale fosse una delle materie per le quali non è più ammessa l’azione al Tribunale federale quale istanza unica, spetterebbe alla Confederazione di designare una commissione federale di ricorso.
4.7.
La competenza, attribuita alla Camera di diritto tributario dalla legge cantonale concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’art. 98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria, non è dunque fondata sulla disposizione della legge federale appena menzionata, proprio perché un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Camera di diritto tributario non sarebbe comunque ammissibile. Tuttavia, la nuova attribuzione si giustifica lo stesso, poiché introduce il ricorso ad un’autorità giurisdizionale amministrativa in una materia precedentemente sottratta alla cognizione di un tribunale cantonale; in tal modo, il legislatore ha del resto uniformato il trattamento delle imposte cantonali, fra le quali il tributo per le operazioni a registro fondiario rappresentava una vistosa eccezione.
L’art. 954 CCS lascia ai Cantoni il diritto di decidere se prelevare delle tasse per le iscrizioni nel registro fondiario e se del caso di che ammontare. Si tratta però di tasse in senso proprio: nella misura in cui la contribuzione richiesta dal Cantone supera l’importo che, secondo i principi sopraccitati, è esigibile quale controprestazione per una simile operazione, essa non può più fondarsi sull’art. 954 CCS. Nondimeno, tale norma non limita la sovranità fiscale dei Cantoni: non vieta dunque a quest’ultimi di prelevare un tributo misto, risultante dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un’imposta, destinata ad aumentare le entrate dell’erario (DTF 72 I 391 pag. 394 con rinvii).
Le tasse previste dal decreto legislativo del Canton Ticino che stabilisce la tariffa per le operazioni a registro fondiario sono calcolate in una percentuale del valore dell’immobile e crescono, in modo progressivo, con l’aumentare di quest’ultimo. Siccome gli introiti complessivi provenienti da tale tributo superano notevolmente i costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la contribuzione in questione è un tributo misto: ha dunque contemporaneamente il carattere di una tassa e di un’imposta (DTF 72 I 391 consid. 3; STF 13 aprile 1994 n. 2C.2/1992, in RDAT II-1994 n. 16t; v. anche Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 7).
5.2.
Nella misura in cui il tributo in esame si presenta come tassa amministrativa, deve rispettare il principio dell’equivalenza e quello della copertura dei costi. Quest’ultimo vieta il prelievo di tasse il cui ammontare totale supera la spesa complessiva causata allo Stato dall’insieme del servizio istituito per adempire la funzione a motivo della quale la prestazione ha potuto essere domandata. Per quanto concerne la tassa in esame va osservato che il Cantone Ticino è legittimato a stabilire la propria tariffa in modo tale che gli introiti coprano le spese connesse con il normale funzionamento del registro fondiario. Esso non può invece calcolarle di guisa che esse coprano anche i costi derivanti dall’impianto del registro: il legislatore ticinese ha in effetti previsto di recuperare tali spese mediante gli emolumenti stabiliti nella legge sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933 (cfr. DTF 72 I 391 p. 396 e ss. nonché art. 80 e 119 e seg. della legge citata). Entro certi limiti, il Cantone è per contro libero di fissare delle tasse progressive, in modo tale che gli emolumenti pagati per le operazioni più importanti compensino l’insufficienza di quelli previsti per i casi in cui l’interesse in causa è minimo e così da tenere conto della capacità economica del contribuente a favore del quale avviene la prestazione (DTF 97 I 193 consid. 6 p. 204, 84 I 161 consid. 3 p. 165, 72 I 391 p. 395 e ss.). Nondimeno, il principio dell’equivalenza impone che vi sia un rapporto ragionevole tra la tassa richiesta e il valore della prestazione che, nel singolo caso, è fornita al contribuente (DTF 109 Ia 308 consid. 5b p. 314, 101 Ib 462 consid. 3b p. 468; RDAT II-1994 n. 16t).
In una sentenza del 1994, il Tribunale federale ha commisurato nel 12,5% la parte del tributo prelevato per l’iscrizione a registro fondiario nel Canton Ticino, che si presenta come vera e propria tassa amministrativa (RDAT II-1994 n. 16t p. 409).
5.3.
Come detto, per la parte che eccede la tassa amministrativa, il tributo disciplinato dal DLTRF si configura invece come imposta indiretta, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento di un fondo.
Esso rientra dunque nella categoria delle imposte sui trasferimenti giuridici e si distingue pertanto dall’imposta sugli utili immobiliari, la quale è invece un’imposta speciale sul reddito; l’oggetto di quest’ultima non è infatti il trasferimento immobiliare in quanto tale bensì l’utile conseguito in tale occasione, cioè la differenza fra il prezzo conseguito con la vendita e le spese fatte per l’acquisto e il miglioramento del fondo (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 180).
Quale imposta di carattere reale, non tiene conto della complessiva capacità economica personale del contribuente; tuttavia, si fonda sul presupposto che un trasferimento immobiliare sia indice di capacità contributiva sia del compratore sia del venditore (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 1a ad §§ 178-184, p. 1045)
5.4.
Mentre il diritto del Cantone di prelevare una tassa per l’iscrizione a RF si fonda su di una riserva a favore del diritto cantonale che è contenuta nel diritto civile federale (art. 954 cpv. 1 CC), invece il diritto di prelevare un’imposta sul trasferimento giuridico trova il suo fondamento nella potestà originaria del Cantone di legiferare in materia di diritto pubblico (art. 6 CC; cfr. Ruf, Handänderungsabgaberecht – Kommentar zu den Artikeln 1-10 des bernischen Gesetzes betreffend die Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben, Muri-Berna 1985, p. 262).
6.1.
Per l’art. 38 DLTRF sono esenti da tasse, oltre le iscrizioni degli atti menzionati sub. art. 16 § 3 (quest’ultima disposizione si riferisce alle donazioni):
a) le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello Stato;
b) quelle dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da raggruppamenti eseguiti ai sensi della vigente legge;
c) le cancellazioni delle iscrizioni provvisorie e delle annotazioni di diritti personali, quando sia trascorso il termine fissato nell’annotazione per l’esercizio degli stessi;
d) le cancellazioni d’ufficio di pegni immobiliari;
e) le comunicazioni di cui all’art. 25 della legge generale sul registro fondiario;
f) le cancellazioni di restrizioni della facoltà di disporre dipendenti da pignoramenti e dichiarazioni di fallimento o moratorie.
Inoltre, l’art. 38 § DLTRF stabilisce che le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse di Comuni, patriziati e di altri enti di diritto pubblico del Cantone saranno soggette alla metà della tassa.
6.2.
Le esenzioni dalla tassa di iscrizione si fondano in parte sul diritto federale e in parte su quello cantonale; inoltre, talune si riferiscono alla sola parte del tributo che si configura come tassa amministrativa, altre alla parte che si presenta come imposta e alcune all’intero tributo (cfr. Ruf, op. cit., p. 262 ss.).
La riduzione del 50% prevista dall’art. 38 § DLTRF è basata chiaramente sul diritto cantonale e la sua portata è estesa tanto alla parte fiscale del tributo quanto a quella non fiscale. Essa si affianca all’esenzione vera e propria, prevista dall’art. 38 lett. a DLTRF per le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello Stato.
Quanto all’esenzione del Cantone, la ratio è evidente: non avrebbe alcun senso che lo Stato assoggettasse all’imposta se stesso. L’esenzione dei Comuni e degli altri enti di diritto pubblico cantonale trova invece la sua giustificazione nella considerazione che lo Stato non dovrebbe rendere difficoltoso l’adempimento, da parte di tali enti, dei compiti amministrativi loro conferiti proprio dallo Stato (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 337).
6.3.
Come ha correttamente sostenuto il Dipartimento delle istituzioni, nella decisione impugnata, il privilegio che l’art. 38 § DLTRF riserva ai Comuni, ai patriziati e agli altri enti di diritto pubblico del Cantone non può essere esteso, in via interpretativa, alle associazioni ed alle persone giuridiche di diritto privato, neppure se perseguono uno scopo di pubblica utilità e per tale ragione già beneficiano dell’esenzione dalle imposte sul reddito e sulla sostanza.
Come per l’imposta sugli utili immobiliari, anche per il tributo per l’iscrizione a registro fondiario il legislatore ha volontariamente rinunciato all’esenzione a favore degli enti di diritto privato con scopi di pubblica utilità che non perseguono scopo di lucro, contrariamente a quanto prevedeva invece l’art. 3 cpv. 1 lett. f dell’abrogata LIMVI (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 141).
Alla ricorrente, che è un’associazione cui l’autorità fiscale cantonale e quella federale hanno riconosciuto l’esenzione dalle imposte sul reddito e sulla sostanza in considerazione degli scopi perseguiti, non può pertanto essere concessa la riduzione postulata né nella misura del 50% né in quella dell’80%, richiesta invocando una non meglio precisata prassi degli uffici dei registri. Né si può sostenere che il diniego opposto dall’autorità di tassazione alla richiesta di riduzione formulata dalla ricorrente configuri, come essa sostiene, una palese contraddizione con l’esenzione riconosciutale invece in relazione alle altre imposte, quasi che si trattasse di una lacuna della legge, da colmare dall’autorità giudiziaria.
7.1.
Il principio della buona fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é direttamente deducibile dall’art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l’altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell’amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l’autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l’inesattezza dell’informazione nonché l’incompetenza dell’autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia p. 297.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un’informazione erronea rilasciata dall’autorità amministrativa è vincolante, se:
a) l’informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l’autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse;
c) il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l’inesattezza;
d) il cittadino ha preso, confidando nell’esattezza dell’informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l’ordinamento legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 25 s.).
7.2.
Alla luce dei presupposti descritti, si deve escludere che l’autorità fiscale sia vincolata alle informazioni offerte ai contribuenti.
In primo luogo, non è per niente provato il contenuto dell’informazione che l’Ufficio dei registri avrebbe dato al notaio incaricato dalla ricorrente. L’onere di provare di avere ricevuto una determinata informazione dall’autorità spetta infatti al contribuente; è dunque quest’ultimo a sopportare le conseguenze di difficoltà probatorie e circostanze non chiarite (Baur, op. cit., p. 242). Nel caso di informazioni orali, è sempre difficile verificare l’esistenza dei presupposti per considerare vincolante l’informazione dell’autorità. Difficoltà probatorie possono essere superate dal contribuente, che abbia ricevuto un’informazione orale, mettendole per iscritto e sottoponendole all’autorità: se quest’ultima non reagisce in un termine ragionevole, l’informazione si considera vincolante (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 917; Baur, loc. cit.).
Interpellato dal Dipartimento delle istituzioni, in sede di istruzione del ricorso di prima istanza contro la tassazione, l’Ufficiale dei registri di __________ ha affermato di non essere in grado «di affermare né di negare con certezza che il cassiere abbia rilasciato l’affermazione riportata dal ricorrente», ma ha comunque precisato che «il sottoscritto ha ribadito, nell’ambito dei colloqui relativi alla procedura Friedrich, che l’art. 38 cpv. 3 DL sulla Tariffa non era applicabile» (cfr. osservazioni del 5 settembre 1997 alla Sezione del Registro fondiario e di commercio).
Di fronte ad una simile situazione, è escluso che un legale, che è comunque tenuto ad accertarsi delle conseguenze fiscali dell’atto che viene invitato a perfezionare, possa richiamarsi ad un’informazione ottenuta verbalmente da un cassiere, quando la stessa contrasta in modo palese con la chiara lettera della legge applicabile. Una tale pretesa è ancor meno giustificata, se si pensa che l’Ufficiale dei registri ha esplicitamente precisato di avere orientato il notaio in merito alle disposizioni applicabili e alla loro inderogabilità.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Vicepresidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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