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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.184
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00184
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 novembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ e __________ __________ sono domiciliati a __________ __________ e sono al beneficio di una tassazione globale. L’UT, per il periodo di tassazione IC/IFD 1995-96, ha stabilito il reddito imponibile in fr. 250'000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell’11 novembre 1996).
Assistiti dall’avv. __________ __________, i contribuenti hanno presentato reclamo, considerando eccessivo un dispendio di fr. 250'000.-- all’anno. In occasione dell’audizione davanti all’UT, che ha avuto luogo il 4 marzo 1997, l’autorità fiscale, in via di transazione, ha proposto di definire la tassazione globale 1995-96 in fr. 200'000.-- e la successiva (1997-98) in fr. 300'000.--, assegnando ai contribuenti un termine fino al 28 marzo per prendere posizione. Essi prendevano tuttavia posizione soltanto il 21 agosto 1997, comunicando di essere d’accordo con la proposta di definire la tassazione globale IC/IFD 1995-96 in fr. 200'000.--, ma chiedendo di definire quella del periodo successivo in fr. 250'000.--.
Nel frattempo l’UT aveva già emanato la propria decisione su reclamo relativa al periodo 1995-96, che per questioni legate all’organizzazione del Centro d’informatica veniva notificata soltanto il 20 ottobre 1997. La tassazione globale 1997-98 era invece stata notificata già il 25 agosto 1997 con un reddito imponibile di fr. 440'000.--.
All'udienza del 10 dicembre 1997, dopo discussione, l'UT si è dichiarato disposto di far rivivere la proposta di transazione formulata il 4 marzo 1997, nel senso di stabilire il reddito imponibile per il periodo qui in discussione (1995-96) in fr. 200'000.-- e per il periodo successivo (1997-98), la cui tassazione è stata erroneamente notificata ai contribuenti direttamente e non al loro patrocinatore, in fr. 300'000.--.
Il rappresentante dei ricorrenti, dopo ulteriori spiegazioni, ha dichiarato di aderire alla proposta dell' Ufficio di tassazione per entrambi i periodi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 ottobre 1997 è riformata nel senso che il reddito imponibile è stabilito in fr. 200'000.--.
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi d'imposta IC/IFD 1995-96 e perché proceda nei propri incombenti per la tassazione IC/IFD 1997-98.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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