AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.183
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00183
Lugano
18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 12 novembre 1997
in materia di: multa e tassa di diffida
presentato da:
__________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ -__________, domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________;
che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale per l’imposta cantonale 1997/98 nel termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ la richiamava, con scritto del 10 aprile 1997, e quindi, scaduta la proroga concessale il 23 aprile, la diffidava con lettera raccomandata del 10 luglio 1997, attribuendole un termine di 10 giorni ed avvertendola che, in caso di inadempimento, le sarebbe stata inflitta una multa disciplinare;
che, non essendo stato osservato neppure quest’ultimo avvertimento, l’autorità fiscale le infliggeva, con decisione del 14 agosto 1997, una multa disciplinare di fr. 125.–;
che la contribuente contestava la decisione in questione con reclamo del 23 ottobre 1997, nel quale argomentava di avere trasmesso alle autorità fiscali di tutti i Cantoni interessati copia della dichiarazione inoltrata nel Cantone di domicilio in data 9 settembre 1997;
che l'Ufficio di tassazione, con decisione del 12 novembre 1997, dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto nettamente tardivo;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la signora __________ -__________ chiede l’annullamento della multa e delle tasse di diffida, adducendo di avere richiesto la proroga del termine di inoltro della dichiarazione a tutti i Cantoni ma di non avere mai ricevuto risposta dall’autorità fiscale ticinese;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che, per quanto attiene alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente di dare le necessarie disposizioni per incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (sentenze CDT 188/1980 in re S; 283/1985 in re H; 469/1986 in re H);
che, in altri termini, come gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini;
che, nella fattispecie, il reclamo interposto in data 23 ottobre 1997, contro la decisione del 14 agosto 1997, come rilevato dall’autorità fiscale, era manifestamente tardivo e quindi non può essere censurata la decisione con cui l'Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare nel merito dello stesso;
che comunque, a titolo abbondanziale, si deve sottolineare che anche nel merito il reclamo avrebbe dovuto essere respinto, per il fatto che la contribuente aveva ottenuto dall’autorità fiscale ticinese una proroga del termine fino al 30 giugno 1997, ma ha poi adempiuto l’obbligo di collaborazione solo il 10 settembre 1997, come confermato anche nel ricorso in esame;
che, in simili circostanze, appare del tutto irrilevante il fatto che la contribuente, come sostenuto nel ricorso, abbia inviato già il 12 marzo 1997 una domanda di proroga al Comune di __________, non ricevendo risposta;
che, infatti, se anche tale circostanza fosse verificata, si dovrebbe tuttavia tener conto del fatto che la ricorrente aveva ricevuto un primo richiamo dall’Ufficio di tassazione di __________ già il 10 aprile 1997 e che quindi, a tale data, avrebbe dovuto apprendere che il fisco ticinese non le aveva concesso alcuna proroga;
che, inoltre, la multa qui in discussione le è stata inflitta dopo che ella ha lasciato scadere una proroga concessale dall'Ufficio di tassazione con decisione del 23 aprile 1997;
che, per quanto attiene alle due tasse di fr. 30.–, una relativa alla diffida del 10 luglio per il mancato inoltro della dichiarazione dopo la scadenza del termine prorogato e l’altra relativa alla diffida per il mancato pagamento della multa disciplinare nel termine attribuitole, si deve ricordare alla ricorrente che esse non hanno alcun carattere sanzionatorio ma si presentano come mere tasse di cancelleria che vengono prelevate automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza del contribuente;
che il ricorso è pertanto respinto e la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali, per complessivi fr. 120.–, sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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