AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.181
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00181
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 novembre 1997
in materia di: IC/IFD 93/94 e 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è stata attiva nel ramo delle consulenze e della gestione nell'ambito alberghiero in Italia, in particolare a favore di due alberghi siti a __________ di __________ e a __________ __________ le suddette notifiche di tassazione, sostenendo che gli importi da lei incassati negli anni 1993 e 1994, risp. L.it. 100 milioni e L.it. 120 milioni, sono da considerare importi lordi, dai quali le sono state trattenute le imposte italiane.
Con due decisioni, del 13 ottobre 1997 (IC/IFD 1993-94) e del 20 ottobre 1997 (IC/IFD 1995-96), l'UT respingeva i reclami presentati dalla contribuente in mancanza di una dichiarazione dell'autorità fiscale italiana, che attestasse che i redditi conseguiti negli anni 1993 e 1994 erano stati imposti in Italia poiché l'interessata disponeva in quel Paese di una base fissa per l'esercizio della sua attività.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede il riesame delle proprie tassazioni da parte di questa Camera sulla base dei dati dichiarati e dei documenti prodotti.
In occasione dell'udienza del 3 dicembre 1997, la ricorrente si è fatta assistere dal signor __________, conferendogli procura in tal senso. Dopo aver fornito ulteriori spiegazioni circa il lavoro svolto in Italia e aver constatato che la ricorrente, in base a quanto dichiarato dal suo rappresentante, non aveva mai disposto di uffici propri né aveva impiegato personale proprio in Italia, il giudice ha proposto di stabilire prudentemente il reddito aziendale imponibile in Svizzera in fr. 75'000.-- di media annua per tener conto, pur in assenza di prove, di eventuali costi per il conseguimento del reddito aziendale.
La proposta non veniva accettata dalla ricorrente, alla quale veniva quindi chiesto di produrre le prove dei costi aziendali. __________ __________ produceva il 27 febbraio 1998 una distinta delle asserite spese aziendali, senza il benché minimo supporto probatorio. Invitata a produrre i relativi documenti entro il 18 marzo, la ricorrente lasciava scadere inutilizzato il termine.
La nozione di "base fissa" può essere definito con riferimento all'altro concetto analogo, utilizzato dalla Convenzione, di "stabile organizzazione" (Ménétrey, Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione, in Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, 1985, p. 604; Höhn, Handbuch des Internationalen Steuerrechts der Schweiz, 1993, p. 173 s.). L'espressione "organizzazione stabile" comprende in particolare una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio (cfr. art. 5 n. 2 CDI; Höhn, op. cit., p. 212 ss.). In altre parole, perché si possa ammettere una base fissa, occorrerà un’installazione che abbia un certo grado di permanenze, grazie alla quale il contribuente esercita la sua attività. L’esercizio di un’attività nei locali del cliente o in una stanza d’albergo non è sufficiente, poiché manca l’elemento della permanenza. Nemmeno l’esistenza di un’abitazione secondaria è da sola sufficiente per ammettere l’esistenza di una base fissa, a meno che il contribuente provi a esercitare effettivamente colà la sua attività (Rivier, Le droit fiscal international, 1983, p. 149).
5.2. Nel caso in esame, per quanto si è potuto accertare, in particolare in occasione dell'udienza davanti a questa Camera, deve essere chiaramente escluso che la ricorrente avesse una base fissa in Italia. Come già si è visto in narrativa, la ricorrente non ha mai avuto uffici propri né ha dato impiego a personale proprio in Italia, né ha fornito qualsivoglia indizio che possa far sospettare l’esistenza di una “base fissa” in Italia nel senso della Convenzione di doppia imposizione.
Ne discende, necessariamente, che i redditi da attività indipendente conseguiti dalla ricorrente nel ramo della consulenza e della gestione in ambito alberghiero, sono imponibili, in virtù dell'art. 14 n. 1 CDI, esclusivamente in Svizzera. Tutta la documentazione agli atti conforta d’altronde questa conclusione, dalle fatture per consulenze emesse dalla ricorrente alla ritenuta d’acconto effettuata in Italia sugli onorari (cfr. infra, consid. 6.5.).
6.2. In Italia i soggetti IRPEG e ILOR, le società di persone e altri soggetti assimilati secondo l'art. 5 TUIR, escluse le persone fisiche, devono effettuare una ritenuta d'acconto del 19%, configurabile giuridicamente - sia rilevato di transenna - quale sostituzione impropria o d'acconto, quando pagano compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali (Fantozzi, Diritto tributario, Torino 1994, p. 363, inoltre p. 250).
6.3. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il richiedente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione (art. 29 n. 2 CDI).
La procedura da seguire è descritta in modo minuzioso nel Promemoria dell' Amministrazione federale delle contribuzioni (R-I-M agosto 1980). Le domande, munite del visto dell'Amministrazione fiscale del Cantone di domicilio devono essere inoltrate all'Intendenza di Finanza della provincia italiana nella quale il debitore ha il suo domicilio o la sua sede (Ménétrey, op. cit., p. 626).
6.4. La ricorrente, una volta cresciuta in giudicato la tassazione Svizzera, potrà quindi chiedere la restituzione della ritenuta d'acconto seguendo la procedura appositamente stabilita dal Protocollo aggiuntivo della Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione e ripresa dal citato Promemoria dell' Amministrazione federale delle contribuzioni .
6.5. Giova comunque rilevare, abbondanzialmente, che tale circostanza e, meglio, la ritenuta d'acconto operata dai soggetti fiscali italiani, fornisce la riprova del carattere indipendente (o autonomo, secondo la terminologia italiana) dell'attività svolta dalla ricorrente negli anni 1993 e 1994 e quindi dell'assoggettamento in Svizzera dei relativi redditi, in mancanza di una base fissa in Italia.
7.1. Giurisprudenza e dottrina tendono a distinguere, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.; inoltre CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.); in questo quadro, le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340; inoltre CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.) Pertanto, quando la legge impone al contribuente di documentare in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo. L'autorità di tassazione deve partire dal principio che i fatti addotti dal contribuente, ma non documentati, non sono presi in considerazione. Prescindere da questa esigenza significherebbe infatti non già correggere una presunta inesattezza, ma sostituire l'obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare determinati fatti con l'apprezzamento dell'autorità (DTF 107 Ib 218 e riferimento; STF del 3 dicembre 1990 in re Bü.; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, pag. 113; inoltre StE 1996 B 24.7 n. 1; StR 1991 pag. 321).
7.2. Nel caso in esame, il giudice, nel tentativo di superare le difficoltà probatorie in cui era presumibile sarebbe incappata la ricorrente, aveva proposto, trovando l’accordo dell’autorità fiscale, di ridurre il reddito imponibile a fr. 75'000.--. Tale accordo non ha trovato l’adesione della ricorrente, la quale è quindi stata invitata a comprovare le spese sopportate per conseguire il reddito da attività indipendente.
Malgrado l’atteggiamento assunto di non accettare la proposta di transazione, che avrebbe fatto presumere l’esistenza delle prove relative ai costi di conseguimento del reddito, la ricorrente non è stata in grado di produrre alcunché, se si eccettua una distinta, frutto di ricostruzione a posteriori: non la prova di eventuali spese di alloggio (contratto di locazione o altro), non i giustificativi delle spese di trasferta (pedaggi, carburante, ecc.), non la prova delle altre spese aziendali, tanto meno la contabilità aziendale o quanto meno un conteggio delle entrate e uscite corredato di giustificativi. Nuovamente sollecitata a produrre le necessarie prove, la ricorrente ha lasciato scadere infruttuoso il termine impartitole dal giudice, senza dar alcun segno di risposta.
In simili condizioni questa Camera non può che confermare le due decisioni su reclamo impugnate dalla ricorrente. Il reddito in esse esposto corrisponde agli onorari incassati dalla ricorrente da due alberghi (__________di __________ e __________ __________). Si tratta di una valutazione senz’altro sostenibile, in assenza di qualsiasi documentazione probatoria, tanto più che non è dato sapere se la ricorrente abbia beneficiato di prestazioni in natura, quali ad esempio alloggio o vitto durante certi periodi, ecc., né se abbia lavorato per altri alberghi, dal momento che ella medesima dichiarava in uno scritto del 27 febbraio 1996, di aver svolto attività di consulenza e gestione nel ramo alberghiero, in particolare a favore di due alberghi (grassettatura del red.), il che lascerebbe o potrebbe lasciar supporre l’esistenza di altre consulenze di cui agli atti non si trova traccia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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