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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.180
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00180
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 1997
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato nel Canton __________, è proprietario da diversi anni, di una casa d'abitazione nel comune di __________, composta di due appartamenti di tre locali e mezzo e di un appartamento di un solo locale, cui si é aggiunto dall'aprile del 1993 il mapp. n. __________.
Nella notifica di tassazione IC 1995-96 del 9 settembre 1996 l'UT di __________ esponeva al contribuente un reddito della sostanza di fr. 22'100.--, da cui deduceva fr. 19'278.--, per un imponibile di fr. 2'822.--. La sostanza imponibile veniva determinata il fr. 110'217.--.
__________ presentava reclamo in tempo utile, contestando d'aver conseguito in Ticino un reddito imponibile e chiedendo di ridurre al livello del 1993 il valore della sostanza imponibile.
Con decisione del 13 ottobre 1997 l'UT accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando le deduzioni dal reddito della sostanza a fr. 23'563.-- e azzerando quindi il reddito imponibile. La sostanza imponibile veniva a sua volta ridotta a fr. 76'241.--.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente il reddito della sostanza di fr. 22'100.--, espostogli dall'UT, chiedendone la riduzione a fr. 15'720.--. Non contesta per contro la determinazione della sostanza imponibile effettuata dall'UT.
Il presente ricorso è privo d'oggetto. In effetti può rimanere insoluta la questione di sapere se il reddito della sostanza sia quello indicato dal contribuente o quello esposto in via d'apprezzamento dall'UT, poiché in entrambi i casi il reddito imponibile è inferiore a zero e non è dovuta alcuna imposta sul reddito al Canton Ticino.
Né si giustifica l'esatto accertamento del reddito della sostanza agli effetti del riparto d'imposta intercantonale. Il riparto d'imposta del Canton __________, valido dal 1° gennaio 1995, considera quale reddito della sostanza nel Canton Ticino proprio quello indicato dal contribuente, ammettendo quindi una perdita superiore compensabile con l'utile del Cantone di domicilio, rispetto a quella determinata dall'autorità fiscale ticinese. Il contribuente non risulta quindi essere stato pregiudicato in alcun modo nei propri interessi nel Cantone di domicilio dalla decisione dell'autorità fiscale ticinese.
Egli va tuttavia invitato a produrre il questionario relativo al reddito degli immobili, debitamente compilato. Se vorrà evitare d'essere tassato per apprezzamento, egli non ha che da indicare esattamente i nominativi degli inquilini di __________ negli anni di computo 1995-96 e i canoni di locazione incassati e le spese di gestione e manutenzione sopportate, producendo, se del caso, copia del contratto di locazione, come pure ogni altro giustificativo (cedolini di versamento, ricevute, fatture, ecc. ecc.) atte a comprovare quanto effettivamente incassato dagli inquilini o speso per la manutenzione. Dovrà inoltre quantificare il valore locativo del proprio pied à terre.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile in quanto privo d'oggetto.
Le spese in complessivi fr. 80.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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