AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.179
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00179
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 5 novembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 22 aprile 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 39’968.– per l’IC ed in fr. 40’397.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 219’179.–;
che, in seguito a reclamo, con cui il contribuente contestava il reddito aziendale, l’autorità fiscale, con decisione del 27 ottobre 1997, riduceva l’imponibile di 7’000 franchi sia per l’IC sia per l’IFD;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta per la prima volta la commisurazione del reddito della sostanza, argomentando che l'Ufficio di tassazione avrebbe erroneamente calcolato il valore locativo della sua abitazione includendo nella base di calcolo non solo la superficie abitativa ma anche il terreno circostante;
che, nelle sue osservazioni del 7 novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ propone di accogliere il ricorso e di ridurre il reddito della sostanza a fr. 7’250.–;
che, per gli art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo;
che, secondo il Tribunale federale, il valore locativo deve corrispondere «al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario» (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98);
che l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo è stabilito tenendo conto della promozione e dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale;
che quest’ultima precisazione è stata voluta dal Legislatore cantonale per consentire di stabilire il valore locativo mediante parametri schematici prudenziali;
che, per l'imposta cantonale, esso corrisponde quindi, di regola, a una percentuale del valore di stima dell'immobile, che varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile, ma, quando però questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, è consentito far capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare n. 15 del 15 gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione cantonale delle contribuzioni, cifra 2.2.1);
che l'art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, a sua volta, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente;
che, per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la compilazione della dichiarazione d'imposta);
che tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);
che, nella fattispecie, il valore di stima dell’abitazione del ricorrente è di soli fr. 200’000.–, cui corrisponde un valore locativo di fr. 14’500.–, pari al 7.25%;
che pertanto la quota parte del reddito del mapp. n. 401 di Porza, attribuibile al ricorrente, è di soli fr. 7’250.– in media annua, contro i fr. 9’345.– imposti dall’autorità fiscale;
che anche le deduzioni per spese di manutenzione devono conseguentemente essere ridotte a fr. 1’812.–, pari al 25% del valore locativo;
che l’accoglimento del ricorso comporta la rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 ottobre 1997 è riformata nel senso che il reddito del mapp. n. __________ di __________ è ridotto da fr. 9’345.– a fr. 7’250.– e le relative spese di manutenzione sono ridotte a fr. 1’812.–.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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