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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.173
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00173
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 26 settembre 1997
in materia di: IC 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 13 gennaio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 25’300.–, il reddito aziendale in fr. 16’000.– ed il reddito della sostanza in fr. 2’078.–, tutti in media annua;
che, ammesse le deduzioni del caso, il reddito imponibile ammontava a fr. 18’500.– per l’IC (corrispondente a un’imposta annua di fr. 147.–) mentre era inferiore al minimo imponibile per l’IFD;
che, con scritto del 15 maggio 1997, i contribuenti chiedevano la riduzione del reddito aziendale, adducendo di essersi avveduti della rettifica effettuata dall’autorità fiscale, rispetto a quanto da loro dichiarato, solo dopo aver ricevuto un conteggio dei contributi personali AVS per un ammontare di fr. 876.–;
che, con decisione del 15 settembre 1997, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto inoltrato ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la richiesta di ridurre il reddito aziendale, ritenendo del tutto sproporzionato il conteggio dei contributi AVS ricevuto dalla Cassa di compensazione;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che, per quanto attiene alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente di dare le necessarie disposizioni per incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (sentenze CDT 188/1980 in re S; 283/1985 in re H; 469/1986 in re H);
che, in altri termini, come gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini;
che, nella fattispecie, neppure i ricorrenti invocano uno dei motivi di restituzione del termine previsti dalla legge, ragione per cui la decisione impugnata si rivela ineccepibile;
che, del resto, come detto, le censure dei ricorrenti paiono indirizzate contro il conteggio dei contributi AVS piuttosto che contro la tassazione IC/IFD;
che, a tale proposito, non si può fare a meno di osservare come sia la tassazione IFD a fungere da base per il calcolo dei contributi AVS (art. 23 cpv. 1 OAVS), mentre è la tassazione IC ad essere oggetto del presente ricorso;
che, infatti, neppure se avessero impugnato la decisione del 13 gennaio 1997 nel termine di 30 giorni, i contribuenti avrebbero potuto domandare la modifica della tassazione IFD, mancando loro un interesse ad impugnarla, per il fatto che l’imposta ammontava a zero franchi;
che, alla luce di tale constatazione, si deve ritenere che i ricorrenti possano comunque domandare all’autorità preposta alla commisurazione dei contributi AVS di riesaminare il calcolo contestato;
che, infatti, la giurisprudenza in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti ammette che la cassa di compensazione possa svincolarsi dalle indicazioni fornite dalle autorità fiscali, qualora si debba ritenere che non si potesse pretendere dal contribuente l’avvio di una procedura giudiziaria fiscale, in considerazione del trascurabile o del tutto inesistente riflesso sulla commisurazione dell’imposta federale diretta (DTF 110 V 373 consid. 3b);
che, su tali presupposti, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso il riesame dei fattori fiscali da parte della cassa di compensazione, in un caso in cui il ricorrente aveva rinunciato ad interporre ricorso contro una decisione fiscale, ammontando il valore litigioso a soli fr. 195.80 (DTF 110 V 373-374);
che a maggior ragione si giustificherebbe una riconsiderazione dei dati fiscali nel caso qui in esame, in cui al ricorrente mancava del tutto l’interesse ad impugnare la tassazione dell’imposta federale diretta;
che si attira inoltre l’attenzione delle parti sull’eventualità di intraprendere una tassazione intermedia per mutamento della professione a partire dal momento in cui il signor __________ ha cessato l’attività indipendente principale ed ha iniziato a lavorare quale dipendente per il Comune di __________;
che, viste le particolarità del caso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese, nonostante la soccombenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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