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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.171
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00171
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 1997
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, è titolare di un permesso di dimora temporaneo, in virtù del quale può soggiornare nel Canton Ticino per 120 giorni all’anno, al fine di insegnare al __________ __________ __________ __________ di __________.
Il __________ __________ __________ __________, quale debitore dell’imposta alla fonte, tratteneva dai salari del periodo dal 16 settembre al 31 dicembre 1996, corrispondenti a complessivi fr. 4’057.30, imposte per fr. 653.25, pari al 16.10% del reddito lordo.
L’autorità di tassazione respingeva la contestazione del contribuente, con decisione dell’8 luglio 1997.
L’Ufficio imposte alla fonte respingeva poi, con decisione del 16 settembre 1997, un reclamo interposto dal __________ __________ __________ __________ in relazione a __________ __________ ad altri contribuenti, richiamandosi alle direttive della Divisione delle contribuzioni ed alla giurisprudenza.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce di conseguire quale unico reddito in Svizzera il compenso del __________, nettamente inferiore a quello di un altro insegnante, impiegato a tempo pieno. Postula di conseguenza la riduzione dell’aliquota applicata dall’autorità di tassazione.
4.1.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
4.2.
Per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria. Pertanto, la legge stabilisce che:
• le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).
L’allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
4.3.
L’art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria.
4.4.
Le direttive della Divisione delle contribuzioni stabiliscono che per i lavoratori con permessi speciali (consulenti, collaboratori ecc.) nel corso dell'anno civile il reddito di attività lucrativa conseguito in Svizzera, qualunque sia il suo ammontare, è assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte con l'aliquota massima (grassetto nel testo) prevista dalle tabelle A e B (dimoranti, stagionali, ecc.) tenuto conto della situazione familiare, riservata la possibilità per il contribuente di documentare che l'applicazione dell'aliquota massima non corrisponde alla sua capacità contributiva (cfr. Direttiva n. 1/1995 sull'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.5, in vigore fino al 31 dicembre 1996);
4.5.
Una sentenza di questa Camera (CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 31t), ha stabilito che l'applicazione dell'aliquota massima prevista dalla tabella ufficiale può portare in numerosi casi a includere nell'aliquota un reddito estero ed ha rilevato, in primo luogo, come ciò sia difficilmente compatibile con la Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione e i relativi accordi e, in secondo luogo, come ciò dia luogo ad una disparità di trattamento, per il fatto che il sistema semplificato della trattenuta alla fonte non comporta l’accertamento sistematico dei redditi esteri per tutti gli assoggettati a questo sistema.
La Camera di diritto tributario ha pertanto concluso che il par. III.B.5 delle direttive è in contrasto con le disposizioni convenzionali nella misura in cui applica sistematicamente a tutti i salariati al beneficio di un permesso speciale di 90 / 120 giorni l’aliquota massima e non quella riportata all’anno.
Sempre secondo la giurisprudenza citata, se infatti è vero che per i beneficiari di tantièmes, gettoni di presenza e altre indennità percepite nell’ambito dell'amministrazione di una persona giuridica, si può presumere in base all’esperienza e al tipo qualificato di prestazione fornita che essi dispongono di altre entrate di misura non trascurabile, lo stesso non si può dire con altrettanta certezza per i salariati assoggettati alla fonte che beneficiano di un permesso speciale di 90 / 120 giorni; la loro situazione presuppone una certa durata e quindi anche una regolarità della prestazione lavorativa, diversamente dall'episodicità insita nell’attività di chi, in virtù di conoscenze del tutto particolari o funzioni altamente qualificate ricoperte altrove, viene chiamato a sedere nel consiglio d’amministrazione di una persona giuridica o prestare occasionalmente consulenza.
4.6.
Sulla base della suddetta giurisprudenza, la Divisione delle contribuzioni ha emanato nuove direttive, entrate in vigore nel 1997. In virtù di queste ultime, i lavoratori con permessi speciali di 90/120 giorni sono assoggettati con l’aliquota relativa al corrispondente reddito per un’attività completa (annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi).
Nella fattispecie, il ricorrente ha lavorato nel 1996 solo dal 5 settembre al 16 novembre (1° trimestre anno scolastico 1996/97), con un orario settimanale di nove ore, conseguendo una retribuzione complessiva di fr. 4’057.–.
Il sistema di retribuzione del __________ __________ __________ __________ prevede un compenso per “ora trimestrale” (in casu fr. 450.80) o per “ora annuale” (in casu fr. 1’803.25), sicché il calcolo dello stipendio di un trimestre si opera moltiplicando le ore settimanali di insegnamento per il suddetto compenso per l’ora trimestrale.
Dunque il contribuente ha percepito per il trimestre in questione fr. 450.80 per nove ore (9 x 450.80 = 4’057.20).
Il salario trimestrale riportato all’anno (quattro trimestri) ammonterebbe evidentemente a fr. 16’228.80 (pari anche al compenso calcolato con l’«ora annuale»: fr. 1’803 x 9 = fr. 16’227); invece, l’autorità fiscale ha moltiplicato il compenso orario di fr. 53.05 per il numero di ore “ipotizzabili” di un anno, raggiungendo l’ammontare di fr. 84’880.–, cui ha ancora aggiunto il 10%, corrispondente al rimborso spese cui ha diritto il ricorrente secondo contratto.
5.2.
Non vi è chi non veda come un simile criterio di calcolo raggiunga proprio il risultato che la giurisprudenza di questa Camera, precedentemente ricordata, voleva scongiurare.
Il ricorrente svolge in Svizzera solo l’attività presso il __________ e non percepisce dunque alcun altro reddito. Pertanto, un’aliquota che includesse redditi “ipotetici” o conseguiti all’estero sarebbe in contrasto con i principi poc’anzi illustrati.
È opportuno allora precisare la giurisprudenza di questa Camera nel senso che l’annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un’attività a tempo pieno o che comunque non abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale.
5.3.
Neppure applicando l’aliquota corrispondente ad un reddito annuo di fr. 16’228.– si otterrebbe tuttavia un’imposta conforme alla capacità contributiva del ricorrente, poiché essa risulterebbe inferiore a quella prevista per chi svolge attività accessoria o a tempo parziale.
Come già accennato, infatti, per le attività accessorie i Cantoni prevedono una tariffa speciale nella forma di un’aliquota lineare (Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 133; inoltre Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 387).
La struttura di tale aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di un numero massimo di ore settimanali e, dall’altro, di un reddito lordo massimo: tenendo conto del criterio delle ore settimanali, si evita di penalizzare apprendisti, praticanti e impiegati alla pari, che con l’aliquota D dovrebbero pagare un’imposta troppo elevata sul loro reddito irrisorio, mentre tenendo conto del reddito lordo mensile si contribuisce a raggiungere la parità di trattamento nei confronti delle coppie imposte con la procedura ordinaria, in cui uno dei coniugi esercita un’attività a tempo parziale (Commission d'harmonisation fiscale, op. cit., p. 135 s.).
Coerentemente con tale principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha previsto un’aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che esercitano un’attività accessoria o a tempo parziale, che si applica ai redditi d’attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr. 2’000.– (Direttiva n. 1 del novembre 1994 concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.4).
5.4.
Nel caso in esame, al ricorrente, che svolge un’attività di 9 ore settimanali e il cui reddito è inferiore a fr. 2’000 al mese, è dunque applicabile l’aliquota del 4%.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 settembre 1997 è riformata nel senso che l’aliquota d’imposta per Salvatoremassimo __________ è ridotta dal 16,1 % al 4%.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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