AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.169
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00169
Lugano 26 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I coniugi __________ (nato nel 1930) e __________ (nata nel 1937) __________ dal 1° gennaio 1995 hanno il loro domicilio a __________. __________ __________ è stato anticipatamente pensionato in virtù del piano sociale predisposto dal suo datore di lavoro, __________ __________ __________, con effetto dal 1° maggio 1993. Dal 1° aprile 1995 beneficia inoltre della rendita AVS. __________ __________ invece lavora a tempo pieno per la __________ __________ __________ di __________. Anche __________ __________, benché pensionato, svolge attività per la __________ __________ __________, dalla quale riceve un emolumento di fr. 3'000.-- al semestre (cfr. certificato di salario del 9 luglio 1995).
Con la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 14 ottobre 1996, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente e della moglie in fr. 101’500.- per l’IC e in fr. 92’400.- per l’IFD.
I ricorrenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo dell’11 novembre 1996 nel quale lamentavano l’insufficiente considerazione delle spese professionali. Con decisione del 29 settembre 1997 l’autorità di tassazione, respingeva il gravame. Spiegava di avere già concesso la deduzione delle spese di trasporto mediante mezzi pubblici e confermava l’importo ritenuto quale spesa per l’alloggio.
Nelle sue osservazioni, la Divisione delle contribuzione propone la reiezione del ricorso. L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede per contro l’annullamento della tassazione IFD 1995-96 dei ricorrenti in quanto il cambiamento di domicilio di quest’ultimi dal Canton Basilea al Ticino non ha influenza sulla predetta tassazione che avrebbe quindi dovuto essere calcolata sulla base dei redditi conseguiti negli anni di computo 1993-94.
La tesi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni non può che essere condivisa.
I ricorrenti hanno trasferito il loro domicilio dal Canton Basilea al nostro Cantone con effetto dal 1° gennaio 1995. Se per l'IC si tratta, a non averne dubbio, di un caso classico di inizio dell’assoggettamento, per il quale il reddito imponibile deve essere calcolato in base al reddito conseguito all’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 2 cpv. 1 e 53 cpv. 1 lett. a LT), diversa è invece la situazione per l'IFD. In effetti i ricorrenti, malgrado il cambiamento, hanno sempre avuto il domicilio in Svizzera.
Non si è quindi in presenza di un caso di inizio dell'assoggettamento. Ai fini dell’allestimento della tassazione l’autorità fiscale avrebbe pertanto dovuto riferirsi, in linea di principio, al reddito medio del biennio civile precedente a quello fiscale ovvero al reddito conseguito negli anni 1993/94 (art. 3 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LIFD) e, nel caso del marito, a quello stabilito dall'autorità fiscale cantonale che ha emesso, come è doveroso ritenere, la tassazione intermedia IFD con effetto dal 1° maggio 1993 per cessazione dell'attività a seguito del pensionamento anticipato da parte dell'__________ __________ __________.
Questo Tribunale non può quindi che annullare la tassazione IFD 1995-96 dei coniugi __________ e retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione di __________ affinché provveda all’allestimento di una nuova tassazione sulla base dei criteri di cui sopra.
4.1.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel luogo dove ha il domicilio fiscale ha diritto di dedurre i costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2 ed., vol. I, pag. 688; AA.VV., Kommentar zur Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pag. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungtskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, pag. 106; CDT N. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I-1994 N. 4t pag. 318).
4.2
Nella fattispecie in discussione sono le spese professionali per attività lucrativa dipendente ed in particolare le spese di trasporto, quelle per la doppia economia domestica e quelle per l’alloggio.
4.2.1.
4.2.1.1.
Il contribuente può dedurre unicamente le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo (art. 2 cpv. 1 DE 1995-96, dell'8 novembre 1994).
Per l’ esercizio di un’ attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 700.- l’ anno (art. 9 cpv. 1 DE cit.). Se, in luogo della deduzione complessiva sopra citata, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate (cfr. art. 9 cpv. 2 DE cit.). Le Istruzioni IC/IFD 1995-96 precisano, a loro volta, che, se l'attività è esercitata unicamente durante una parte dell'anno o come professione accessoria, la deduzione è ammessa proporzionalmente. Per praticità viene ammessa una deduzione forfetaria di fr. 700.-- per l'IC e del 20%, ma al minimo fr. 700.-- e al massimo fr. 2'100.--, per l'IFD, riservata per ambedue le imposte la documentazione, nei termini precisati dall'art. 9 cpv. 2 DE, delle spese effettive (cfr. Istruzioni IC/IFD 1995-96, cifra 21).
4.2.1.2.
Nel caso in esame, __________ __________, pensionato, è al beneficio di una rendita dal 2° pilastro dal maggio del 1993 e della rendita AVS dall’aprile del 1995. Svolge inoltre un’attività, con tutta probabilità accessoria, per __________ __________ __________ con un compenso annuo di fr. 6'000.--.
Gli atti dell’incarto non contengono elementi utili per poter giudicare la seguente fattispecie. In particolare, non essendo dato di sapere con precisione che tipo di attività continui a svolgere __________ __________ dopo il pensionamento, non è nemmeno possibile pronunciarsi sulle deduzioni per spese professionali dei dipendenti cui ha diritto, segnatamente in quale misura siano giustificate da necessità professionale.
Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione, perché si pronunci nuovamente sulle deduzioni cui ha diritto __________ __________, dopo più approfonditi accertamenti sull’attività lavorativa dipendente da lui svolta e sulle spese professionali in diretta connessione con la stessa.
4.2.2.
4.2.2.1.
La ricorrente svolge attività lavorativa dipendente a tempo pieno per __________ __________ __________ a __________.
In linea di principio, essa ha quindi diritto alle deduzioni per spese di trasporto, di doppia economia domestica e alloggio che spettano a un cosiddetto Wochenaufenthalter.
4.2.2.2.
Anche in questo caso, a questa Camera appare opportuno, per economia di giudizio, ma anche per evitare di accomunare in una sola sentenza un giudizio di merito e uno di rinvio, retrocedere gli atti all’UT per nuova decisione.
In effetti, l’UT, senza distinguere tra i due coniugi, ha concesso loro complessivamente per le spese di trasporto una deduzione di fr. 4’500.--, pari al costo di un mezzo pubblico per il trasferimento settimanale di entrambi i coniugi __________ dal luogo di domicilio a quello di lavoro. A tale deduzione ha aggiunto quella per doppia economia domestica e per l’alloggio di entrambi i coniugi, come pure quella per le altre spese profesisonali.
Proprio per quanto detto in precedenza, un simile modo di procedere non si giustifica o, meglio, si giustifica solo per il coniuge attivo a tempo pieno, ma non per quello pensionato, che svolge un’attività palesemente accessoria. Per poter decidere con cognizione di causa, occorre quindi preliminarmente che l’autorità fiscale determini le deduzioni per spese professionali della moglie, separandole da quelle del marito.
4.2.3. Spese di trasporto di ognuno dei contribuenti
Nel ricorso i ricorrenti sostengono di non potersi servire dei mezzi pubblici in quanto, vista l’assenza di un collegamento diretto, devono più volte cambiare mezzo di trasporto e fare a piedi diverse centinaia di metri. Dato il loro stato di salute, un simile viaggio sarebbe insostenibile.
Ribadita la specificità della deduzione per ognuno dei due coniugi in relazione all’attività da loro svolta, la questione dell’uso del mezzo pubblico o privato viene espressamente lasciata aperta, non da ultimo nell’intento di evitare di accomunare - come già detto - in una sola sentenza un giudizio di merito e uno di rinvio. Essa potrà, se del caso, venire riproposta direttamente a questa Camera, unitamente a tutte le altre questioni relative alle spese di trasferta che dovessero rimanere controverse in sede di reclamo, anche dopo gli ulteriori accertamenti e la suddivisione delle deduzioni per ognuno dei coniugi, richiesti da questa Camera.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’UT:
per l’allestimento di una nuova decisione, suscettibile d’essere impugnata, in materia di IFD, conformemente a quanto indicato al consid. 3;
per nuova decisione su reclamo, suscettibile d’essere impugnata, in materia di IC, dopo ulteriori accertamenti e, meglio, com eindicato al considerando 4.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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