AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.165
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00165
Lugano 26 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Dal 1° gennaio 1989, __________ __________ -__________ è titolare, insieme al fratello __________ __________, del “Garage __________ figli di __________ __________ ”. Questa società ha ripreso la ditta individuale del padre __________, oggetto di donazione ai figli. Quale controprestazione, questi ultimi si sono obbligati a corrispondere al padre e alla madre una rendita vitalizia di fr. 42’000 all’anno a partire dal 1° gennaio 1989.
Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 25 marzo 1996, l’Ufficio di tassazione di __________ __________ ha commisurato il reddito imponibile in fr. 81'170.– in media annua per l’IC ed in fr. 85'870.– per l’IFD. Nella motivazione allegata alla decisione, l’autorità fiscale spiegava di avere “aggiunto il vitalizio versato ai genitori che, in applicazione degli articoli 32 cpv. 1 lett. b della nuova LT e 33 cpv. 1 lett. b della LIFD entrate in vigore all’1.1.1995 divenuto ora deducibile soltanto quando il totale delle rendite pagate supera il valore della controprestazione ottenuta”.
Con reclamo all’autorità di tassazione, la contribuente contesta la mancata deduzione dal reddito della rendita vitalizia, lamentando una doppia imposizione determinata dall’assoggettamento dello stesso importo quale reddito presso il beneficiario. A suo avviso, inoltre, la prestazione consistente nella donazione dell’azienda presentava un valore senz’altro inferiore a quello della rendita vitalizia.
L’Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione dell’8 settembre 1997, nella quale argomentava quanto segue:
“La deduzione del vitalizio versato ai genitori (fr. 21’000 annui) chiesto in deduzione quale costo aziendale viene negata in quanto deducibile solo quando il totale delle rendite pagate avrà superato il valore della controprestazione ottenuta (vedi calcolo dell’UCISD in relazione con la donazione ricevuta) e ciò in applicazione degli art. 32 cpv. 1 lett. b della nuova LT e art. 33 cpv. 1 lett. b della LIFD entrati in vigore con effetto 1.1.1995”.
Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 1997, l’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso, argomentando che la rendita rappresenta per la società un “Rentenstammschuld”, cioè un debito di rendita. Calcolata la speranza di vita dei due beneficiari e indicizzato di conseguenza l’ammontare della rendita dovuta dai ricorrenti, l’AFC rileva che il debito in questione avrebbe dovuto essere allibrato al passivo del bilancio della snc quale conseguenza della donazione mista. Ogni versamento annuale della rendita configura un’estinzione del debito che diminuisce il debito originario. Al momento attuale, sarebbero stati rimborsati solo fr. 252’000.– mentre il debito ammonterebbe ancora a fr. 301’309.–.
Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 1998, la Divisione delle contribuzioni si allinea alla proposta dell’AFC.
All’udienza del 13 marzo 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni illustrandole ulteriormente.
4.1.
Fino al periodo fiscale 1993/94, erano in vigore il Decreto con-cernente l’imposta federale diretta del 9 dicembre 1940 (DIFD) e la legge tributaria del 28 settembre 1976 (LT 1976). Entrambi ammettevano il diritto, per il debitore, di dedurre dal reddito im-ponibile, oltre agli interessi maturati su debiti, anche gli oneri permanenti fondati o sulla legge o su contratto, con l’eccezione peraltro delle rendite versate in adempimento di un obbligo di mantenimento fondato sul diritto di famiglia (art. 22 cpv. 1 lett. d DIFD; art. 31 cpv. 1 lett. b LT 1976).
Fra le rendite fondate sulla legge, entravano in considerazione in particolare quelle dovute in relazione a responsabilità extra-contrattuale, per esempio per risarcire i danni causati al credito-re con un atto illecito (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 147 ad art. 22 DIFD, p. 637 s.); quelle fondate su contratto erano rappresentate essenzialmente dalle rendite vitalizie (Känzig, op. cit., n. 148 ad art. 22 DIFD, p. 639 s.). Nella nozione di oneri permanenti venivano fatti rientrare inoltre gli oneri fondiari, le servitù prediali e le servitù personali (Känzig, op. cit., nn. 155-158 ad art. 22 DIFD, pp. 643-646; inoltre Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 178).
4.2.
Dal punto di vista economico, le rendite devono essere conside-rate in parte come interessi del capitale da cui sono pagate e in parte come rimborso del capitale stesso (ASA 55 p. 48, 19 p. 342). Se si tratta di rendite vita natural durante, sarà allora pos-sibile stabilire quale parte della rendita sia stata reddito solo do-po la cessazione del suo versamento (Känzig, op. cit., n. 130 ad art. 21 DIFD, p. 347).
4.3.
Fino al 1954 l'imposta federale diretta (allora imposta per la di-fesa nazionale) prevedeva l'imposizione integrale delle rendite presso il beneficiario e la deduzione dal reddito imponibile del debitore. Con l'entrata in vigore del decreto federale concernen-te l'esecuzione dell'ordinamento finanziario per gli anni dal 1955 al 1958 (RU 1954 pag. 1376), che ha introdotto nel Decreto concernente l'imposta federale diretta il nuovo art. 21bis, si è però voluto alleggerire l'onere fiscale sugli introiti derivanti da assicurazioni di rendite e di capitali non suscettibili di riscatto (cfr. la Circolare del giugno 1955 emanata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in: ASA 23 pag. 514 segg.). Lo sgravio è stato voluto per evitare che i contribuenti, una volta maturato il diritto alla rendita, si trovassero a pagare appieno l'imposta sul reddito per entrate assimilabili in parte più o meno grande, dal profilo economico, a rimborsi di capitale (FF 1954 pag. 853 in fondo; art. 21bis DIFD; cfr. STF del 15 giugno 1990 in re S. SA; Känzig, op. cit., pp. 347 ss. e 476 s.).
Nel progetto di nuova legge sull'imposta federale diretta, pre-sentato nel 1983, il Consiglio federale aveva però suggerito di abbandonare il sistema descritto a favore del c.d. “sistema vo-dese”, consistente nella deduzione integrale di premi e contri-buti e nell'imposizione integrale delle rendite (Zuppinger/Böckli/Locher/Reich, Steuerharmonisierung, Ber-na 1984, p. 84 s.). Il Parlamento ha peraltro preferito ritornare al sistema tradizionale dell'imposizione di quella parte di ogni rendita che si presenta quale vero e proprio reddito (art. 22 cpv. 3 LIFD, art. 7 cpv. 2 LAID). Il legislatore ticinese si è adeguato a tale decisione del legislatore federale.
4.4.
Dunque, le nuove legislazioni federale e cantonale sull'imposta sul reddito prevedono che le rendite da fonti previdenziali siano imposte solo nella misura di 3/5, a condizione però che “le pre-stazioni su cui poggia la pretesa [siano] state fornite esclusiva-mente dal contribuente”. Proprio perché i premi e i contributi non sono a carico del solo beneficiario, non rientrano nel campo di applicazione di tali disposizioni né le rendite AVS/AI né le prestazioni delle istituzioni di previdenza professionale; al con-trario, le stesse leggi prevedono per tali redditi l'imposizione in-tegrale (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT 1994). Per il 1° e il 2° Pilastro vige peraltro il principio della deducibilità integrale dei contributi.
4.5.
L'aspetto più innovativo della nuova disciplina legislativa delle rendite è rappresentato dall'estensione del suo ambito di appli-cazione: la regola dell'imposizione agevolata è ora applicabile, oltre che alle vere e proprie rendite previdenziali, anche ai diritti di abitazione ed agli usufrutti. È vero infatti che la natura giuridi-ca di tali diritti differisce sostanzialmente da quella della rendita vitalizia, se solo si pensa che quest'ultima ha un mero carattere obbligatorio e si fonda su un contratto, mentre l'usufrutto e l'abitazione sono diritti reali limitati; tuttavia, dal punto di vista economico, presentano tali analogie da giustificare un uguale trattamento fiscale. Al momento in cui viene costituito l'usufrutto (o il diritto di abitazione) su un immobile, infatti, il diritto di utiliz-zarlo viene trasferito ad un terzo per un certo lasso di tempo, durante il quale al proprietario resta solo la “nuda proprietà”. Il valore dell'immobile diviene allora molto inferiore per il proprie-tario, mentre il diritto che è attribuito all'usufruttuario assume un vero e proprio valore patrimoniale. La suddivisione del valore dell'immobile, operata al momento della costituzione, non rima-ne costante, ma evolve continuamente: col trascorrere degli anni, tende a spostarsi nuovamente in direzione dello stato primitivo. La nuda proprietà tende così a perdere la sua iniziale “nudità”, mentre il diritto d'uso dell'usufruttuario perde progressi-vamente valore (Locher, Besteuerung von Renten und ren-tenähnlichen Rechtsverhältnissen in der Schweiz, in SJZ 87/1991 pp. 185 e 188-191; cfr. CDT n. ..__________ dell’11 ot-tobre 1996 in re L. e B.D.).
4.6.
La considerazione della rendita dal punto di vista economico parzialmente come restituzione di capitale non ha ripercussioni solo sull’imposizione del creditore della rendita ma anche su quella del debitore.
Ammettere infatti che il debitore della rendita possa dedurre dal proprio reddito la totalità delle rendite versate comporterebbe una deroga al principio per cui è esclusa la detrazione dal reddi-to delle spese per l’estinzione di debiti (cfr. art. 34 lett. c LIFD; art. 33 lett. c LT 1994). Se la legge ammettesse la deducibilità di tutti i versamenti effettuati a tale titolo creerebbe di fatto un privi-legio fiscale ingiustificato a favore del debitore della rendita (Bieri, Die Besteuerung der Renten und Kapitalabfindungen, tesi, Berna 1970, p. 122 s.; Locher, op. cit., p. 184; Zuppin-ger/Böckli/Locher/Reich, Steuerharmonisierung – Probleme der Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Ge-meinden, Berna 1984, p. 88).
Per questa ragione, il legislatore federale ha introdotto, nella nuova legge federale sull’imposta federale diretta, una restrizio-ne, già presente peraltro nella legge tributaria bernese. Ha dun-que stabilito che “il debitore di rendite che ha ottenuto una con-troprestazione può dedurre le proprie prestazioni soltanto quan-do il totale delle rendite versate supera il valore della contro-prestazione” (art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD vedi anche art. 32 cpv. 1 lett. b LT 1994). Tale disposizione è stata voluta, secondo il Consiglio federale, che l’aveva introdotta nel proprio disegno di legge presentato al Parlamento nel 1983, proprio per confor-marsi “al principio secondo cui le spese riguardanti il rimborso di debiti non possono essere dedotte” (Messaggio a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, del 25 maggio 1993, in FF 1983 III p. 109).
Attenzione particolare deve essere prestata alle rendite vitalizie il cui debitore è un indipendente. Come già per il passato, in questo caso, il pagamento delle rendite può essere addebitato al conto economico solo nella misura in cui esse superano il valore della controprestazione (Rentenstammschuld). Lo stesso vale quando alla base del negozio sta la cessione di un’attività aziendale o di altri attivi aziendali, sui quali il beneficiario della rendita ha, da parte sua, pagato, al momento della cessione, l’imposta sull’utile di liquidazione o sul guadagno in capitale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 33 LIFD, p. 128).
5.2.
Un caso particolare, invece, è costituito dalla cessione di un’azienda a titolo di anticipo ereditario connessa a un contratto di rendita vitalizia. In un simile caso si può fare astrazione dall’imposizione dell’utile di liquidazione se il futuro erede continua l’attività aziendale al valore contabile attuale fiscalmente determinante. Il diritto alla rendita, in un simile caso, va visto come una specie di “partecipazione vita natural durante agli utili”, con la conseguenza che la rendita deve essere imposta al 100%, poiché il risultato aziendale va allo stesso modo creditore della rendita nella misura della rendita e al debitore della rendita . Qualora eccezionalmente il risultato aziendale non bastasse a pagare la rendita, la differenza dovrebbe essere dedotta dagli altri redditi del debitore (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 7 ad art. 33 LIFD, p. 128 s.).
5.3.
Diverso invece il caso della cessione di un'azienda a titolo oneroso, ove oggetto della vendita è un'azienda con attivi e passivi secondo l'art. 181 CO. La pretesa del pagamento del prezzo di vendita, cioè del corrispettivo del valore effettivo della contrattazione da parte del precedente titolare dell'azienda, diventa oggetto del contratto di rendita vitalizia tra venditore e compratore secondo l'art. 516 CO e dà luogo per il venditore a un utile di liquidazione imponibile pari alla differenza tra il valore capitalizzato della rendita e il valore contabile fiscalmente determinante (Känzig, Wehrsteuer, Vol. I, Basilea 1982, p. 422; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 204). In simili casi il pagamento della rendita è considerato per il debitore, dal profilo economico, come estinzione del debito e non come spesa (Masshardt, Wehrsteuerkommentar, Zurigo 1980, p. 157; Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, 1985, p. 178; Känzig, op. cit., p. 641).
5.4.
Riassumendo, nel caso di cessione di un’attività aziendale, la dottrina, in particolare i commentatori della LIFD, distinguono tra due ipotesi: la cessione a titolo oneroso con conseguente imposizione dell’utile di liquidazione conseguito dal venditore e la cessione a titolo di anticipo ereditario con ripresa dell’attività da parte dei nuovi titolari ai valori contabili del precedente titolare, cioè del donante e quindi senza alcuna liberazione di riserve e relativa imposizione dell’utile di liquidazione o del guadagno in capitale.
I termini dell’atto pubblico stipulato tra i genitori e i loro due figli in relazione alla cessione del garage non lascia dubbi in proposito sulla natura di anticipazione d’eredità del negozio giuridico, con il quale il padre ha trasferito ai figli la propria ditta individuale, il Garage __________ di __________, contro la costituzione di una rendita vitalizia a favore dei genitori di fr. 3'500.-- mensili, indicizzabili, risp. di fr. 2'000.-- in caso di morte di uno dei genitori. La natura sostanziale di tale negozio non muta per il fatto che il rogito, con il quale è stata costituita una rendita vitalizia secondo l'art. 516 CO, menzioni anche l'atr. 521 CO, relativo al vitalizio (obbligo di mantenimento e assistenza vita natural durante), né per il fatto che parte del capitale proprio della ditta individuale sia stata trasferita ai figli a titoli di prestito rimborsabile.
Determinante è che i figli abbiano continuato e continuino tuttora la precedente attività aziendale, che hanno ripreso dal padre al valore contabile, senza quindi dar luogo a un utile di liquidazione imponibile al donante. La contropartita, ovvero la rendita che ciascuno dei due figli si è impegnato a versare annualmente ai genitori assume quindi il carattere, come nel caso citato dai commentatori della LIFD, valenza di partecipazione all’utile, con tutte le conseguenze del caso: piena imponibilità della “rendita” ai beneficiari, computo della stessa nella determinazione dell’utile aziendale conseguito dai titolari dell’azienda.
Non può quindi essere condivisa, in simili condizioni, la tesi della autorità fiscale federale e cantonale. La rendita pagata dai ricorrenti ai genitori deve essere materialmente e fiscalmente considerata come una partecipazione agli utili dei genitori e deve essere imposta a costoro integralmente, mentre che i figli devono essere imposti sulla parte residua di utile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 settembre 1997 è riformata a’sensi dei considerandi. Gli atti sono pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi conteggi.
Ai ricorrenti è assegnata un'indennità di fr. 500.-- per ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster