AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.162
Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00162
Lugano 14 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 28 settembre 1997
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________, 3. __________ __________, __________ __________, 4. __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, nel corso del 1995, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ vendevano quattro appartamenti di un condominio di __________, del quale essi erano comproprietari;
che, con quattro decisioni del 27 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai venditori altrettante tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in via di apprezzamento, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale, neppure dopo essere stati multati;
che, con tempestivo reclamo all’autorità di tassazione, i contribuenti chiedevano di elevare le deduzioni per spese di investimento e di correggere la ripartizione millesimale di una delle quote di PPP vendute;
che, non essendo stata allegata al reclamo alcuna documentazione delle spese chieste in deduzione, l'Ufficio di tassazione invitava i reclamanti, con scritto del 16 giugno 1997, a completare il gravame entro il 4 luglio oppure a chiedere di essere convocati in udienza, avvertendoli nel contempo che l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo;
che, non avendo ricevuto alcuna risposta, l’autorità di tassazione dichiarava inammissibile il gravame, con quattro decisioni, intimate ai venditori in data 21 agosto 1997;
che, con reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, i signori __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contestano la decisione dell’autorità fiscale, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, e ripropongono la richiesta di dedurre ulteriori 40’000 franchi circa a titolo di costi di investimento;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 227 cpv. 1 LT 1994);
che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);
che, nel presente caso, le decisioni impugnate sono state notificate ai ricorrenti, rispettivamente, il 25 agosto 1997 () e il 22 agosto 1997 (, __________ __________, __________ __________), mentre il ricorso è stato consegnato alla posta solo il 30 settembre 1997, quindi dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla legge;
che il ricorso sarebbe tardivo anche se si considerasse quale data di notifica quella indicata sulle decisioni stesse (27 agosto 1997);
che, del resto, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dai ricorrenti, né sarebbe comunque immaginabile che un impedimento possa aver ostacolato tutti e quattro i ricorrenti negli stessi giorni.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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