AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.161
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00161
Lugano 8 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 29 settembre 1997
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con atto pubblico del 1° giugno 1994, l’__________. __________ __________ concedeva ai coniugi __________ e __________ __________ un diritto di compera sulla PPP n. __________ e sulla quota di 1/12 della PPP n. __________ del RFD di __________, al prezzo di fr. 520’000.–;
che, in data 30 agosto 1996, il notaio rogante inoltrava all’Ufficio dei registri di __________ l’istanza di iscrizione dell’esercizio del diritto di compera e la mutazione veniva iscritta a Registro fondiario il __________ settembre 1996;
che, con decisione del 27 agosto 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al venditore la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr. 96’954.– e l’imposta dovuta in fr. 9’695.40;
che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, l’__________. __________ __________ chiede che l’utile immobiliare sia assoggettato all’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) e non alla nuova imposta sugli utili immobiliari, in vigore solo dal 1995, per il fatto che egli ha concesso il diritto di compera ai coniugi __________ già nel 1994, quindi sotto l’imperio della legge abrogata;
che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
che, per l’articolo 216 cpv. 2 LT, contro la notifica di tassazione degli utili immobiliari è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231;
che il reclamo può pertanto essere interposto entro trenta giorni dalla notifica, con uno scritto indirizzato all’Ufficio di tassazione, nel quale il contribuente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, allegando o designando esattamente i documenti probatori (art. 206 cpv. 1 e cpv. 2 LT);
che, entro trenta giorni dalla notifica della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, il contribuente può interporre ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, rispettando le stesse prescrizioni che si applicano in materia di reclamo (art. 227 cpv. 1 LT);
che la decisione impugnata, nella fattispecie, non è una decisione su reclamo, bensì la notifica della tassazione, contro la quale è dato il rimedio del reclamo secondo il combinato disposto degli articoli 216 cpv. 2 e 206 cpv. 1 LT;
che il ricorso alla Camera di diritto tributario non è pertanto ricevibile, ma deve essere trasmesso all’autorità di tassazione, perché sia trattato come reclamo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Lo scritto del 29 settembre 1997 è trasmesso all'Ufficio di tassazione di __________ -__________, perché sia trattato come reclamo.
La tassa di giustizia e le spese processuali, per complessivi fr. 120.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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