AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.160
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00160
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 30 settembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 9 giugno 1997, l’Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati quelli provenienti dai fondi d’investimento, così calcolati:
Fondo d’investimento
reddito 1995
reddito 1996
__________ __________ __________ Bond
4’071.60
4’245.80
__________ __________ Fund __________ -__________ -
3’044.36
3’047.––
L’Ufficio di tassazione accoglieva solo in parte il gravame, riducendo il reddito delle quote del __________ __________ __________ Bond a fr. 3’536.– nel 1995 e fr. 3’346.– nel 1996. La motivazione era la seguente:
«In sede di denuncia dei redditi il contribuente ha omesso di dichiarare le entrate relative agli investimenti __________ __________ __________ Bond -__________ - (1995 fr. 3’536.– / 1996 fr. 3’346.–), rispettivamente , __________ __________ Fund __________ - - (1995 fr. 3’044.– / 1996 fr. 3’047.–). Ribadita la liceità dell’imposizione di detti proventi, il reddito da titoli e capitali viene stabilito in fr. 24’911.– di media annua».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ ribadiscono le contestazioni già contenute nel reclamo interposto all’autorità di tassazione. Chiedono quindi che l’incremento di valore delle quote dei fondi di investimento non venga assoggettato all’imposta sul reddito, trattandosi solo di un valore contabile. Argomentano, inoltre, che le stesse quote erano già state dichiarate nel periodo fiscale precedente, senza che il loro reddito fosse tassato.
4.1.
La decisione impugnata afferma laconicamente di «ribadire la liceità dell’imposizione» dei redditi provenienti dai fondi d’investimento dei quali i contribuenti hanno acquistato le quote. Il problema dell’imposizione degli utili non distribuiti dei fondi di investimento orientati alla crescita (“fondi di crescita”) è già stato affrontato peraltro da questa Camera (CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re G.R., in RDAT I-1996 n. 15t).
4.2.
I fondi di crescita (“Wertzuwachsfonds”) differiscono dai fondi di distribuzione (“Ausschüttungsfonds”) per il fatto che i relativi regolamenti prevedono che i redditi conseguiti non siano distribuiti ai partecipanti ma vengano immediatamente reinvestiti. In tal modo cresce il valore dei certificati di partecipazione. È solo in tempi recenti che, diffondendosi la costituzione da parte delle banche di simili forme di fondi di investimento, si è posto il problema delle modalità di imposizione dei redditi conseguiti dalla direzione del fondo. Alla richiesta di informazioni indirizzata da un importante istituto di credito nel 1986, l’AFC rispondeva che, non essendovi realizzazione, tali redditi non sono imponibili fintantoché il titolare ne rimanga proprietario. Tale decisione fu criticata dalle amministrazioni fiscali di diversi cantoni, che ritenevano che i redditi non distribuiti vengono fiscalmente realizzati dall’investitore al momento in cui vengono bonificati nel conteggio annuale del fondo di investimento (Stebler, Die Besteuerung der Erträge aus Anlagefonds, insbesondere aus Wertzuwachsfonds, in ASA 59 p. 283).
In seguito alle critiche, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fu indotta a riesaminare la questione ed emise la Circolare n. 2 del 23 novembre 1989, concernente l’imposizione «degli utili non distribuiti dei fondi di investimento orientati alla crescita (fondi di crescita)». In essa, l’autorità fiscale federale conclude che l’investitore acquista una pretesa giuridica precisa in base alla legge federale sui fondi di investimento e che pertanto vi è realizzazione ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Per l’art. 20 LFI, infatti, con il suo versamento il partecipante acquisisce verso la direzione del fondo il credito corrispondente alla quota sul patrimonio e sull’utile del fondo. Non avendo peraltro il fondo come tale personalità giuridica, i redditi sono attribuibili giuridicamente all’investitore nel momento in cui la direzione del fondo li realizza (Stebler, op. cit., p. 284). I redditi non distribuiti sono peraltro attribuibili all’investitore anche economicamente, in virtù della “soluzione fiduciaria” sostenuta dalla dottrina dominante (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 342 s., ma anche Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la legge sui fondi d’investimento, del 23 novembre 1965, in FF 1965, vol. III; p. 295).
4.3.
La Circolare n. 2 del 23 novembre 1989 non è applicata da tutti i cantoni ai fini dell’imposta cantonale sul reddito, per il fatto che pone seri interrogativi in relazione all’attuazione pratica, mancando in particolare la garanzia costituita dal prelievo dell’imposta preventiva, che neppure sarebbe possibile in relazione a redditi non distribuiti (cfr. per esempio Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 254).
4.4.
La Circolare in questione non si pronuncia sulla questione se i redditi non distribuiti provenienti da fondi di crescita di diritto estero siano imponibili agli investitori svizzeri (Stebler, op. cit., p. 288). In dottrina non si è mancato di sottolineare le difficoltà cui si andrebbe incontro, in caso di risposta affermativa, dovendosi di volta in volta verificare se il fondo in questione da un lato procede o meno alla tesaurizzazione e dall’altro presenta o meno una personalità giuridica propria (Fuglister, Eidgenössische Steuerverwaltung und Schweizerische Bankiervereinigung: Fruchtbares Spannungsfeld, in ASA 59 p. 111).
__________ __________, collaboratore scientifico della Divisione principale dell’imposta federale diretta dell’AFC, nel suo già citato articolo pubblicato nel novembre 1990 (Stebler, op. cit., p. 288), sostiene che l’AFC ha successivamente dato una risposta al quesito riguardante l’imponibilità dei redditi provenienti dai fondi esteri. Sarebbero pertanto imponibili agli investitori svizzeri i redditi non distribuiti, qualora i fondi di investimento stranieri corrispondano nella loro organizzazione ai fondi del diritto svizzero. In particolare, essi non dovrebbero avere personalità giuridica propria; in caso contrario, i redditi non distribuiti non sarebbero imponibili. L’investitore dovrebbe, in quest’ultimo caso, essere trattato come l’azionista di una società che tesaurizza i propri utili. __________ propone quindi un paio di esempi di fondi di investimento i cui redditi sfuggirebbero all’imposizione presso gli investitori svizzeri: le SICAV (Sociétés d’investissement à capital variable) del diritto francese e i Ro-fonds __________.
4.5.
A partire dal periodo fiscale 1995/96, ai fini dell’imposta federale diretta sono imponibili anche i redditi dei fondi lussemburghesi SICAV e per le quote di analoghi fondi d’investimento stranieri (Circolare n. 10 del 6 maggio 1994 dell’AFC; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 87 s.). Nella categoria delle SICAV rientrano società che presentano la forma di una società per azioni del diritto lussemburghese, ed in base all’art. 25 della Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif sottostanno anche alle disposizioni generali sulle società per azioni, nella misura in cui la legge sui fondi d’investimento non preveda qualcosa di diverso.
Tale soluzione è criticata in dottrina da chi ritiene che, essendo le SICAV persone giuridiche straniere, assimilabili, in virtù dell’art. 49 cpv. 3 legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), alle società anonime del diritto svizzero piuttosto che ai fondi di investimento, i loro utili tesaurizzati dovrebbero essere imponibili all’azionista, mediante l’imposta sul reddito o sull’utile, solo al momento della distribuzione (Hess, SICAV-Thesaurierungsfonds: Kritische Würdigung einer Praxisänderung der Eidgenössischen Steuerverwaltung, in RF 49/1994, p. 234 ss., in particolare p. 246; Hess/Sigg, Besteuerung der Anlagefonds und deren Anteilsinhaber in der Schweiz – Eine Darstellung der wesentlichen steuerrechtlichen Probleme, in ST 1997 pp. 83-98, in particolare p. 92).
4.6.
Ora, nella fattispecie, è indubbio che debba essere assoggettata all’imposta sul reddito la quota di utile tesaurizzato che si riferisce al __________ __________ __________ Bond, che è un fondo di investimento di diritto svizzero.
Quanto invece al __________ __________ Fund __________ -__________ -, si tratta di un fondo di tesaurizzazione di diritto lussemburghese, che deve però essere assimilato ai fondi di diritto svizzero. Esso infatti non è strutturato in forma corporativa, come le SICAV o le SICAF pure note al diritto lussemburghese, bensì in forma contrattuale: è diretto dalla __________ __________ __________ Fund __________ __________ __________ di Lussemburgo ed è gestito dalla __________ __________ __________ __________ di ; banca depositaria è la __________ __________ () __________ di __________.
Un fondo di investimento di diritto estero costituito su basi contrattuali non è infatti obbligato a pagare imposte in Svizzera, non essendo soggetto giuridico e non potendo stabilire con la Svizzera un’appartenenza né personale né economica; in ciò differisce appunto dal fondo estero costituito in forma di società, il quale deve invece essere assimilato alle persone giuridiche svizzere con cui ha maggiore affinità (art. 49 cpv. 3 LIFD) e deve pertanto essere trattato fiscalmente come una società anonima se ha una succursale o degli immobili in Svizzera (Hess/Sigg, op. cit., p. 88). Quanto all’imposizione dei redditi di tali fondi d’investimento, non vi è alcuna differenza con i fondi di diritto svizzero: per il fatto che l’imposizione del titolare di quote dipende dalla sua appartenenza personale alla sovranità fiscale di cui si tratta, non vi è ragione di distinguere se egli detiene partecipazioni ad un fondo di diritto svizzero o ad uno di diritto estero. Nel caso di un fondo di capitalizzazione, che cioè non distribuisce il reddito, si può quindi applicare la “soluzione fiduciaria” che vale per i fondi svizzeri (Hess/Sigg, op. cit., p. 90).
Ne consegue che anche gli utili non distribuiti che provengono dalla titolarità delle partecipazioni al __________ __________ Fund __________ sono imponibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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