AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.153
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00153
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 settembre 1997
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 22 agosto 1997 la __________ __________, accusava ricevuta della multa inflitta a __________ __________ e ad altre due indivisioni, chiedendo la sospensione della multa e una nuova proroga fino al 30 settembre 1997 per la presentazione della dichiarazione, accampando assenze per vacanze.
L’UT considerava il suddetto scritto della __________ __________ alla stregua di un reclamo e, con decisione del 1° settembre 1997, lo respingeva, argomentando che l’assenza per vacanze non costituisce motivo di revisione del termine, in quanto prevedibile.
Il suddetto scritto veniva trasmesso per competenza a questa Camera, con l’accordo del contribuente.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Pedroli, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
3.2.
Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
3.3.
Nella commisurazione della sanzione, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva. Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato (cfr. CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).
La circolare dell’autorità fiscale cantonale parte sostanzialmente dalla presunzione secondo cui la capacità contributiva di precedenti bienni di tassazione non si scosti in misura apprezzabile da quella del biennio successivo. Se essa viene a cadere, poiché la capacità contributiva del soggetto fiscale è radicalmente mutata, ad es. a seguito di un dissesto finanziario, si terrà conto dei riflessi che la nuova situazione può gettare sul versante soggettivo della negligenza (CDT n. 259 del 4 ottobre 1991 in re R.L.; CDT n. 78/94 del 25 maggio 1994 in re R.S.).
Già questo fatto rende estremamente fragile la presunzione secondo cui la capacità contributiva attuale del soggetto fiscale corrisponda a quella dell’ultima tassazione cresciuta in giudicato, che risale addirittura al quart’ultimo periodo. Se poi si considera che __________ svolge la professione di architetto e che il mercato immobiliare è stato colpito da una dura recessione, è arduo sostenere, senza ulteriore verifica, che i redditi degli anni di computo 1987-88 (validi per il periodo fiscale 1989-90) possano essere presunti sostanzialmente identici a quelli degli anni di computo 1995-96 (periodo fiscale 1997-98).
Le tassazioni notificate al contribuente posteriormente alla multa disciplinare per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale 1997-98 non fanno che confermare l’inattendibilità del riferimento alla tassazione IC/IFD 1989-90. Se in quel periodo fiscale il reddito imponibile del ricorrente era di fr. 207'465.--, nel periodo successivo esso era sceso a zero, per poi risalire a fr. 61'425.-- nel periodo fiscale 1993-94. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96, tuttora in attesa di tassazione da parte dell'UT, il contribuente dichiara un reddito di poco inferiore a fr. 90'000.--.
In simili condizioni, le argomentazioni ricorsuali, che non mettono in discussione il principio della sanzione disciplinare, ma unicamente la sua quantificazione, meritano parziale tutela. Tenuto conto del carattere sicuramente prudenziale della dichiarazione fiscale 1995-96, non ancora stata fatta oggetto di tassazione, si giustifica di commisurare la multa su una capacità contributiva di ca. fr. 100'000.--, per un’imposta cantonale dovuta di ca. fr. 11'000.--.
La multa che ne risulta, secondo la circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione cantonale delle contribuzioni, è quindi di soli fr. 300.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 1° settembre 1997 è riformata nel senso che l’importo della multa disciplinare inflitta a __________ __________ è ridotto da fr. 600.-- a fr. 300.--.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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