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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.151
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00151
Lugano 8 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 settembre 1997
in materia di: IC 93/94 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A partire dal 1° settembre 1993 il salario di __________ __________ passava da fr. 5'158.-- di media annua a fr. 26'052.--.
Il 16 giugno 1997 l'UT notificava pertanto ai coniugi __________ una tassazione intermedia, sia in materia di IC che di IFD, per inizio dell'attività. A seguito del reclamo presentato dai contribuenti, l'UT di __________, con decisione del 18 agosto 1997, precisava che il motivo della tassazione intermedia non era, come erroneamente indicato nella notifica di tassazione, l'inizio d'attività della moglie, bensì l'aumento del reddito in misura superiore al 50%. Per questo motivo confermava la tassazione intermedia in materia di IC, annullando invece la tassazione intermedia in materia di IFD, poiché la legge federale non prevede tale motivo di tassazione intermedia.
Rileva inoltre che il conteggio ricevuto il 28 febbraio 1994 era designato come definitivo e quindi non più soggetto a modificazione.
Va inoltre rilevato che la modifica del reddito d'attività lucrativa dipendente deve essere, secondo la norma di legge, durevole. Secondo giurisprudenza e dottrina la modificazione è considerata durevole quando dura almeno due anni (cfr. per tutte CDT n. ..__________ del 4 novembre 1996 in re M. G.).
Questa Camera ha inoltre precisato che, al di là dell’apparentemente chiara lettera della norma, in caso di aumento del reddito la tassazione intermedia è data solo in caso di raddoppio. Infatti, in caso di applicazione letterale della norma, la tassazione per aumento del reddito del 50% nel caso di una persona che lavora a metà tempo dovrebbe essere effettuata già in caso di passaggio ad un orario di lavoro con corrispondente reddito del 75% (cfr. CDT n. 360 del 31 dicembre 1992 in re L.R.; inoltre Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Repertorio 1991, pp. 214 ss.; si veda pure Basellandschaftilche Steuerpraxis, III, 1977, p. 237)
È del tutto pacifico, per quanto precede, che il motivo di tassazione intermedia per aumento o diminuzione del reddito, previsto dalla Legge tributaria del 1976 applicabile fino al termine del periodo fiscale 1993-94, deve realizzarsi nella persona del contribuente direttamente toccato. Esso non concerne quindi l’insieme dei redditi del lavoro della coppia né tanto meno l’insieme dei loro redditi, indipendentemente dalla loro natura.
L’aumento rilevato dall’UT perdurava ancora alla fine del 1996. Risulta quindi adempiuta anche la condizione temporale della durevolezza della modificazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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