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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.150
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00150
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 5 settembre 1997
in materia di: riparto intercomunale
presentato da:
Comune di __________, __________ __________, rappr. da: Municipio di __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 30 gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alle parti (contribuente e Comuni interessati al riparto) la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava l’imposta dovuta dal __________. __________ __________ e dalla moglie __________ e ripartiva i fattori imponibili fra i Comuni, ai fini del prelievo dell’imposta comunale;
che, a quest’ultimo proposito, al Comune di domicilio (__________) era attribuita una quota dell’imposta cantonale sul reddito pari a fr. 44’557.20, al Comune di __________ una quota di fr. 9’720.35 ed a __________ una quota di fr. 1’974.45;
che, non essendo stata contestata da nessuna delle parti, la suddetta decisione passava in giudicato;
che, in data 21 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione notificava alle parti un nuovo riparto intercomunale dell’imposta, in cui attribuiva al Comune di __________ una quota dell’imposta sul reddito pari a fr. 24’930.90 ed al Comune di __________ una quota di fr. 29’346.65, con la seguente motivazione: «annulla e sostituisce il precedente riparto»;
che, con ulteriore decisione del 26 maggio 1997, l’autorità fiscale notificava alle parti una tassazione intermedia per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1994, in seguito alla cessazione dell’attività lucrativa della moglie;
che, ricevuto il nuovo riparto del 21 aprile 1997, il Comune di __________ ne chiedeva l’annullamento, con tempestivo reclamo all’autorità di tassazione, richiamandosi alla sopravvenuta res judicata della tassazione e del relativo riparto del 30 gennaio 1995;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 29 luglio 1997, così motivata:
«- la nuova notifica è avvenuta per correggere un errore di calcolo (art. 235 LT) intervenuto al momento della stesura del riparto del 30.1.95;
«- la motivazione è la seguente: il comune di situazione dello studio medico non poteva infatti sapere che il reddito professionale non era stato diviso fra il luogo di situazione dello studio e il luogo di domicilio del contribuente, errore rilevato dall'Ufficio circondariale di tassazione al momento della stesura della tassazione intermedia 1993/94 notificata il 26.5.97»;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il Comune di __________ postula l’annullamento della decisione di riparto del 29 luglio 1997 e la conferma del riparto del 30 gennaio 1995, passato in giudicato;
che l'imposta sul reddito d'attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e sulla sostanza mobiliare investita è dovuta in ogni comune in cui si trova uno stabilimento d'impresa (art. 251 cpv. 1 LT 1976), ma al comune di domicilio spetta tuttavia il 50% degli elementi imponibili (cfr. art. 251 cpv. 2 LT 1976);
che, in altre parole, per le persone fisiche che svolgono un'attività indipendente in uno o più comuni diversi da quello di domicilio, il 50% del reddito d'attività e della sostanza mobiliare investita in aziende individuali o società di persone sono assegnati al comune di domicilio, mentre il restante 50% è ripartito fra i comuni in cui il contribuente possiede installazioni stabili e permanenti, mediante le quali svolge una parte importante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo dell'attività (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 191);
che contro il riparto il contribuente e i Comuni interessati possono inoltrare reclamo all' Autorità di tassazione entro trenta giorni dall'intimazione (art. 256 cpv. 1 LT 1976, ora art. 286 cpv. 1 LT 1994) e contro la decisione su reclamo gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni dalla decisione impugnata (art. 257 cpv. 1 LT 1976, ora art. 287 cpv. 1 LT 1994);
che, in contrasto con quanto dispone la legge, nel riparto allegato alla notifica della tassazione del 30 gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione ha attribuito l’intero reddito aziendale al Comune di __________, invece di ripartirlo con il Comune di __________, ove ha sede lo studio __________ del __________. __________;
che, tuttavia, il Comune di __________, cui tale decisione era stata notificata, non ha interposto reclamo, lasciando che passasse in giudicato;
che, per rimediare a tale errore, l’autorità ha invocato l’art. 235 LT 1994, che permette di rettificare «gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato..., su richiesta o d’ufficio» entro cinque anni dalla notifica;
che, per la giurisprudenza, vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (cfr. Sammlung BGE n. 632 del 24 giugno 1985);
che deve cioè trattarsi di un errore che sorge in fase di stesura e non nella formazione della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale) e che è pertanto anche agevolmente riconoscibile (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, p. 722);
che è di immediata evidenza che, nella fattispecie, non si è in presenza di alcun errore di calcolo e nemmeno di scrittura, bensì di un vero e proprio problema di allestimento del riparto, ove non è d’altronde possibile stabilire se lo stesso sia stato originato da una mancata rivendicazione del comune di __________ oppure da un errore di applicazione della legge da parte dell’autorità di tassazione;
che, di conseguenza, si tratta chiaramente di una censura che il comune avrebbe dovuto sollevare con un reclamo tempestivo all’autorità fiscale;
che non è neppure condivisibile la considerazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui «il comune di situazione dello studio medico non poteva... sapere che il reddito professionale non era stato diviso fra il luogo di situazione dello studio e il luogo di domicilio del contribuente», data l’entità dell’importo che avrebbe dovuto essere suddiviso e che invece è stato integralmente attribuito al Comune di domicilio;
che il ricorso è pertanto accolto e la decisione impugnata deve essere annullata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 luglio 1997 e il riparto intercomunale del 21 aprile 1997 sono annullati.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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