AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1997.149
Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00149
Lugano 10 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 settembre 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1971, celibe, __________ di __________ della Confederazione a __________, è domiciliato a __________. Nella notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 l'UT ha ammesso la deduzione a titolo di spese professionali dei seguenti importi:
trasferte con il mezzo di trasporto privato: fr. 5'000.--, invece di fr. 14'400.-- richiesti dal contribuente;
fr. 6'531 per doppia economia domestica (fr. 5'200.-- per i pasti e fr. 1'332.-- per la camera) invece di fr. 3'979,50 chiesti dal contribuente (cfr. decisione su reclamo dell'11 agosto 1997).
In sede di audizione, sentite le spiegazioni del ricorrente sulle modalità di svolgimento a turni del lavoro e sul numero di rientri al domicilio, il giudice delegato, trovando l’immediato consenso dell’autorità fiscale, ha proposto di aumentare di fr. 1'500.-- la deduzione per spese di trasferta, portandola così da fr. 5'000.-- a fr. 6'500.--, mantenendo invece invariate le altre deduzioni.
Il ricorrente non ha accettato detta proposta, per cui si è reso necessario un complemento d’istruttoria, in particolare presso la Direzione delle __________.
Pronunciandosi sull’esito del complemento d’indagine, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha proposto sostanzialmente di ammettere la deduzione delle spese di trasporto per il rientro giornaliero al domicilio per l’effettivo numero di giorni lavorativi del biennio di computo e di concedere la deduzione per doppia economia domestica, dato il rientro al domicilio, limitatamente a un pasto giornaliero.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. "Wochenaufenthalter") ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
3.2
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.3.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996).
3.3.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993, modifictata il 31 maggio 1996).
3.4.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE 10 dicembre 1996).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'600.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a del 10 dicembre 1996), risp. in fr. 5'200.-- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1997-98 la deduzione massima è di fr. 2’600.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996).
3.5.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE 10 dicembre 1996). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996).
Nel caso di specie, il ricorrente, guardia di confine presso la __________ di __________ __________, dispone sul luogo di lavoro, come gli è imposto da norme regolamentari di servizio, di una camera situata in una abitazione di proprietà della Confederazione, per la quale versa un canone di locazione mensile di fr. 111.--.
Non è dato di sapere - ma la questione, per quanto si dirà in seguito, non è di rilievo per il presente giudizio - se il ricorrente sia tenuto in virtù di disposizioni di servizio a soggiornare sul luogo di lavoro o se invece, come parrebbe, possa fare rientro al proprio domicilio civile di __________.
Per l’Autorità fiscale cantonale, dal momento che il ricorrente dispone di una camera nel luogo di lavoro, egli va considerato un “Wochenaufenthalter”. Per il ricorrente invece e per l’AFC, se non vi fosse obbligo di soggiorno nel luogo di lavoro, fa stato la situazione effettiva e, meglio, la trasferta quotidiana.
Per meglio cogliere la rilevanza concreta di questa diversa impostazione è opportuno verificare le due ipotesi:
4.1.1. Rientro quotidiano al domicilio (per l’IC)
spese di trasferta
(km 100 al giorno a fr. 0,60/km; giorni lavorativi:
130 nel 1995 e 209 nel 1996; km totali: 33'900):
in media annua (fr. 20'340.-- : 2) fr. 10'170.--
(fr. 12.-- per 339 giorni, in media annua) fr. 2'034.--
altre spese professionali fr. 2'000.--
camera sul luogo di lavoro
(giugno '95 - dicembre '96 in media annua) fr. 1'055.--
Per l’IFD la deduzione complessiva ammonta a fr. 15'059.--, poiché la deduzione per altre spese professionali è di soli fr. 1'800.-- invece di fr. 2'000.--.
Va rilevato che nel suddetto calcolo si ammette, senza ulteriori accertamenti, che il ricorrente sia effettivamente rientrato ogni giorno al proprio domicilio, pur avendo a disposizione una camera nel luogo di lavoro. Diversamente, nei giorni in cui avesse pernottato nel luogo di lavoro, bisognerebbe ammettere la deduzione di un ulteriore pasto (fr. 12.--) e togliere il costo di una trasferta (fr. 60.--), per una minor deduzione di fr. 48.-- al giorno.
4.1.2. Rientro settimanale (“Wochenaufenthalter”) (per l’IC, secondo proposta di transazione).
spese di trasferta
(come da proposta di transazione) fr. 6'500.--
(due pasti al giorno) fr. 5’200.--
altre spese professionali fr. 2'000.--
camera sul luogo di lavoro fr. 1'332.--
totale fr. 15'032.--
Per l’IFD la deduzione complessiva ammonta a fr. 14'832.--, poiché la deduzione per altre spese professionali è di soli fr. 1'800.-- invece di fr. 2'000.--.
4.2.
Nel caso in esame, se si raffronta la proposta di transazione, invero formulata con eloquente generosità, con il risultato ottenuto seguendo la proposta di accoglimento del ricorso formulata dall’AFC, sostanzialmente nel solco di quanto chiesto dal ricorrente, ci si rende conto che il risultato è sostanzialmente analogo. Se poi si accertasse puntigliosamente:
se il ricorrente aveva o meno l'obbligo, impostogli dal servizio, di risiedere a __________ durante determinati periodi lavorativi,
se egli non abbia effettivamente mai fatto uso della camera che aveva a __________,
si perverrebbe a un risultato ancor meno favorevole, poiché, come si è visto, vi sarebbe una diminuzione della deduzione complessiva di fr. 48.-- per pernottamento effettivo.
In simili condizioni, senza che per ragioni di economia di giudizio si giustifichino ulteriori accertamenti, che non potrebbero comunque portare a un risultato più favorevole per il ricorrente, e lasciando altresì impregiudicata la questione di sapere se, chi disponga di una camera nel luogo di lavoro ma non ne faccia uso, sia da considerare dimorante settimanale o meno questa Camera considera di poter confermare la proposta formulata dal Presidente in sede di audizione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 agosto 1997 è riformata nel senso che la deduzione complessiva per spese professionali di dipendente viene stabilita in fr. 15'032.-- per l’IC e in fr. 14'832.-- per l’IFD.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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