AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.145
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00145
Lugano 8 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 28 agosto 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, nella dichiarazione fiscale per il periodo 1995/96, i coniugi __________ e __________ __________ indicavano i seguenti redditi del lavoro conseguiti nel biennio 1993/94: un reddito dall’attività indipendente di gestione di un’osteria, per fr. 12’000.– all’anno, e un reddito dall’agricoltura di fr. 5’500.– per il solo anno 1993;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 12 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 17’500.– in media annua, pari alla somma del reddito dell’osteria e di quello agricolo;
che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo 1996, adducendo di non avere conseguito alcun reddito agricolo nel 1994, così come dichiarato, e chiedendo altresì una riduzione del reddito proveniente dall’osteria;
che l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione dell’11 agosto 1997, nella quale riduceva il reddito aziendale a fr. 14’750.– in media annua, per tener conto della circostanza che non vi era stato più alcun reddito agricolo nel 1994;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula lo stralcio del reddito agricolo, rilevando di non essere d’accordo con l’imposizione, ai fini della tassazione 1995/96, di un reddito non più percepito dopo il 1993;
che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);
che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385);
che solo all'inizio dell'assoggettamento e nei casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), il reddito è determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994);
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
che appare pertanto ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, che, conformandosi del resto alla dichiarazione dei ricorrenti, ha commisurato il reddito proveniente dalla gestione dell’osteria in fr. 12’000.–, pari alla media annua dei redditi 1993/94, ed il reddito agricolo in fr. 2’750.–, pari alla media annua dei redditi del 1993 (fr. 5’500.–) e del 1994 (fr. 0.–);
che, del resto, la Camera di diritto tributario aveva spiegato al ricorrente i criteri di calcolo su cui si fonda la decisione impugnata, con una lettera del 17 settembre 1997, nella quale gli aveva consigliato di ritirare il ricorso;
che, con scritto del 18 settembre 1997, il ricorrente ha invece dichiarato di mantenere la contestazione, sostenendo che la regola della tassazione fondata sui redditi del biennio precedente ha validità «solo se questo reddito si continua a percepirlo, in quantità uguale o simile»;
che, nella stessa lettera alla Camera, il ricorrente osserva pure che avrebbe potuto chiedere la tassazione intermedia nel 1994, «per adattare l’imposta al reddito realmente conseguito», ma conclude di non averlo fatto in considerazione dell’esiguità dell’importo di cui si tratta;
che, come detto, la legge non permette di derogare al criterio della tassazione praenumerando a semplice discrezione dell’autorità fiscale, ammettendo per contro le sole eccezioni rappresentate dall’inizio dell’assoggettamento e dalla tassazione intermedia;
che, d’altronde, qualora il ricorrente ritenesse di aver diritto ad una tassazione intermedia, la relativa istanza dovrebbe però essere inoltrata all’Ufficio di tassazione;
che, comunque, si deve ricordare al ricorrente che il presupposto per la tassazione intermedia non è rappresentato solo dalla variazione del reddito, come lascia intendere la spiegazione contenuta nella sua lettera del 18 settembre 1997, ma si richiede pure la presenza di una delle condizioni qualitative seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte;
d) per la sola imposta cantonale sul reddito, la modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994);
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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