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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.143
Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00143
Lugano 14 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 agosto 1997
in materia di: IC 94, 95 e IFD 95
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Successivamente la __________ ha nuovamente omesso di presentare la dichiarazione fiscale sia per l’IC 1994 sia per l’IFD 1995/1. L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è stato quindi nuovamente costretto a emettere una tassazione d’ufficio, esponendo alla società il capitale di fr. 50'000.- e un utile valutato di fr. 10'000.- per l’IC 1994 e di fr. 6'500.- per l’IFD 1995/1 (cfr. notifiche di tassazione dell’11 giugno 1996). Entrambe le notifiche sono state tempestivamente impugnate con due reclami del 15 luglio 1996.
Con quattro decisioni del 24 luglio 1997 l’UT respingeva tutti e quattro i reclami pendenti, confermando le tassazioni IC 1994 e IC 1995, come pure le tassazioni IFD 1995/1 e 1995/2. Anche questa volta la contribuente non aveva dato seguito alla richiesta di produrre la documentazione necessaria.
Lamenta, nel merito, la violazione da parte dell’UTPG dei criteri relativi al potere d’apprezzamento. Produce, per conoscenza, due attestati di carenza di beni.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso, sostenendo che, di fronte alla costante negligenza della ricorrente, l’UTPG non poteva fare altro. Di medesimo avviso la Divisione cantonale delle contribuzioni.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994).
Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
4.1.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD).
Analogamente, l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 consente di reclamare contro la tassazione d'ufficio se è manifestamente inesatta.
4.2.
Con una recentissima decisione (dell’11 marzo 1996, in StE 1996 B 110 n. 6), cresciuta in giudicato, la Commissione di ricorso in materia di IFD di Zurigo, ha stabilito che la disposizione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il contribuente può impugnare la tassazione d’ufficio solo perché essa è manifestamente inesatta, rientra nel diritto materiale. La disciplina dell’onere della prova è infatti una questione di diritto sostanziale e non procedurale, a prescindere dal fatto che la relativa norma sia collocata nella parte della legge che regola la procedura.
Identica soluzione si impone in materia di imposta cantonale, data l’analogia fra l’art. 132 cpv. 3 LIFD e l’art. 206 cpv. 1 LT 1994.
5.1.
L'art. 173 cpv. 1 LT 1976 consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente. Il cpv. 2 propone poi la preclusione, già prevista dal DIFD, del diritto di reclamare, per gli elementi che non sono aumentati in misura superiore al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva.
5.2.
Quanto alle disposizioni generali sui rimedi giuridici, il reclamo deve essere motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). L'autorità fiscale non può respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver soddisfatto questa norma procedurale (CDT del 4 settembre 1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.). Scaduto infruttuoso il termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile. Irrilevante è il fatto che il contribuente abbia prodotto la documentazione o parte di essa dopo la scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione su reclamo (CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
5.3.
In una sentenza del 1993 (RDAT I-1994 p. 336, confermata poi dalla successiva RDAT I-1995 p. 348) la Camera di diritto tributario ha esteso i princìpi vigenti in materia di imposta federale diretta anche all'imposta cantonale, affermando il principio per cui il contribuente può riprendere la collaborazione anche in sede di ricorso.
Ciò impone di interpretare la comminatoria di irricevibilità che l'autorità di tassazione inserisce nella richiesta di documentazione che essa indirizza al contribuente, allorché quest'ultimo interpone un reclamo contro la tassazione d'ufficio senza peraltro indicare i mezzi di prova necessari, nel senso che la conseguenza, prospettata per il caso in cui l'invito di produrre la documentazione richiesta venga disatteso, consista non già nella vera e propria dichiarazione di irricevibilità – che precluderebbe la facoltà di ricorrere alla Camera di diritto tributario – bensì in una mera conferma della tassazione impugnata, senza ulteriori atti istruttori. In tal modo, l'autorità di ricorso potrebbe entrare nel merito di un eventuale successivo ricorso, accompagnato dalla produzione di mezzi di prova atti a dimostrare l'inesattezza della tassazione d'ufficio.
In sede di reclamo l’UT, dopo aver sentito la contribuente, le aveva nuovamente assegnato un termine per produrre i bilanci e i conti perdite e profitti necessari per l’allestimento delle tassazioni 1994 e 1995.
Scaduto ampiamente anche questo termine, con decisione del 24 luglio 1997 l’UT ha respinto tutti e quattro i reclami in mancanza di documentazione atta a consentire una diversa soluzione.
In sede di ricorso la ricorrente ha prodotto unicamente due attestati di carenza di beni del 2 luglio 1997 e la comunicazione del 28 luglio 1997 dell’URC di Lugano relativa alla messa in atto della procedura di cancellazione d’ufficio della società da parte dell’URC. Non ha tuttavia prodotto, nemmeno in questa sede, la documentazione richiesta.
Questa Camera non può quindi che far proprie le argomentazioni dell’AFC, secondo la quale, in assenza di qualsiasi indicazione sull’attività e l’andamento degli affari, l’UTPG non poteva far a meno di valutare l’imponibile e la sua valutazione non può essere definita frutto di un eccesso o di un abuso del potere d’apprezzamento in mancanza di qualsiasi dato attendibile.
D’altra parte la ricorrente non spiega per quale ragione l’UTPG avrebbe ecceduto a abusato del proprio potere d’apprezzamento. Non basta a tale riguardo trincerarsi dietro una tragica situazione societaria, senza documentarla, in particolare senza spiegare la consistenza del credito, cui si accenna nel ricorso, le aspettative che la società aveva ancora fino all’ultimo di poterlo recuperare e l’interesse dovutole. Paradossalmente, proprio l’esistenza di un simile credito, se nota, non avrebbe potuto indurle l’UTPG se non ad agire nel modo che ha adottato.
La reiterata in inescusabile negligenza della ricorrente non consente altra soluzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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