AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1997.139
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00139
Lugano 5 deicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 18 agosto 1997
in materia di: IMVI
presentato da:
__________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto
A. Con atto pubblico del 3 ottobre 1989, iscritto a RF l’indomani, i coniugi __________ e __________ __________ vendevano ai signori __________ __________ e __________ __________, che acquistavano in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno, la PPP n. __________ della part. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 550’000.–.
In data 1° febbraio 1990, l’Ufficio dei registri di __________ notificava ai venditori ed agli acquirenti la tassazione dell’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI), commisurando l’imponibile in fr. 211’055.– per ciascuna delle due quote di comproprietà. L’imposta ammontava pertanto a fr. 72’140.– per ognuno dei venditori.
In seguito a reclamo, con cui gli alienanti avevano lamentato la mancata deduzione dei costi di costruzione, l’Ufficio dei registri notificava alle parti, con decisione del 21 maggio 1992, una decisione su reclamo, in cui riduceva l’imponibile a fr. 109’555.– e l’imposta a carico di ogni comproprietario a fr. 35’600.–. L’imponibile veniva poi ulteriormente ridotto a fr. 58’805.– e l’imposta a fr. 18’318.– con decisione su ricorso della Divisione delle contribuzioni, notificata ad alienanti ed acquirenti il 27 giugno 1994.
Non impugnata, quest’ultima decisione passava in giudicato.
B. In data 3 aprile 1995, l’Ufficio dei registri, conclusesi le procedure esecutive avviate nei confronti degli alienanti con il rilascio di due attestati di carenza di beni, chiedeva al signor __________ il pagamento di fr. 18’318.– quale responsabile solidale. Il 21 luglio 1995, l’Ufficio esecuzioni di __________ __________ gli notificava un precetto esecutivo, su domanda di esecuzione dell’Ufficio dei registri. Contro il precetto, il debitore solidale interponeva opposizione, inducendo il Canton Ticino a inoltrare presso il __________ di __________ __________ un’istanza di rigetto dell’opposizione.
Con decisione del 19 marzo 1996, il Tribunale circondariale respingeva l’istanza, argomentando che il titolo esecutivo allegato, cioè la decisione su reclamo del 21 maggio 1992, non era firmato. Un ricorso contro questa sentenza veniva respinto dal __________ di __________ __________, con decisione del 1° luglio 1996.
C. Con una nuova domanda di esecuzione, l’Ufficio dei registri faceva allora intimare al debitore un nuovo precetto esecutivo, questa volta chiedendo però il versamento dell’intero debito d’imposta, cioè di fr. 36’636.–, essendo subentrato nel frattempo il fallimento dell’altro debitore solidale.
In seguito alla nuova opposizione dell’escusso, l’autorità fiscale ticinese si vedeva costretta ad inoltrare ancora un’istanza di rigetto al Tribunale circondariale di __________ __________. E di nuovo quest’ultimo respingeva l’istanza, con decisione del 23 ottobre 1996, adducendo stavolta la mancata comprova dell’avvenuta intimazione della decisione amministrativa all’escusso.
Un ricorso dell’Ufficio dei registri al Tribunale Cantonale di __________ __________ veniva respinto con sentenza del 5 marzo 1997. L’autorità fiscale interponeva allora ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il quale negava però che la decisione impugnata fosse arbitraria e respingeva perciò il ricorso con sentenza del 12 maggio 1997.
D. Il 15 luglio 1997, la Divisione delle contribuzioni notificava al signor __________ __________ una nuova decisione su reclamo, riprendendo il contenuto della propria precedente decisione del 27 giugno 1994. Alla decisione allegava la perizia, con cui erano stati stimati i costi di costruzione ammessi in detrazione, ed il conteggio dell’imposta dovuta.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l’annullamento della suddetta decisione su reclamo e l’accertamento della nullità delle tassazioni dell’imposta sul maggior valore.
Egli solleva, in primo luogo, l’eccezione della cosa giudicata, sostenendo l’arbitrarietà di una nuova decisione sulla stessa fattispecie che è già stata oggetto di una precedente. Invoca, quindi, il termine di perenzione annuale, di cui all’art. 30 cpv. 2 LIMVI, osservando che lo stesso era ampiamente decorso nel momento in cui l’autorità fiscale gli ha chiesto il pagamento dell’imposta quale debitore solidale. In seguito, il ricorrente sostiene che la responsabilità solidale prevista dall’art. 4 cpv. 5 LIMVI è incostituzionale, per il fatto che dalla procedura di tassazione sarebbe totalmente escluso il debitore solidale. Attira pure l’attenzione sul fatto che, nella stipulazione del contratto di compravendita, il notaio non lo ha informato dell’esistenza della responsabilità solidale, nel quale caso egli avrebbe preteso una garanzia.
Infine, il ricorrente lamenta una privazione illegale dei rimedi giuridici, essendogli stata notificata solo una decisione impugnabile alla Camera di diritto tributario, in contrasto con la sequela di rimedi prevista dall’art. 19 LIMVI.
In via subordinata, chiede, dapprima, che sia applicato il nuovo diritto introdotto con l’abrogazione della LIMVI e che sia pertanto annullata la procedura che ha per oggetto la responsabilità solidale, ora non più prevista. In secondo luogo, invoca una riduzione della responsabilità solidale alla sola quota di un mezzo.
Nelle sue osservazioni dell’8 ottobre 1997, la Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso. Delle sue argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.
Considerando
in diritto
Deve anzitutto essere respinta l’eccezione di cosa giudicata, sollevata dal ricorrente, con riferimento alle decisioni del 15 luglio 1997, che avrebbero per oggetto la stessa fattispecie cui già si riferiva la decisione su ricorso del 27 giugno 1994.
Il ricorrente sembra infatti dimenticare in contrasto con i più elementari principi della buona fede processuale che sono state le eccezioni da lui stesso sollevate nel corso della procedura di esecuzione a determinare la necessità, per l’autorità fiscale, di procedere ad una nuova notifica della decisione, sanando i presenti vizi che avevano inficiato la precedente procedura amministrativa.
L’esecuzione di prestazioni pecuniarie fondate sul diritto pubblico avviene infatti, secondo l’art. 43 LEF, mediante la procedura in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno. Rispetto ad ogni altro creditore, lo Stato ha peraltro il privilegio di potersi fondare su titoli esecutivi diversi dalle sentenze passate in giudicato, cioè sulle decisioni amministrative (art. 80 cpv. 2 LEF). Il giudice può tuttavia negare il rigetto all’opposizione interposta dal debitore, qualora la decisione di cui si chiede l’esecuzione sia nulla. In tal caso, l’autorità amministrativa deve sostituirla con una nuova decisione valida (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, Basilea/Francoforte 1993, n. 1600).
Ora, è evidente che il ricorrente non può invocare la res judicata di una decisione di cui egli stesso ha censurato la nullità dinanzi all’autorità esecutiva.
Si tenga presente, inoltre, che un debitore che ha ottenuto dal giudice la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata dal creditore non può neppure sollevare l’eccezione di cosa giudicata in seguito all’avvio di una nuova procedura esecutiva; secondo il Tribunale federale la res judicata materiale di una sentenza in materia di rigetto dell’opposizione produce effetti limitati all’esecuzione di cui si tratta (DTF 100 III 48; Eiholzer, Steuern und definitive Rechtsöffnung, in: Richter und Verfahrensrecht – 150 Jahre Obergericht Luzern Festgabe, ZBJV 127bis, Berna 1991, p. 87).
Il ricorrente invoca, quindi, il termine di perenzione annuale, di cui all’art. 30 cpv. 2 LIMVI, osservando che lo stesso era ampiamente decorso nel momento in cui l’autorità fiscale gli ha chiesto il pagamento dell’imposta quale debitore solidale.
La Divisione delle contribuzioni, per contro, nelle sue osservazioni, si richiama ad una sentenza di questa Camera (CDT n. 60 del 25 marzo 1993 in re J.-M.P.), in cui è stato affermato il principio per cui, per salvaguardare il diritto all’imposizione, basta la notifica della tassazione al venditore, dal momento che il vincolo di solidarietà nasce all’atto stesso del negozio.
2.1.
In virtù dell’art. 4 cpv. 5 LIMVI, «alienante e acquirente sono sempre obbligati solidalmente verso lo Stato, al quale non possono essere opposti i rapporti di ripartizione interna, né di carattere legale, né di natura convenzionale».
2.2
La questione dei diritti spettanti al responsabile solidale è stata esaminata in diverse sentenze della Camera di diritto tributario ma anche del Tribunale federale.
2.2.1.
Il Tribunale federale, in particolare, con sentenza dell'11 aprile 1986, ha esaminato preliminarmente la questione della ricevibilità di un ricorso interposto dall’acquirente di un immobile, il quale era insorto contro lo scritto con cui l'Ufficio dei registri lo aveva invitato a pagare l'imposta quale debitore in via solidale, essendosi conclusa infruttuosamente la procedura esecutiva nei confronti dell'alienante. Ebbene, il Tribunale federale ha considerato che, da una parte, il ricorrente aveva a suo tempo ricevuto la notifica della tassazione e non l'aveva contestata, sicché la stessa era cresciuta in giudicato, ma che, dall'altra parte, il ricorrente aveva saputo definitivamente del proprio obbligo di pagare solo al momento in cui l'alienante era stato dichiarato insolvibile, di modo che – in virtù di una precedente sentenza che aveva affermato potersi proporre ricorso di diritto pubblico contro una decisione di ultima istanza solo quando il contribuente conosce non solo i fattori imponibili ma anche l'importo dovuto (DTF 108 Ia 286) – sarebbe anche stato possibile concludere per la ricevibilità del gravame. Il Tribunale federale ha, peraltro, lasciato aperta la questione, in quel caso, poiché il ricorso doveva comunque essere respinto nel merito.
2.2.2.
Queste considerazioni dell'Alta Corte sono state riprese in una successiva sentenza di questa Camera (CDT 358/1991 cit.), in cui ci si pronunciava su di una fattispecie in cui l'acquirente aveva impugnato la decisione del Dipartimento di giustizia, precedentemente adìto non dallo stesso acquirente, bensì dall'alienante, che era stato poi travolto dal proprio fallimento. La Camera aveva dichiarato ricevibile un ricorso presentato il 17 maggio 1991 contro una decisione del 12 febbraio, argomentando che, poiché, in caso di reclamo e di ricorso al Dipartimento da parte del venditore, l'acquirente «non viene considerato parte del procedimento e quindi non gli vengono notificati gli atti, in particolare le decisioni su reclamo e su ricorso», allora bisogna consentire al compratore di valersi dei rimedi giuridici previsti dalla legge, facendo decorrere i termini dal momento in cui egli ha conoscenza delle decisioni che intende contestare. A titolo abbondanziale, la Camera di diritto tributario ha inoltre rilevato che, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale poc'anzi menzionata, «il ricorso del contribuente contro la decisione che stabilisce il suo obbligo di pagare l'imposta quale debitore solidale sarebbe comunque per principio ricevibile in ordine, a condizione naturalmente di venire inoltrato tempestivamente» (cfr. CDT 358/1991 cit., p. 10).
2.2.3.
Il diritto dell’acquirente di reclamare al momento della richiesta di pagare quale responsabile solidale del debito fiscale, anche se il venditore ha omesso per negligenza di far valere le spese di miglioria, è stato infine riconosciuto in modo chiaro in due decisioni del 1993 (CDT n. 76 del 3 maggio 1993 in re R.F.; CDT n. 76B del 3 maggio 1993 in re W.-A.).
In queste sentenze è stato dato particolare risalto alla circostanza che è molto difficile per chi acquista una casa conoscere la distinta delle spese sostenute dal venditore ed è quindi ingiustificato pretendere che il compratore impugni l'atto con cui l’Ufficio dei registri stabilisce l'imponibile, tanto più che di regola l'acquirente non è in possesso e nemmeno è in grado di procurarsi la documentazione delle spese di costruzione o di miglioria, che sono state effettuate dal venditore.
Infatti, è proprio ed esclusivamente al venditore che l'Ufficio dei registri si rivolge per ottenere la distinta delle spese di miglioria effettuate in relazione ad un certo fondo. Se, quindi, il compratore viene escluso dal procedimento di accertamento dell'imponibile, non si vede in qual modo si possa poi ritenere che la decisione che ne consegue cresca in giudicato anche nei suoi confronti.
La Camera ha allora ricordato che una procedura di tassazione deve essere eseguita nei confronti di ogni contribuente chiamato al pagamento dell’imposta, poiché una decisione fiscale produce effetti solo inter partes. Il fisco non può quindi invocare una tassazione effettuata nei confronti di un altro debitore d’imposta, ma deve concedere ad ogni debitore tutti i diritti che spettano alla parte debitrice (CDT n. 76 e 76B citate, con riferimento a Bregger, Die Solidarität im Steuerrecht, Berna 1948, p. 27).
Vero è che la tassazione viene notificata, come si è visto, anche all'acquirente. Tale notifica, vista la peculiarità dell'imposta ticinese sul maggior valore immobiliare, persegue nondimeno primariamente una finalità diversa da quella di consentire all'acquirente di contestare l'imposta dovuta dall'alienante, vale a dire quella di permettergli di contestare eventualmente l'imposta da lui dovuta nel caso in cui l'Ufficio accerti, secondo l'art. 7 cpv. 2 LIMVI, un valore della contrattazione superiore a quello indicato nell'atto.
2.3.
Quanto alla natura giuridica della c.d. responsabilità solidale istituita dall’art. 4 cpv. 5 LIMVI, la stessa è stata definita dalla sentenza citata nelle osservazioni della Divisione delle contribuzioni (CDT n. 60 del 25 marzo 1993 in re J.-M.P.).
La Camera di diritto tributario ha ritenuto trattarsi di una vera e propria solidarietà fiscale (Steuersolidarität) e non soltanto una responsabilità per il pagamento del debito fiscale di un terzo (steuerliche Mithaftung).
2.3.1.
Si ha la prima qualora più soggetti fiscali partecipino allo stesso modo al rapporto di diritto fiscale. La solidarietà fiscale non comporta soltanto la responsabilità per il pagamento del debito, ma anche la qualità di parte con quanto ne consegue soprattutto sul piano procedurale (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, § 5.3, p. 50 s.; Bregger, Die Solidarität im Steuerrecht, tesi, Berna 1948, p. 7). Determinante in questi casi è non tanto l'aspetto soggettivo legato alla persona del contribuente, alla sua capacità contributiva e alla sua appartenenza fiscale, quanto piuttosto l'esistenza di un determinato oggetto imponibile (Bregger, op. cit., p. 37). Non è necessario che tutte le persone solidalmente imponibili denotino una situazione identica; basta che esse realizzino congiuntamente una fattispecie costituita da un oggetto fiscale indivisibile (Bregger, op. cit., p. 45). In simili casi la solidarietà fiscale può essere evinta, al di là della terminologia non sempre precisa del legislatore, da determinate circostanze, segnatamente dalla partecipazione alla procedura di tassazione (Bregger, op. cit., p. 45) o dalla corresponsabilità in caso di sottrazione (Bregger, op. cit., p. 49 ss.).
2.3.2.
Diversa dalla solidarietà fiscale la mera responsabilità per il pagamento del debito d'imposta di un terzo (impropriamente detta 'responsabilità solidale'). Proprio la sua estraneità al rapporto fiscale, vale a dire il non essere soggetto fiscale, fa sì che il terzo corresponsabile del pagamento non abbia qualità di parte nella procedura di tassazione, la sua partecipazione essendo limitata al pagamento del debito d'imposta. In tale contesto il termine “solidarietà” sta a indicare sostanzialmente il diritto dell'autorità fiscale di scegliere il creditore, non invece la qualità di contribuente del cosiddetto “debitore solidale” (Bregger, op. cit., p. 68).
2.3.3.
Secondo la Camera di diritto tributario, la natura di una vera e propria solidarietà fiscale (Steuersolidarität) della responsabilità stabilita dalla LIMVI si evince da queste caratteristiche:
a) la natura di imposta reale dell'imposta sul maggior valore immobiliare, che colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (art. 1 LIMVI) e l'unitarietà del rapporto che sta alla base;
b) la “duplice” qualità di contribuente: del venditore per il maggior valore reso liquido dall'alienazione (art. 4 cpv. 1 LIMVI), l'acquirente per il vantaggio tratto da un acquisto sotto costo (art. 7 cpv. 2 LIMVI), stante reciproca responsabilità (solidale) per il pagamento delle rispettive imposte (art. 4 cpv. 5 LIMVI);
c) la corresponsabilità di entrambe le parti in caso di sottrazione, la ripartizione in parti uguali della multa (ancorché giuridicamente opinabile nel suo schematismo) e la responsabilità solidale per il suo pagamento (art. 34 cpv. 1 LIMVI);
d) infine il ruolo di parte che viene riconosciuto nella procedura di tassazione anche all'acquirente in caso di sola tassazione del maggior valore (STF dell'11 aprile 1986 in re E. e K. S.; CDT n. 81 del 14 aprile 1986 in re C.C; CDT n. 358 del 31 dicembre 1991 in re R.N.; CDT n. 289-90 del 4 dicembre 1992 in re E.D.) e pure all'alienante in caso di tassazione della rivalutazione effettuata d'ufficio giusta l'art. 7 cpv. 2 LIMVI (cfr. CDT n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA).
2.4.
Dalle considerazioni appena proposte, in merito alla natura giuridica della responsabilità solidale dell’acquirente, è stata ricavata anche la risposta al quesito se basti l'intimazione al debitore d'imposta a impedire la decadenza del diritto di esigerne il pagamento dal debitore in solido. La Camera ha dato una risposta affermativa. Il vincolo di solidarietà è infatti insito nella natura reale e unitaria del negozio che sta alla base dell'imposizione; esso nasce, in altre parole, all'atto stesso del negozio, sicché può trovare applicazione analogica l'art. 136 cpv. 1 CO, per il quale l'interruzione della prescrizione verso uno dei debitori solidali è opponibile anche agli altri (CDT n. 60 del 25 marzo 1993 in re J.-M.P., consid. 7).
2.5.
A ben vedere, non è neppure necessario invocare per analogia l’art. 136 CO, per affermare il principio che l’intimazione della tassazione al venditore entro l’anno dall’iscrizione a Registro fondiario basta ad impedire la perenzione.
Se è vero, infatti, che all’acquirente è stato ormai riconosciuto il diritto di reclamare al momento in cui riceve la richiesta di pagare quale responsabile solidale del debito fiscale, è chiaro che a tale momento si apre una vera e propria nuova procedura di tassazione nei suoi confronti, tanto è vero che può anche far valere le spese di miglioria che aveva omesso di chiedere in deduzione il venditore.
Ora, è chiaro che, se il compratore potesse, a tale momento, invocare la sopravvenuta decadenza del diritto di imporre ex art. 30 cpv. 1 LIMVI, ne conseguirebbe inevitabilmente che la responsabilità solidale verrebbe privata di ogni consistenza; è difficile immaginare, infatti, che la responsabilità solidale del compratore possa essere fatta valere entro un anno dal momento in cui è avvenuta l’iscrizione del trapasso a Registro fondiario.
2.6.
Di conseguenza, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente, con riferimento al termine di decadenza di un anno (art. 30 cpv. 1 LIMVI).
Con un’ulteriore censura, il ricorrente sostiene che la responsabilità solidale prevista dall’art. 4 cpv. 5 LIMVI è incostituzionale, per il fatto che dalla procedura di tassazione sarebbe totalmente escluso il debitore solidale.
La responsabilità solidale dell'acquirente è stabilita dall'art. 4 cpv. 5, il quale precisa altresì che allo Stato non possono essere opposti i rapporti di ripartizione interna, nè di carattere legale, nè di carattere convenzionale (cfr. RTT 1968 p. 123 s.; CDT n. 81 del 14 aprile 1986 in re C.C).
Tale norma, ancorché costituisca una particolarità del diritto ticinese (cfr. Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 55, n. 106), il quale a differenza di altre leggi cantonali non conosce l'istituto dell'ipoteca legale (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 371), è stata considerata conforme alla costituzione federale dal Tribunale federale (cfr. STF dell' 11 aprile 1986 in re E. e K. S., cons. 2, p. 6, in Rep. 1987 p. 178 ss.).
Anche su questo punto il ricorso è dunque manifestamente infondato.
Il ricorrente chiede altresì l’annullamento della tassazione IMVI a suo carico, argomentando che, nella stipulazione del contratto di compravendita, il notaio non lo avrebbe informato dell’esistenza della responsabilità solidale; se lo avesse fatto, egli avrebbe preteso una garanzia del pagamento dell’imposta da parte dei venditori oppure avrebbe preteso il deposito del prezzo di vendita fino a pagamento dell’IMVI.
4.1.
Questa Camera ha già avuto modo di affermare l’irrilevanza dell’eventuale negligenza del notaio nella cosiddetta Rechtsbelehrung delle parti all'atto notarile, in un caso in cui era in questione l’ipoteca legale a favore dello Stato. In quell’occasione, si è ammesso che tale negligenza è tutt'al più suscettibile di riflettersi sulle responsabilità del notaio, ma tale questione esula dalle competenze di questa Camera (CDT n. 338/90 E. AG).
4.2.
Nella già citata sentenza dell’11 aprile 1986, in cui ha negato l’incostituzionalità dell’istituto della responsabilità solidale, il Tribunale federale, in un "obiter dictum" finale, ha precisato che l'obbligo d'informazione dei notai "circa i rispettivi diritti e obblighi e gli effetti legali degli atti o contratti che esse intendono compiere", secondo l'art. 4 cpv. 2 LN, comprendeva anche il dovere di segnalare alle parti, in specie all'acquirente, la responsabilità solidale cui quest'ultimo è esposto verso lo Stato per il pagamento dell'imposta sul maggior valore immobiliare (Rep. 1987 p. 178 ss., con nota di R. Bonzanigo).
Il Consiglio di disciplina notarile (CDN), autorità disciplinare di primo grado in materia notarile, ha già censurato l'informazione relativa al pagamento dell'imposta sul maggior valore immobiliare limitata alla menzione, nell'atto notarile, che essa sarebbe andata a carico dell’alienante, senza invece indicare l'esistenza ope legis della responsabilità solidale dell’acquirente in caso di mancato pagamento del tributo da parte dell'alienante. Il CDN ha considerato una tale informazione scritta non soltanto incompleta, ma addirittura ingannevole nei confronti dell'acquirente, soprattutto se poco cognito del diritto, poiché atta a fargli credere di essere al riparo da qualsiasi sgradita sorpresa. Le conseguenze assai gravose, che poteva assumere la richiesta di pagamento del tributo rivolta all’acquirente, in quanto solidalmente responsabile, hanno addirittura indotto l'autorità disciplinare in materia di esercizio del notariato a sanzionare disciplinarmente l'omissione o, meglio, l'incompleta e ingannevole informazione, quale violazione dei doveri di funzione (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari - Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1986, p. 365 s., con riferimento a CDN n. 485 del 16 aprile 1993; CDN n. 521 del 18 novembre 1993, quest’ultima confermata con Sentenza del Tribunale federale del 29 giugno 1994).
4.3.
Nell’atto pubblico del 3 ottobre 1989, in effetti, la clausola relativa alle imposte e tasse si limita a stabilire che «le spese e gli onorari del presente atto, tasse d’archivio notarile, di trapasso a registro fondiario, sono a carico in solido dei compratori, mentre l’imposta sul maggior valore immobiliare è a carico dei venditori» (cfr. rogito, cifra 8).
Ma, come detto, tale carenza di informazione delle parti non ha alcun riflesso sull’esistenza della responsabilità solidale.
Infine, il ricorrente lamenta una privazione illegale dei rimedi giuridici, essendogli stata notificata solo una decisione impugnabile alla Camera di diritto tributario, in contrasto con la sequela di rimedi prevista dall’art. 19 LIMVI.
A tale riguardo, si deve ricordare al ricorrente che la procedura di “reclamo” cui è ammesso, in qualità di debitore solidale, l’acquirente che è chiamato a pagare l’imposta in seguito all’insolvenza del venditore, non è prevista dalla legge ma è stata ricavata dalla giurisprudenza, come corollario del diritto di essere sentito, che discende dall’art. 4 Cost. fed. (v. supra, consid. 2).
Alla luce di tale considerazione, si può senz’altro ritenere che sia ampiamente sufficiente la facoltà di adire la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso indipendente dall’autorità amministrativa e la cui cognizione tuttavia è estesa sia al fatto sia al diritto. Ammettere ancora un diritto di reclamo all’Ufficio dei registri e di ricorso alla Divisione delle contribuzioni significherebbe soltanto prolungare ulteriormente e in maniera persino defatigatoria procedure che già si sono indubbiamente protratte in misura eccessiva.
Con una prima domanda subordinata, il ricorrente chiede che sia applicata la nuova legge tributaria, che più non prevede l’istituto della responsabilità solidale. La legge tributaria, che ha abrogato la LIMVI, sarebbe applicabile per il fatto che l’art. 4 cpv. 5 LIMVI è una norma di carattere procedurale.
La tesi del ricorrente è insostenibile.
Anzitutto, l’art. 4 cpv. 5 LIMVI, che prevede l’istituto della responsabilità solidale, pare più una norma di diritto materiale che non procedurale.
Ma, se anche si volesse ammettere il carattere procedurale della disposizione citata, si deve osservare che la nuova legge tributaria ha espressamente risolto il problema dell’applicazione della procedura prevista dalla LIMVI, dopo la sua entrata in vigore. Per l’art. 316 LT 1994, infatti, «contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge e, per l'imposta sul maggior valore immobiliare, contro quelle emanate in virtù della Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura precedente».
Non solo: l’art. 326 cpv. 2 LT 1994 precisa altresì che la nuova legge «si applica per la prima volta... ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse... a partire dalla sua entrata in vigore».
In ulteriore subordine, il ricorrente chiede che la sua responsabilità solidale venga ridotta alla metà dell’imposta dovuta dagli acquirenti, in considerazione del fatto che egli ha acquistato solo una quota di comproprietà di un mezzo dell’appartamento.
Tale questione non è mai stata risolta dalla giurisprudenza.
7.1.
In una sentenza del 1989, il tema è stato esaminato, senza peraltro venire risolto. I ricorrenti, infatti, che avevano acquistato un fondo in comproprietà, si limitavano a domandare di essere tassati separatamente, ognuno per la quota di comproprietà da lui stesso acquistata.
La Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso, argomentando che il venditore, proprietario singolo di un fondo, vende il fondo in quanto tale, nella sua interezza. Se ad acquistarlo sono più persone, esse stabiliranno contrattualmente all'atto dell'acquisto il rapporto di comproprietà tra di loro e le rispettive quote, altrimenti presunte uguali (cfr. art. 646 cpv. 2 CC). In altre parole, il venditore, unico proprietario di un fondo, non vende a più acquirenti delle quote di comproprietà, che in quanto tali non esistono ancora, ma che nascono soltanto in virtù del rapporto contrattuale che intendono stabilire gli acquirenti tra di loro, a condizione che venga iscritto (con effetto costitutivo) a registro fondiario (cfr. art. 958 e ss CC, in particolare art. 972).
In seguito, la Camera si è confrontata anche con l’obiezione dei ricorrenti, secondo cui vi sono delle conseguenze diverse agli effetti della responsabilità solidale degli acquirenti a seconda che si consideri la vendita del fondo come vendita unica o come vendita (multipla) di singole quote di comproprietà. La Camera ha ammesso che, in conseguenza della propria decisione, i diversi acquirenti sarebbero stati responsabili singolarmente e in solido, in virtù dell'art. 4 cpv. 5 LIMVI, per l'intero importo dell'imposta dovuta dal venditore, riservati i rapporti interni (di diritto civile) tra comproprietari. Ha però negato che ne discendesse una disparità di trattamento, poiché tutti gli acquirenti in comproprietà vengono trattati allo stesso modo, in considerazione di una medesima situazione di fatto. Diversa è invece la situazione di fatto del proprietario che aliena la sua quota di comproprietà e diversa, di conseguenza, è la posizione del compratore che la acquista agli effetti della responsabilità solidale (cfr. CDT n. 108 del 22 maggio 1989 in re CE G.).
7.2.
Anche in una successiva decisione la questione è stata affrontata incidentalmente, senza essere litigiosa. Il ricorrente si era chiesto, in particolare, quali sarebbero state le conseguenze sulla responsabilità solidale quando tra gli acquirenti in comproprietà vi fosse stato ad esempio il figlio del contribuente, esente dall'imposta sul maggior valore per effetto della legge (cfr. art. 3 lett. e LIMVI).
La Camera di diritto tributario ha lasciato insoluti i quesiti, riservandosi di affrontarli, quando se ne presentasse concretamente l'occasione. Per rispondere alla domanda se lo Stato abbia il diritto di chiedere al comproprietario l'intero importo dell'imposta dovuta dal venditore unico proprietario e se vi sia regresso tra comproprietari, ha sostenuto che si devono esaminare le norme del diritto civile che regolano i rapporti tra comproprietari (cfr. articoli 646 cpv. 3 e 649 cpv. 1 e 2 CC) e non tanto le disposizioni della LIMVI (CDT n. 22 del 22 febbraio 1991 in re R. SA).
7.3.
In altri casi, il legislatore è stato più preciso, esponendo la portata e i limiti della responsabilità solidale.
È il caso dell’imposta di successione, della quale gli eredi rispondono solidalmente, tuttavia «sino a concorrenza della loro quota ereditaria» (art. 152 cpv. 1 LT 1994). Per il pagamento dell’imposta sulle donazioni sono invece responsabili solidalmente il donante e, in caso di donazione concomitante a più persone, sino a concorrenza delle quote ricevute, i donatari (art. 152 cpv. 3 LT 1994).
7.4.
Un confronto può anche essere proposto con l’istituto dell’ipoteca legale, purché si tenga conto però della circostanza che quest’ultimo rappresenta una garanzia di carattere reale e non personale.
Ebbene, se viene venduta una quota di comproprietà, oggetto dell’ipoteca legale sarà solo tale quota; qualora invece un immobile venga alienato integralmente e successivamente venga costituita una comproprietà, oggetto dell’ipoteca sarà l’immobile intero indiviso e non le quote di comproprietà (Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 89; anche in RDAT I-1995 p. 539).
7.5.
Per quanto attiene alla disciplina della comproprietà, contenuta nel codice civile, si deve tener presente che l’alienazione della quota di comproprietà è cosa diversa dall’alienazione della cosa in comproprietà.
Ogni comproprietario può alienare le proprie quote ad un terzo integralmente o parzialmente, a sua discrezione (art. 646 CC). In linea di principio, gli altri comproprietari non possono opporsi all’alienazione, anche se dovessero per qualsiasi motivo ritenere minacciati i propri interessi (Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band IV: Das Sachenrecht, 1. Abteilung: Das Eigentum, 1. Teilband: Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Artikel 641-654 ZGB, 5a ediz., Berna 1981, p. 493, n. 56). I comproprietari hanno però un diritto di prelazione (art. 682 CC).
Per alienare la cosa, invece, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimememente stabilito un’altra norma (art. 648 cpv. 2 CC). L’alienazione della cosa non si identifica neppure con l’alienazione dell’insieme delle quote di comproprietà. Per il fatto che l’alienazione comune di quote non è una moltitudine di alienazioni delle singole quote, il motivo di invalidità relativo alla persona di un solo comproprietario (p. es. incapacità di agire) comporta di solito l’invalidità dell’intera alienazione (Meier-Hayoz, op. cit., p. 570, n. 31).
7.6.
Quanto alla ripartizione delle spese d’amministrazione, delle imposte e degli altri aggravi derivanti dalla comproprietà, che si riferiscono alla cosa comune, il codice civile dispone che siano sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario (art. 649 cpv. 1 CC). Tuttavia, il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione (art. 649 cpv. 2 CC).
7.7.
Nella fattispecie, come risulta chiaramente dal contratto di compravendita stipulato il 3 ottobre 1989, l’alienazione ha avuto per oggetto non le quote di comproprietà appartenenti agli alienanti bensì la cosa in sé, cioè l’unità di proprietà per piani n. 15834 del RFD di Arogno. Solo con il contratto in questione è sorta la comproprietà tra il ricorrente e il signor __________ __________.
Diverso sarebbe stato lo svolgimento dei fatti, qualora ognuno di coniugi, comproprietari per metà ciascuno dell’oggetto di cui si tratta, avesse alienato separatamente ad ognuno degli acquirenti la propria quota di comproprietà; in tale eventualità, si sarebbero rogati due contratti e ognuno dei comproprietari avrebbe potuto vendere senza il consenso dell’altro.
Di conseguenza, il maggior valore immobiliare, assoggettato all’imposta che ha dato luogo alla presente vertenza, si riferisce all’alienazione della cosa e non alla vendita di due quote di un mezzo. È vero che, ciononostante, l’autorità fiscale ha emesso due tassazioni separate, ognuna delle quali si riferisce a metà dell’imponibile. Tuttavia, tale modo di procedere, conforme ad una prassi invalsa in regime di IMVI, ha avuto unicamente conseguenze vantaggiose sia per i venditori sia per i compratori; per effetto delle aliquote progressive, previste dalla LIMVI, l’imposta sarebbe stata infatti sensibilmente più elevata qualora si fosse assoggettato ad un’unica imposta l’intero maggior valore realizzato mediante l’alienazione in discorso.
Inoltre, sebbene siano state emesse due tassazioni, considerando ogni coniuge come alienante della sua quota di un mezzo, nondimeno acquirenti devono considerarsi in ognuno dei due casi entrambi i comproprietari che hanno acquistato. Sarebbe cioè arbitrario attribuire ad ognuno dei venditori un solo compratore, quando invece il ricorrente ed il signor __________ hanno acquistato dai coniugi __________ l’unità di PPP in quanto tale e non le quote di comproprietà di ognuno dei due.
Per il fatto che l’imposta si riferisce dunque alla vendita dell’intero immobile, non si vede come si possano considerare “acquirenti” – e quindi responsabili in solido con gli alienanti ex art. 4 cpv. 5 LIMVI – ognuno dei due compratori limitatamente alla quota di un mezzo.
Come si è visto in precedenza, d’altronde, la solidarietà fra condebitori solidali non è conosciuta anche in altri casi di responsabilità solidale disciplinata da leggi fiscali (v. supra consid. 7.3., con riferimento all’art. 152 cpv. 3 LT).
L’autorità fiscale ha pertanto il diritto di chiedere il pagamento dell’imposta ad uno solo degli acquirenti, riservato il regresso di quest’ultimo nei confronti degli altri.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Sono pertanto confermate le decisioni di tassazione dell’imposta sul maggior valore immobiliare notificate al ricorrente il 15 luglio 1997, aventi il seguente oggetto:
• alienazione da __________ __________ a __________ __________ e __________ __________: imponibile fr. 58’805.–; imposta dovuta fr. 18’318.–;
• alienazione da __________ __________ a __________ __________ e __________ __________: imponibile fr. 58’805.–; imposta dovuta fr. 18’318.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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