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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.134
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00134
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 agosto 1997
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato in __________, è proprietario di sostanza immobiliare e quindi contribuente limitatamente assoggettato alla sovranità fiscale federale e cantonale.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1993-94 l'UT di __________ ha tenuto conto, per determinare l'aliquota applicabile e la ripartizione degli elementi imponibili, di una sostanza all'estero di fr. 250'000.-- e di un reddito di fr. 50'000.-- (cfr. Modulo di ripartizione annesso alla notifica di tassazione del 13 gennaio 1997).
Assistito dalla __________ __________ __________, __________ __________ ha presentato reclamo all'UT di __________, esibendo la documentazione relativa al valore della proprietà fondiaria all'estero e il certificato di tassazione della competente autorità fiscale __________.
Con decisione del 23 giugno 1997 l'UT ha respinto il reclamo, rilevando che in assenza di dati precisi e inoppugnabili, il valore della sostanza all'estero e l'ammontare del reddito devono essere stabiliti per apprezzamento.
In occasione dell'udienza del 12 novembre 1997 il Presidente della Camera ha lungamente illustrato al padre del ricorrente la normativa fiscale applicabile e ha formulato una proposta di transazione.
Con memoria 12 dicembre 1997 il ricorrente, per il tramite della __________ __________ __________, si è confermato nel proprio ricorso, producendo delle dichiarazioni comprovanti l'esattezza - per altro mai messa in discussione! - del reddito __________ e dei documenti inviati in precedenza.
Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale. È tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT). La deduzione dei debiti (capitale e interessi) è limitata a quelli riconosciuti dalla legge tributaria ed è ammessa proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta (cfr. art. 8 cpv. 2 LT). L'aliquota è quella corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 3 LT).
Principi sostanzialmente analoghi valgono in materia di imposta federale diretta. Secondo l’art. 24 DIFD le deduzioni intere secondo l’art. 22, possono essere accordate solo se il reddito del contribuente è soggetto all’imposta. Se invece il reddito è soggetto solo in parte all’imposta, le deduzioni sono ammissibili nella proporzione esistente tra questa parte del reddito e l’intero reddito.
3.2.
Secondo l’art. 1 cpv. 2 LT 1976 restano comunque riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione, che quindi prevalgono sul diritto cantonale. Analoga riserva è contemplata dall’art. 3 cpv. 1 DIFD.
La Convenzione di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e l'Australia prevede che il reddito immobiliare è imponibile nello Stato di situazione dell'immobile (art. 6 cifra 1), ma è silente, come d'altronde altre convenzioni di doppia imposizione, sulle modalità di deduzione degli interessi passivi.
Ogni stato deduce quindi debiti e interessi secondo il proprio diritto. La Svizzera applica i principi relativi alla deduzione proporzionale stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale (cfr. ASA 33 p. 51; Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel, 1983, p. 46 e p. 83; Höhn [a cura di], Handbuch des internationalen Steuerrechts der Schweiz, Berna, 1993, p. 316; Meyer-Marsilius/Hangarter, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, ad art. 6, p. 3; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, p. 470; Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9 II; inoltre RF 51/1996 p. 137 ss).
4.2
Il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla loro sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro legame con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e riferimenti).
I costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito (ad es. i costi di manutenzione e di gestione di un immobile) sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, consid. 4a p. 261). Gli interessi debitori, invece, vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, consid. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (DTF 104 Ia 256, consid. 4 b e riferimenti).
Il problema che si pone in questo contesto è quello di stabilire una valutazione per quanto possibile uniforme dei diversi attivi, vale a dire del valore da attribuire alla sostanza immobiliare posta in __________ per rapporto a quella posta in Svizzera, come pure del reddito estero, anche se in questo caso per la sola determinazione dell'aliquota d'imposta.
5.2.
Nel caso concreto, dopo aver ampiamente interrogato il padre del ricorrente, il valore della quotaparte di sostanza immobiliare in __________ va stabilito, con l'approssimazione che è inevitabile in simili casi, in fr. 180'000.-- (pari al 65% del valore complessivo dell'immobile di § __________ 285'000.--) e l'ammontare della quotaparte del debito __________ in fr. 100'000.-- (pari al 65% di $ __________ 150'000.--).
5.3.
Il contratto di prestito concluso con l'Istituto di credito __________ prevede il versamento di una "Interest rate" periodica abbastanza elevata, comprensiva, per quanto è dato di arguire dal documento, dell'ammortamento del debito sul ridotto arco di tempo di 13 anni e mezzo. In mancanza di prove documentali inoppugnabili dell'effettivo versamento delle rate miste d'ammortamento e di interessi, come pure della loro ventilazione - la prova del pagamento di interessi passivi spetta invero al ricorrente! - questa Corte ritiene equo considerare il pagamento di interessi passivi all'estero (escluso evidentemente l'ammortamento del debito) nella misura di fr. 5'000.-- all'anno.
5.4.
Resta infine da esaminare la questione del reddito estero, che serve - come già si è detto - unicamente per determinare l'aliquota d'imposta applicabile al reddito immobiliare imponibile in Svizzera. L'aliquota deve infatti corrispondere all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza.
Va subito rilevato che, senza voler in alcun modo mettere in discussione la veridicità dei redditi tassati all'estero, i diversi sistemi di imposizioni divergono sostanzialmente, il che rende necessaria una valutazione uniforme, che corrisponda essenzialmente al reddito che risulterebbe imponibile nel nostro Paese.
Secondo i criteri vigenti in Svizzera, sarebbe difficilmente ipotizzabile che un istituto di credito finanzi l'acquisto di un'abitazione primaria da parte di un privato che dispone di un reddito annuo di poche migliaia di franchi, soprattutto se si considerano gli elevati ammortamenti che vengono pretesi.
È certo che la legislazione fiscale australiana parte da presupposti nettamente diversi da quella svizzera e da quella ticinese, che impongono tutti i fattori di reddito, del lavoro, da attività indipendente, mobiliare e immobiliare (compreso il valore locativo della propria abitazione) e non considerano gli ammortamenti sugli immobili appartenenti alla sostanza privata, che nel caso in esame dovrebbero addirittura sfiorare l' 8%.
Un reddito di fr. 40'000.--, come proposto all'udienza, appare un minimo, senza il quale l'intera operazione dell'acquisto di un'abitazione propria e del finanziamento da parte di una banca, non sarebbe neppure lontanamente pensabile. Alla luce della prassi seguita in simili casi, in cui il reddito estero viene di regola apprezzato secondo parametri schematici, l'importo va addirittura considerato come estremamente generoso.
L'esito del ricorso permette di considerare il ricorrente soccombente soltanto nella misura di un terzo. Le spese e la tassa di giudizio gli verranno pertanto accollate in questa proporzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 1997 è riformata conformemente ai considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Locarno per l'emissione di nuovi conteggi
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente in ragione di un terzo.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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