AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.132
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00132
Lugano 8 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 5 agosto 1997
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96, nonostante richiamo, con decisione del 13 giugno 1996 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ la diffidava a voler ottemperare all’obbligo entro dieci giorni, avvertendola che in caso di inadempimento sarebbe stata multata e sarebbe stata intrapresa una tassazione d’ufficio;
che, non avendo ancora ricevuto la dichiarazione fiscale della contribuente, l'Ufficio di tassazione le infliggeva una multa disciplinare di fr. 2’000.– con decisione del 18 giugno 1997;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 giugno 1997, argomentando di non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96 «perché era in corso la sistemazione delle tassazioni 1991-92-93-94» ed ella aveva pertanto ritenuto inutile inviare dei formulari «che non andavano bene e che sarebbero dovuti sicuramente essere sostituiti»;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 30 luglio 1997, rilevando che l’ultima proroga concessa alla reclamante (l’ottava) era scaduta il 30 aprile 1997 senza che tuttavia fosse stata inviata la dichiarazione;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede una riduzione della multa disciplinare inflittale, invocando la propria buona fede;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
che il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di collaborare, neppure dopo la diffida del 21 maggio 1997;
che non è pertinente l’argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui ella avrebbe omesso di inoltrare la dichiarazione per il fatto che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti (1991/92 e 1993/94);
che, infatti, l’obbligo di dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro;
che neppure l’affermazione secondo cui la ricorrente riteneva di poter beneficiare di proroghe “automatiche”, per la ragione appena esposta, porta ad una diversa conclusione, tanto più che ella aveva già ricevuto ben otto proroghe del termine ed i contribuenti non hanno alcuna pretesa ad ottenere tante proroghe quante ne desiderano (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 70);
che, d’altra parte, la ricorrente ha ottemperato all’obbligo di dichiarazione solo dopo il ricorso alla Camera di diritto tributario;
che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
che, nel caso in esame, l’autorità di tassazione deve così riferirsi alla tassazione IC 1989/90, che aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 73’164.20 all’anno, sicché la multa ammonterebbe a fr. 1’500.–;
che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
che alla ricorrente era già stata inflitta una multa disciplinare in data 13 aprile 1995, per il mancato inoltro della dichiarazione 1993/94, sicché l’ammontare della multa deve essere raddoppiato;
che la multa disciplinare deve dunque essere elevata da fr. 2’000.– a fr. 3’000.–;
che non appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata, proprio perché le tariffe allestite dall’autorità fiscale per il calcolo delle multe disciplinari perseguono lo scopo di rendere il più possibile uniformi i criteri di commisurazione delle sanzioni;
che si deve pertanto procedere ad una modifica della decisione impugnata a svantaggio della ricorrente;
che, conformemente a quanto dispongono gli articoli 230 cpv. 2 LT e 143 cpv. 1 LIFD, applicabili anche alla procedura di ricorso contro le multe disciplinari in virtù degli articoli 266 cpv. 4 LT e 182 cpv. 3 LIFD, la Camera di diritto tributario ha conferito alla ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla prospettata “reformatio in peius” della decisione impugnata;
che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 luglio 1997 è riformata nel senso che la multa disciplinare è elevata da fr. 2’000.– a fr. 3’000.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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