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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.131
Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00131
Lugano 14 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A seguito del reclamo presentato dal contribuente, in cui ribadiva d'aver subito nel periodo di computo una perdita aziendale di fr. 29'074.-- di media annua, l'UT con decisione del 17 luglio 1997 stralciava il reddito aziendale, senza però ammettere la deduzione di alcuna perdita.
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede che sia ammessa la deduzione dal reddito della perdita aziendale subita. Lamenta di non essere stato convocato dal tassatore per l'esame del reclamo, malgrado che avesse concordato per il tramite della sorella __________ un incontro con l'autorità fiscale. Fa presente di disporre di tutta la documentazione relativa all'esercizio della propria azienda agricola.
In occasione della verifica l'Ispettore fiscale ha potuto esaminare la documentazione contabile presentata dal ricorrente, accertando l'esistenza di una perdita aziendale di fr. 11'300.-- di media annua.
A tale conclusione l'Ispettore è giunto riducendo la perdita fatta valere dal ricorrente dell'importo corrispondente alla rivalutazione dei macchinari, che è stata evidenziata dalla ricostruzione dettagliata con effetto al 1° gennaio 1993, come pure del consumo proprio.
Il ricorrente ha aderito alle conclusioni dell'Ispettore fiscale, sottoscrivendo un accodo in tal senso in data 9 ottobre 1997.
Questa Camera non ha motivo di non aderire all'accordo raggiunto dopo esame della documentazione contabile e dopo aver constatato l'attendibilità delle spiegazioni sullo stato di salute del ricorrente fatte valere in sede di reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1997 è riformata nel senso che è ammessa una perdita aziendale pari a fr. 11'300.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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