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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.129
Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00129
Lugano 23 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 29 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, è assicuratore alle dipendenze della __________; la moglie __________ è impiegata della __________.
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 9 dicembre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro in fr. 135’000.– in media annua ed il reddito della sostanza in fr. 7’200.–; dopo le deduzioni previste dalla legge, il reddito imponibile veniva quantificato in fr. 136’100.– per l’IC e in fr. 134’500.– per l’IFD. Si trattava di una tassazione d’ufficio, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale.
__________ interponeva reclamo contro la tassazione in questione, in data 7 gennaio 1997, argomentando di avere inoltrato all'Ufficio di tassazione dei documenti manifestamente non considerati nella decisione. Comunicava inoltre di essere separato dalla moglie. In seguito, trasmetteva all’autorità fiscale alcuni documenti, quali i certificati di salario, i conteggi delle spese professionali e l’elenco dei debiti.
Con decisione su reclamo del 30 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione elevava il reddito del lavoro dei coniugi __________ a fr. 149’351.– (fr. 85’000.– del marito e fr. 59’351.– della moglie) e concedeva le deduzioni richieste, sicché il reddito imponibile si riduceva a fr. 85’947.– per l’IC ed a fr. 89’247.– per l’IFD. Nella motivazione allegata alla decisione, l’autorità di tassazione spiegava di avere aggiunto al reddito del lavoro del marito una ripresa per tener conto dei costi per l’uso privato dell’automobile.
Con un’ulteriore decisione del 16 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia per separazione, con effetto dal 1° dicembre 1995 al 31 dicembre 1996, stralciando dalla tassazione di base i redditi della moglie e le relative deduzioni.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la commisurazione del proprio reddito del lavoro ed in particolare la ripresa delle spese per l’uso privato dell’automobile.
All’udienza del 18 febbraio, con l’accordo del giudice delegato, le parti hanno convenuto di ridurre il reddito del lavoro del marito da fr. 85’000.– a fr. 82’500.– in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 giugno 1997 è riformata nel senso che il reddito del lavoro del marito è ridotto da fr. 85’000.– a fr. 82’500.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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