AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.128
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00128
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 l’UT di __________ ha esposto a __________ __________ un reddito del lavoro di fr. 71'478.- di media annua, oltre a un reddito d’altra fonte valutato in fr. 6'000.-, pure in media annua. Il contribuente aveva invece dichiarato unicamente un reddito del lavoro di fr. 71'478.- per il 1993 e di fr. 21'133.- per il 1994, pari a fr. 46'405.- di media. L’UT ha inoltre negato a __________ __________ la deduzione per spese di trasferta; ha invece ammesso la deduzione per altre spese professionali in ragione di fr. 2'000.- per l’IC e di fr. 1'873.- per l’IFD annua (cfr. decisione su reclamo del 30 giugno 1997).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riduzione del reddito del lavoro come a dichiarazione, spiegando la drastica riduzione del salario, lo stralcio del reddito d’altra fonte e la deduzione delle spese di trasferte di fr. 634.-.
L’AFC, nelle proprie osservazioni, si distanzia dalla decisione dell’autorità fiscale cantonale, che non avrebbe tenuto conto delle prove offerte dal contribuente o comunque le avrebbe valutate in dispregio dei principi che reggono l’onere della prova. Ritiene inoltre artificiosa la costruzione dell’UT che ammette l’esistenza di un credito privilegiato, poiché non ne sarebbe stata dichiarata l’inesigibilità. L’UT non proverebbe inoltre la presenza nell’importo di fr. 14'400.-, relativo alla rifusione delle spese da parte della datrice di lavoro al contribuente, di una componente di reddito atta a giustificare l’esposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- di media annua. Considera invece giustificato, alla luce della rifusione spese ricevuta dal contribuente, il rifiuto dell’autorità fiscale di ammettere la deduzione per spese di trasferta.
La Divisione cantonale delle contribuzioni, con osservazioni del 4 novembre 1997, dà atto che la tassazione è stata emessa d’ufficio e ammette, a sua volta, l’esigenza di compiere più approfondite indagini. Ritiene in particolare indispensabile una verifica contabile, da parte dell’Ispettorato fiscale, della partita fiscale della __________ __________, di cui il contribuente è amministratore unico, come pure della partita fiscale del contribuente medesimo. Propone pertanto la retrocessione degli atti all'UT per un adeguato riesame e per nuova decisione su reclamo.
Secondo l'art. 227 cpv . 1 LT e l’ art. 140 cpv. 1LIFD il contribuente può impugnare la decisione su reclamo entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
D’altra parte, secondo l’art. 115 LIFD, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.
3.2.
Il ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo. La decisione sull'oggetto della contestazione viene cioè trasferita all'autorità di ricorso, alla quale spetta il compito di esaminare la decisione dell'autorità di tassazione sia in fatto sia in diritto. L'autorità di ricorso ha, in altre parole, pieno potere cognitivo, di conseguenza deve procedere a tutti gli accertamenti fattuali necessari a consentire la corretta applicazione del diritto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, N. 1 ad art. 109, p. 268 s.). Essa non è necessariamente tenuta a effettuare in prima persona le misure d'indagine e ad assumere le prove. delegandone la competenza, deve comunque senza rispettare il principio della parità di trattamento (Känzig/Behnisch, op. cit., N. 7 ad art. 109, p. 272 s.).
Nel caso in esame, l' Amministrazione federale delle contribuzioni, si distanzia sostanzialmente dalla valutazione d’ufficio dell’autorità fiscale, ritenendo che quest’ultima si sia discostata dalle prove offerte dal contribuente non rispettando le norme che disciplinano l’onere della prova, non avendo sufficientemente dimostrato i fattori di reddito che pone a carico del contribuente.
La Divisione cantonale delle contribuzioni, dal canto suo, propone formalmente che l'autorità di ricorso retroceda gli atti all'autorità di tassazione per le indagini del caso e per nuova decisione formale su reclamo, suscettibile d'essere impugnata.
Questa Camera consente. La carenza degli accertamenti contenuti nell'incarto fiscale impone a questa Camera di aderire sostanzialmente alla proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni. In effetti i rapporti che legano il ricorrente con la sua datrice di lavoro, di cui è l’amministratore unico, esigono, come per altro traspare pure implicitamente dalle osservazioni dell’AFC, un maggior chiarimento, che implica necessariamente anche un più approfondito esame dei dati contabili della Trevisa SA. Solo attraverso un simile accertamento sarà possibile esprimersi, con cognizione di causa, sia sul reddito del lavoro del contribuente sia su eventuali elementi di reddito racchiusi nella rifusione spese.
La decisione su reclamo del 30 giugno 1997 deve quindi essere annullata in ordine. Gli atti del procedimento vengono retrocessi all'ufficio di tassazione perché esperisca un complemento d'indagine e si pronunci di nuovo sul reclamo del contribuente con decisione formale suscettibile d'essere nuovamente impugnata davanti a questa Camera.
Resta inoltre espressamente impregiudicata la contestazione relativa alla deduzione delle spese di trasferta di fr. 635.- di media annua.
Il rinvio degli atti all’autorità fiscale appare soluzione rispettosa dell'effetto devolutivo connesso alla presentazione del ricorso e consente nel contempo di meglio tutelare i diritti processuali del contribuente, garantendogli nuovamente il doppio grado di giurisdizione sulla base di una fattispecie accertata in modo completo.
4.2.
Data la particolarità del caso (produzione di documenti solo in parte tardiva) si può prescindere dal prelevare spese e tassa di giustizia. Alla ricorrente non possono comunque essere riconosciute ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 giugno 1997 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per complemento d'indagini e nuova decisione formale su reclamo.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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