AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.127
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00127
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1947, celibe, di professione impiegato, è domiciliato a __________ in via __________ __________ e lavora a __________ presso la __________ __________ in qualità di impiegato. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 ha chiesto la deduzione dal reddito di fr. 7'392.- per spese di trasferta con il mezzo privato, di fr. 2'400.- per doppia economia domestica e di fr. 2'000.- per l’IC e fr. 3'400.- per l’IFD a titolo di altre spese professionali. L’Ufficio di tassazione ha per contro ammesso la deduzione per spese di trasferta limitatamente a fr. 5'600.- e per doppia economia domestica limitatamente a fr. 1'200.-; ha inoltre portato la deduzione per altre spese professionali a fr. 2'000.- per l’IC e 2'013 per l’IFD (cfr. notifica della tassazione del 26 febbraio 1996).
Con tempestivo reclamo del 25 marzo 1995 __________ __________ chiede per l’IC e l’IFD la deduzione per spese di trasferta e di doppia economia domestica nella misura richiesta nella dichiarazione d’imposta e inoltre, per la sola IFD, l’aumento della deduzione per altre spese professionali a fr. 3'400.-.
Con decisione del 17 luglio 1997 l’UT di __________ respingeva il reclamo. Dei motivi della decisione su reclamo verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rinnova le richieste di deduzione formulate nella dichiarazione d’imposta. Fa presente che il percorso autostradale casa – luogo di lavoro è di 56 km giornalieri; rileva inoltre che il contributo del datore di lavoro per spese di doppia economia domestica è di soli fr. 2,50 al giorno per il pasto consumato alla mensa aziendale, facendo nondimeno presente di non poter usufruire di questo servizio a causa di dolori allo stomaco; fa infine notare che la deduzione per altre spese professionali in materia di IFD nella sola misura del 3% del salario netto non corrisponde all’onere reale a suo carico.
In occasione dell'udienza del 16 ottobre 1997 il ricorrente, sentite le spiegazioni del giudice, ha dichiarato di desistere dal ricorso limitatamente all'ammontare della deduzione per spese di trasferta. Lo ha invece mantenuto in relazione alla deduzione per doppia economia domestica, impegnandosi a produrre un certificato medico circostanziato.
Con memoria del 7 novembre 1997 si dilunga nuovamente sulle ragione della sua richiesta di aumentare la deduzione per spese di trasferta.
Nella misura in cui, con la memoria del 7 novembre 1997 il ricorrente ritorna sulla richiesta d'aumento della deduzione per spese di trasferta, il ricorrente contravviene ai più elementari principi della buona fede processuale. Non solo, misconosce anche la natura contrattuale di un simile accordo, che la dottrina assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108 s.; inoltre CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re K.).
4.2.
Il giudice ha d'altronde avuto modo di spiegare ampiamente al ricorrente le modalità di calcolo del chilometraggio, che, per costante giurisprudenza, avviene, allo scopo di garantire una applicazione coerente ed uniforme della legge, in base a percorrenze medie stabilite in base alle tabelle delle trasferte elaborate dall'Amministrazione cantonale segnatamente dalla Sezione del personale dello Stato (CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. Al.).
Nel caso concreto era poi emerso che il maggior chilometraggio indicato dal ricorrente era sostanzialmente da ricondurre a ragioni di comodo (v. ricorso). Il che avrebbe reso la richiesta ricorsuale, se fosse stata mantenuta, non solo infondata, ma ai limiti della temerarietà.
A giusta ragione il ricorrente ha pure desistito dal chiedere l'aumento della deduzione per spese professionali. In effetti sia per l'IC sia per l'IFD gli è stata concessa la deduzione massima di legge, vale a dire fr. 2'000.- per l'IC e fr. 2'013.- per l'IFD, pari, in questo caso, al 3% del salario netto.
6.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-96 la deduzione massima è di fr. 2’400.- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
6.2.
Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 5.50 il giorno o fr. 1’ 200.- l’ anno, rispettivamente fr. 16.50 il giorno o fr. 3’ 600 l’ anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994; inoltre art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulle deduzioni delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993).
6.3.
La giurisprudenza di questa Camera ha avuto modo di precisare che la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pasto di mezzogiorno deve essere concessa al contribuente quando per comprovate ragioni mediche non può fare uso della mensa aziendale (CDT n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L.T.).
6.4.
Il certificato medico del 6 novembre 1997 non è certamente circostanziato, come il giudice aveva auspicato in occasione dell'udienza del 16 ottobre (cfr. verbale), circa l'epoca a partire dalla quale il ricorrente doveva sottoporsi a un regime ipocalorico e povero di grassi.
Tuttavia, considerato il tipo di affezioni, di cui soffre il ricorrente, quanto attestato dal datore di lavoro in relazione all'impossibilità di far capo alla mensa per ragioni di stomaco (cfr. dichiarazione dell' 11 maggio 1993 della __________ __________) e il genere di alimentazione offerto dalla mensa (cfr. lista esemplificativa dei menu, prodotta il 13 novembre 1997), la tesi del ricorrente appare fortemente plausibile. Si giustifica pertanto, alla luce dell'insieme delle circostanze, di portare la deduzione per doppia economia domestica a fr. 2'400.- sia per l'IC sia per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1997 è riformata nel senso che la deduzione per doppia economia domestica viene elevata a fr. 2'400.-.
Per il resto è confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente in ragione di metà.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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